M5S presenta disegno di legge per garantire continuità all’attività dei vigili del fuoco volontari trentini in una fase di invecchiamento costante della popolazione

In Consiglio provinciale di Trento è stato depositato un disegno di legge del M5S (180/XVI), tramite il quale si vuole rafforzare i corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino, allargando il campo del reclutamento per i vigili di complemento e allungando i limiti massimi d’età per poter essere reclutati come vigili volontari in servizio attivo. 

La questione si è posta per 2 motivi principali: da un lato garantire la continuazione del servizio dei vigili del fuoco in un’epoca in cui il volontariato, anche quello più necessario, soffre per via dell’invecchiamento della popolazione. In secondo luogo c’è la volontà di valorizzare il patrimonio di esperienza professionale maturato nel mondo del lavoro portandolo all’interno dei corpi dei vigili volontari e aumentando le possibilità di reclutare soggetti in età adulta.

La nostra proposta è quindi semplice: permettere anche a persone fino ai 50 anni di età di diventare vigili del fuoco, spostando il limite di 5 anni, visto che attualmente è a 45 anni. Consentire inoltre di poter reclutare vigili del fuoco di complemento fra coloro che non sono in possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza, ma ai quali è possibile affidare altri compiti, connessi con lo svolgimento dei servizi antincendio non di emergenza e con il supporto tecnico e logistico ai vigili volontari in servizio attivo.

I vigili del fuoco volontari forniscono un supporto indispensabile alla popolazione e garantiscono la sicurezza di decine di migliaia di persone. Ogni anno salvano vite. Sostenere la loro attività è un preciso dovere di chiunque abbia a cuore l’interesse pubblico.

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Disegno di legge 180/XVI del 31 maggio 2023

Modificazioni dell’articolo 61 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in materia di limite massimo di età per l’assunzione di vigili del fuoco volontari e di procedure per l’assunzione di vigili del fuoco volontari di complemento

Nel maggio del 2023 ISPAT ha pubblicato i dati provvisori sull’andamento della popolazione del Trentino nel report “La popolazione per età al 1° gennaio 2023 in Trentino. Al 1° gennaio 2023 la popolazione in Trentino risulta composta da 126.120 persone di 65 anni ed oltre che rappresentano il 23,3% del totale e da 89.874 minorenni (16,6%). I giovani fino a 14 anni sono 73.178 (il 13,5% del totale) mentre i grandi anziani (85 anni e oltre) sono 20.109 (3,7%). La popolazione in età attiva (di 15-64 anni) costituisce il 63,2% del totale. L’indice di vecchiaia risulta superiore a quello dello scorso anno e si attesta sul valore di 172,3: in altri termini, ogni 100 giovani ci sono circa 172 anziani. L’età media complessiva è pari a 45,5 anni ed è crescente nel tempo.

Nel dicembre del 2022, di fronte a un tale andamento demografico il Consiglio provinciale è stato costretto ad apportare delle modifiche normative al settore della protezione civile e dei servizi antincendi. L’obiettivo prioritario da soddisfare era quello di creare i presupposti per garantire nel futuro prossimo un numero sufficiente di persone da impiegare nelle attività rientranti nell’insieme integrato delle funzioni, dei compiti, e degli interventi preordinati a garantire l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni e dell’ambiente rispetto al verificarsi delle calamità e degli eventi eccezionali nonché degli interventi preordinati alla prevenzione degli incendi e al soccorso pubblico, compresa l’estinzione degli incendi.

Con l’art.23 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023” è stato elevato a 65 anni il limite entro il quale è possibile rimanere inquadrati come vigili del fuoco volontari per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza. Tale modifica, tuttavia, non è ritenuta sufficiente da molti addetti ai lavori poiché non consente di responsabilizzare ed inquadrare con maggiore flessibilità i vigili di complemento all’interno dei corpi dei vigili volontari al fine di affidare loro altri compiti connessi con lo svolgimento dei servizi antincendi non di emergenza e con il supporto tecnico e logistico ai vigili volontari in servizio attivo.

Al comma 4 dell’articolo 61 della legge provinciale sulla protezione civile n.9 del 2011 si prevede che si possa svolgere la mansione di vigile volontario di complemento solo dopo aver dimostrato di essere in possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica ed aver svolto almeno un giorno di attività come vigile volontario in servizio attivo. Le disposizioni in vigore, dunque, non consentono di assumere vigili volontari di complemento tramite una selezione di personale separata da quella prevista dai vigili in servizio attivo. In altre parole, l’unico meccanismo per inquadrare nell’organico dei corpi dei vigili volontari di complemento è di sceglierli solo fra i vigili volontari in uscita dal servizio attivo.

Un ulteriore elemento di criticità in ordine all’assunzione di nuovo personale deriva dal limite di età massimo entro il quale è possibile inoltrare la domanda per essere assunto come vigile del fuoco volontario. Attualmente la norma provinciale non prevede alcun limite massimo d’età per essere assunto. A livello statale, invece, il Decreto 5 novembre 2019 , n. 167 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” prevede che l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l’accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale è soggetta al limite di età di 45 anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali pur non prevedendo limiti espliciti per l’inquadramento dei vigili volontari.

Lo statuto tipo dei corpi dei vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento – all’articolo 4, comma 1, lettera d) – prevede che quali vigili del fuoco in servizio attivo possono essere assunte e impiegate solo persone che abbiano raggiunto i 18 anni e fino al compimento dei 65 anni di età, capaci di soddisfare alle esigenze del corpo ma che non abbiano compiuto i 45 anni di età al momento dell’assunzione.

In considerazione del mutato quadro demografico sono in molti coloro che ritengono che l’età massima per poter reclutare vigili del fuoco volontari debba essere elevata a 50 anni per rendere attrattivo il ruolo anche per quei soggetti che, per ragioni familiari, lavorative o di altro tipo, nella prima parte della loro vita non si sono trovati nella condizione di svolgere attività di volontariato all’interno dei corpi dei vigili volontari. L’innalzamento a 50 anni consentirebbe infatti di assumere quei soggetti che trovandosi in una situazione con maggior disponibilità di tempo libero possono offrire ancora un contributo di forza e di esperienza per supportare le attività di protezione civile e di servizio antincendio.

Il presente disegno di legge si propone pertanto due obiettivi: il primo di consentire l’assunzione di vigili volontari di complemento con delle prove selettive diverse da quelle previste per i vigili volontari in servizio effettivo; il secondo di elevare il limite di età entro il quale consentire l’assunzione di vigili volontari da quarantacinque a cinquant’anni.

Articolato 

Modificazione dell’art.61 della legge provinciale 1 luglio 2011, n.9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Il comma 4 dell’articolo 61 della legge provinciale n.9 del 2011 è sostituito dal seguente:
“4. L’attività di soccorso pubblico può essere svolta da vigili del fuoco volontari di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, in possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza. L’ammissione alle procedure per valutare i requisiti d’idoneità psico-fisica è soggetta al limite massimo di età di cinquanta anni. Il vigile del fuoco volontario di complemento non in possesso dei requisiti d’idoneità per il servizio attivo e il vigile del fuoco volontario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età possono essere impiegati per altri compiti connessi con lo svolgimento dei servizi antincendi non di emergenza, con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, il vigile del fuoco volontario può essere inquadrato all’interno dei corpi volontari con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari, con compiti diversi da quelli di soccorso pubblico e di supporto tecnico e logistico alle attività del corpo.”

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