Di recente l’assessore regionale agli enti locali Ossanna ha risposto a una nostra interrogazione (la 160/XVI) riguardo alla mancanza di regole specifiche per disciplinare la partecipazione degli stranieri alla vita locale nel Codice degli Enti Locali del Trentino-Alto Adige/Sudtirol.
Da gran signore qual’è, ci ha fatto sapere che a suo avviso la nostra tesi “non risulta fondata”. Per giustificare il suo illuminato pensiero Ossanna richiama uno studio di Tommaso Bertazzo del 2021, il quale ha indagato il fenomeno della partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale a partire dall’analisi degli statuti dei 752 comuni italiani al di sopra dei 15.000 abitanti, i quali rappresentano il 9,5% su un totale di 7.901 comuni italiani. Secondo questa indagine, il Trentino-Alto Adige si collocherebbe nella parte alta della classifica dei territori che incentivano la partecipazione degli stranieri, per cui per l’assessore non c’è bisogno di produrre norme specifiche. Come al solito, va tutto benissimo, signora la marchesa.
Fosse vero saremmo tutti contenti. Peccato che, come purtroppo spesso accade, l’analisi dell’assessore risulti piuttosto superficiale. Anziché fare un’analisi sugli statuti comunali della nostra Regione, Ossanna riprende infatti una ricerca nazionale, fatta su meno di un decimo del totale dei Comuni italiani, quelli con più di 15 mila abitanti. Nelle due province autonome i Comuni di quelle dimensioni sono un numero estremamente limitato: 5 comuni su 166 in Trentino e 5 su 116 in Alto Adige/Sudtirol (10 comuni su 282 ovvero il 3,5% del totale). Solo questo basterebbe per evidenziare la superficialità e il disinteresse della politica regionale rispetto alla tematica della partecipazione e dell’integrazione degli stranieri alla vita pubblica locale, visto che fino ad oggi pare che non siano stati raccolti dati specifici per il Trentino-Alto Adige e che non vi sia nessuna intenzione di colmare tale mancanza per il prossimo futuro.
Nella risposta si fa peraltro riferimento alla consulta permanente degli stranieri a Levico Terme. Da notare che questa è prevista dallo Statuto comunale ma che non è mai stata convocata. Infatti, dopo un tentativo fallito circa 4 anni fa, l’amministrazione comunale ha archiviato l’iniziativa. A quanto mi risulta nemmeno a Lavis ed a Pergine (entrambi citati) esiste una consulta permanente attiva. Questo per dire di quanto ne sappiano gli assessori della Regione delle cose che scrivono (o che vengono scritte per loro?).
Aggiornamenti:
- Abbiamo anche presentato l’interrogazione provinciale 4565/XVI sulla mancata costituzione della Consulta provinciale per gli stranieri. Cosa credete che ci risponderanno?
- Interrogazione parlamentare 3-00534 del 27 giugno 2023 a firma delle senatrici e dei senatori MAIORINO, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, SIRONI
- Emendamento su assestamento di bilancio DDL 64 presentato il 17 luglio 2023 per adeguare il Codice degli Enti Locali – Respinto il 19 luglio
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Interrogazione 160/XVI dell’8 maggio 2023 “Per avere informazioni sugli intendimenti della Regione in materia di forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri negli enti locali della regione e relative proposte di modifica della normativa vigente” – Risposta del 13 giugno 2023
Secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, gli stranieri residenti in Italia al 31 dicembre 2021 sono 5.030.716 (-2,7% sul 2020). Tra gli stranieri diminuiscono le nascite (-4,8% sul 2020) e aumentano i decessi (+8,6 %), comportamento demografico che sembra risentire ancora dell’impatto pandemico. Le immigrazioni di cittadini stranieri sono in ripresa (+27% sul 2020) dopo il vistoso calo dovuto alla chiusura delle frontiere, ma non recuperano i livelli pre-pandemici. Gli stranieri risiedono prevalentemente in Italia settentrionale (59% del totale), ripartizione in cui si concentrano anche i cittadini italiani per acquisizione (66,5%);
con la legge 8 marzo 1994, n. 203, l’Italia ha ratificato la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (limitatamente ai capitoli A e B) adottata a Strasburgo il 5 febbraio 1992. L’articolo 4 della Convenzione prevede che ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali;
l’articolo 5 della Convenzione prevede quanto segue:
“1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell’art. 9, paragrafo 1:
a) a vigilare affinché nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:
i) provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;
ii) fornire un’istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;
iii) promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettività;
b) incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l’attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettività locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri.
2. Ciascuna Parte vigila affinché i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettività locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri”;
ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto di autonomia, In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali, la regione ha la potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
l’articolo 8 (partecipazione popolare), comma 5, del Testo unico degli enti locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che lo statuto comunale promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, fino ad oggi, ha ritenuto di non recepire quanto disposto a livello statale dal Testo unico degli enti locali in materia di obblighi internazionali in materia di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale tanto che il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige non contiene alcuna disposizione per promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri;
con il disegno di legge regionale 31/XVI “Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e successive modificazioni e disposizioni per riconoscere ai comuni la scelta di introdurre il diritto di voto in occasione dei referendum popolari comunali ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo” presentato dagli interroganti nell’ottobre 2020 è stato fatto un tentativo di affrontare il tema dell’inclusione degli stranieri alla vita pubblica locale, ma il Consiglio delle autonomie locali di Trento, il Consorzio dei comuni di Bolzano e la maggioranza del Consiglio regionale si sono opposti ad ogni ipotesi di attuazione della legge 203/1994, senza peraltro motivare in alcun modo la decisione se non affermando che quanto proposto con il disegno di legge in questione rappresenta un modello di partecipazione comunque interessante, anche se ad oggi impraticabile e prematuro (questo quanto affermato dall’assessore regionale agli enti locali Ossanna nella seduta della I Commissione legislativa del 25 febbraio 2022);
tutto ciò premesso si interroga il presidente della Regione per sapere
- se intenda promuovere e/o raccomandare l’adozione di modifiche statutarie e/o provvedimenti amministrativi negli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol al fine di favorire forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri analogamente a quanto previsto dal Testo unico degli enti locali (art.8 del D.lgs. 267/2000);
- se abbia in programma l’elaborazione di proposte legislative di iniziativa giuntale per recepire e introdurre nel Codice degli Enti Locali quanto disposto dalla legge 8 marzo 1994, n. 203 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B” o se ritenga che gli impegni assunti dall’Italia di fronte alla comunità internazionale tramite la ratifica della convenzione non siano applicabili nella Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol.
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