Vitalizi in Trentino-Alto Adige: interrogazione su adeguamento normativo a Intesa Stato-Regioni

La scorsa settimana, assieme ai portavoce del M5S Diego Nicolini e Filippo Degasperi, ho presentato la mia prima interrogazione al Consiglio Regionale. Il tema è quello dei vitalizi e più precisamente dell’adeguamento della normativa regionale a quella nazionale. Per il Trentino Alto Adige/Sűdtirol è l’opportunità di dimostrare che la nostra autonomia speciale si concretizza in atti di buon governo piuttosto che nella difesa di privilegi che non hanno ragione d’esistere.

Il bilancio di previsione dello Stato, approvato a fine 2018, ha previsto che tutte le regioni, inclusa la nostra, debbano rideterminare il trattamento previdenziale ed eventuali vitalizi concessi agli ex presidenti di Regione, ai consiglieri regionali o agli assessori regionali. Si è dunque stabilito che i parametri da utilizzare la rideterminazione vanno concordati con lo Stato. Senza accordo, le Regioni, la nostra inclusa, sono comunque tenute a procedere al ricalcolo di pensioni e vitalizi secondo il metodo contributivo, come del resto già avvenuto per la Parlamento dove, in virtù delle iniziative del M5S, si prevedono risparmi dell’ordine di 56 milioni di euro (40 milioni per la Camera dei Deputati e 16 per il Senato della Repubblica). L’intesa è stata siglata il 3 aprile 2019 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e prevede che il sistema contributivo si applichi a tutti i trattamenti pensionistici del personale politico (comprese le reversibilità delle vedove) non calcolati per intero col sistema contributivo. Questo, oltre ad essere un atto di giustizia da lungo atteso, permetterà ulteriori consistenti risparmi anche a livello locale consentendo di destinare le risorse eccedenti a politiche redistributive e di solidarietà sociale.

A fronte di tutto ciò e anche alla luce dell’accordo del 3 aprile scorso abbiamo chiesto alla presidenza del Consiglio regionale quali siano e a che punto si trovino le iniziative messe in campo per attuare la legge nazionale sui vitalizi in Trentino-Alto Adige/Sűdtirol, oltre a chiedere informazioni sul numero e l’entità di vitalizi che dovranno essere adeguati e quindi al risparmio che ne conseguirà.

Testo integrale dell’interrogazione regionale (14/XVI) del 2 maggio 2019 avente ad oggetto Per ottenere dal Presidente del Consiglio regionale informazioni in merito alla rideterminazione con il metodo contributivo dei vitalizi erogati agli ex Consiglieri regionali in attuazione dell’articolo 1, comma 965 della legge n.145/2018 e dell’Intesa siglata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano”

L’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha stabilito, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, che, a decorrere dall’anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, provvedono a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

le Regioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, erano già tenute, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge n.138 del 2011, ad adeguare i propri ordinamenti prevedendo il «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali». Successivamente il decreto-legge n. 174 del 2012 ha rafforzato la portata di tale obbligo stabilendo che il loro mancato rispetto avrebbe determinato, a decorrere dal 2013, ulteriori sanzioni a carico delle regioni. Tali previsioni, tuttavia, non si applicavano ai “trattamenti già in erogazione” alla data del medesimo decreto-legge n. 174;

il successivo comma 966 stabilisce che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l’armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il predetto termine del 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome sono in ogni caso tenute a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi secondo il metodo di calcolo contributivo;

nel corso della presente legislatura la Camera dei deputati, con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 12 luglio 2018 ha disposto la rideterminazione, secondo il metodo contributivo, degli assegni vitalizi e dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011. Analogo intervento è stato realizzato, presso il Senato della Repubblica con la deliberazione n. 6 del 16 ottobre 2018;

la rideterminazione operata dalla Camera dei deputati ha determinato risparmi quantificati, nel primo anno di applicazione della nuova disciplina, in circa 45,6 milioni di euro (dati del resoconto della riunione dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati del 20 dicembre 2018), pari a circa il 34 per cento della spesa sostenuta per i vitalizi, pari a circa 134 milioni di euro;

I termini per provvedere alla rideterminazione sono i seguenti:

  • il termine ordinario è fissato al 2 maggio 2019 (quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019); con l’articolo 45 del decreto-legge in materia di crescita economica, in corso di pubblicazione, tale termine, in attuazione dell’intesa raggiunta tra lo Stato e le Regioni, sarà prorogato al 30 maggio 2019;

  • il termine è fissato al 1° luglio 2019 per le regioni nelle quali la rideterminazione richieda che si proceda a modifiche statutarie (non sembra che per nessuna Regione si realizzi questa eventualità);

  • nelle regioni nelle quali si debbano svolgere consultazioni elettorali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019 (Abruzzo, Sardegna, Molise e Piemonte), la rideterminazione deve essere effettuata entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data (non sembra che per nessuna Regione si realizzi questa eventualità);

il comma 967 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio del 2019 prevede che le Regioni attestino il rispetto delle condizioni previste mediante una comunicazione da inviare al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il quindicesimo giorno successivo all’adempimento. Il medesimo Dipartimento, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Allo stesso modo, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la rideterminazione, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell’esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti. Qualora la Regione adempia in un momento successivo, i trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la regione abbia adempiuto;

I punti essenziali dell’intesa siglata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei commi 965 e 966 della legge di bilancio sono i seguenti:

1. La rideterminazione con il sistema contributivo si applica a tutti i trattamenti, diretti, indiretti e di reversibilità, che non siano calcolati esclusivamente con il sistema contributivo.

2. Per effetto della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi in ciascuna Regione non può superare, al momento dell’applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all’erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo incrementata fino al 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS (pari a circa 1.026 euro lordi mensili) non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente. L’incremento rispetto alla spesa derivante dall’applicazione del sistema contributivo è finalizzato a consentire alle Regioni di introdurre correttivi volti a salvaguardare i principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento.

3. L’ammontare dell’assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l’importo erogato ai sensi della normativa vigente.

4. Il Governo si impegna ad adottare le modifiche legislative necessarie a rinviare al 30 maggio il termine per l’adozione delle misure di rideterminazione dei vitalizi da parte delle Regioni (a tale impegno si darà attuazione nell’ambito del decreto-legge “crescita” in corso di pubblicazione).

5. Le Regioni, ai fini di attuare l’intesa, possono adottare un documento di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione dell’intesa. In tal senso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella stessa giornata del 3 aprile 2019 un documento di indirizzo che reca una tabella di riduzioni da applicare per la rideterminazione dei trattamenti in corso di erogazione. Si specifica che, qualora l’applicazione della Tabella non consentisse il rispetto dei principi fissati dall’Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base sino al raggiungimento del risparmio previsto dall’Intesa stessa;

Si interroga il Presidente del Consiglio regionale per sapere

quali sono le iniziative adottate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in ordine all’attuazione dell’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e dell’intesa siglata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 3 aprile 2019;

qual è il numero e il dato aggregato per classi in valore assoluto dei vitalizi in erogazione e/o maturati ma non ancora percepiti e/o in reversibilità che dovranno essere adeguati per gli effetti della legge Finanziaria 2019 e della conseguente Intesa, nonchè il risparmio atteso a seguito di tale adeguamento;

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