Polizze a tutela dei Vigili del Fuoco Volontari: piena solidità giuridica della norma proposta

Una delle prime questioni affrontate nella mia attività di inizio legislatura ha riguardato le modalità di copertura finanziaria delle polizze assicurative sottoscritte dai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari trentini. Ho portato la cosa all’attenzione dell’Aula con un intervento sulla relazione programmatica del presidente della Provincia ma anche con uno specifico atto di sindacato ispettivo (111/XVI) sottoscritto anche dal collega Degasperi in cui chiedevo di intervenire per garantire la copertura integrale dei rischi. Devo ammettere che la risposta del presidente Fugatti è stata puntuale, tanto da inserire un articolo specifico nel disegno di legge di iniziativa giuntale di variazione del bilancio di previsione (3/XVI) al fine di prevedere la piena copertura delle polizze a tutela dei volontari (qui la formulazione e le note all’articolo del ddl).

Nonostante i buoni propositi della richiesta iniziale e del proposta legislativa, alcuni hanno espresso perplessità sull’opportunità e sulla legittimità di questi atti. Secondo queste persone ci sarebbero state delle criticità rispetto ai principi di contabilità pubblica. Siccome non ritengo di possedere la scienza infusa o la verità in tasca ho deciso di procedere ad un approfondimento del quadro giuridico dentro il quale il provvedimento si inserisce per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio e garantire la massima solidità alla norma.

Dopo aver effettuato i primi accertamenti in autonomia, risultati comunque positivi, la conferma definitiva della bontà dell’azione politica e della conformità con il quadro delle norme vigenti è arrivata dall’ufficio legislativo del Consiglio provinciale, i cui funzionari hanno elaborato un parere che chiarisce nel dettaglio ogni dubbio riguardo alla bontà del provvedimento. Tale interpretazione, che ho illustrato brevemente nella seduta della Prima commissione del 24.01.19, è stata peraltro la stessa che ha portato l’ufficio legislativo della Giunta provinciale ad articolare la proposta legislativa nella legge finanziaria.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, ma resta ancora molto da fare. Il prossimo passo riguarderà infatti la questione delle misure per favorire i datori di lavoro che riconoscono il permesso ai volontari che si assentano per interventi di protezione civile e per attività antincendio. Per ora posso però dirmi soddisfatto. Grazie all’atteggiamento collaborativo del M5S e alla disponibilità del presidente Fugatti sta per essere varata una norma che consentirà ai VVFF volontari del Trentino di operare sapendo di avere un ente pubblico che ripone in loro la massima fiducia non solo a parole, ma con i fatti, perché è grazie a loro che le comunità residenti in tutte le valli del Trentino possono sentirsi sicure e protette da incendi, alluvioni e ogni genere di sventura.

In conclusione, ecco il parere che dimostra la correttezza del provvedimento relativo alle coperture assicurative per i vigili del fuoco volontari, al quale ho aggiunto dei collegamenti ipertestuali alle disposizioni normative citate per chi volesse approfondire la tematica.

advocay* In ordine alla proposta di modificare la legge provinciale n. 26 del 1988 recante “Norme in materia di servizi antincendi”, ponendo a carico della Provincia la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi dei vigili del fuoco volontari per colpa grave, non si ritiene che la stessa contrasti con la previsione normativa nazionale di cui all’art. 3, co. 59, della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007). Detta previsione, in particolare, stabilisce che è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. La norma, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, si applica limitatamente alla responsabilità amministrativo-contabile di amministratori e dipendenti pubblici. La ratio della norma è legata al fatto che questi ultimi sono per legge personalmente responsabili e rispondono con il proprio patrimonio per i danni cagionati a terzi nell’espletamento delle loro mansioni pubbliche in caso di colpa grave o dolo, non per colpa lieve (art. 23 del DPR n. 3 del 1957); pertanto qualora amministratori o dipendenti pubblici causino danni a terzi con colpa grave o dolo, i danneggiati possono agire direttamente contro l’ente pubblico per il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 28 della Costituzione, ma quest’ultimo si rivarrà nei confronti del dipendente o amministratore danneggiante per il danno erariale indiretto patito, prodotto dall’esborso del risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato.

Il divieto contenuto nella legge finanziaria del 2008 mira, dunque, ad evitare che l’onere dei danni cagionati a terzi con colpa grave sia di fatto posto a carico dell’ente pubblico e non del suo dipendente.

Se, infatti, sull’amministrazione gravasse l’onere economico della polizza assicurativa dei dipendenti per responsabilità civile verso terzi anche in caso di colpa grave, la responsabilità civile non graverebbe in caso di colpa grave più sul dipendente pubblico, ma sull’ente stesso che finanzia la polizza assicurativa.

Ora, nel caso dei vigili volontari del fuoco della Provincia di Trento, non pare estendersi tale previsione, visto che gli stessi non posso essere fatti rientrare nella categoria di dipendenti o amministratori pubblici. Occorre sottolineare a tal proposito che il nuovo d.lgs. n. 117 del 2017 recante il Codice del Terzo settore all’art. 4, co. 2, con una formulazione negativa non così esplicita, “una litote”, fa rientrare i corpi volontari dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento tra gli enti del terzo settore. La disposizione, quindi, consente di superare i dubbi in ordine alla natura giuridica di tali enti, i quali, nonostante le relazioni intersoggettive con la provincia di Trento, vengono fatti rientrare tra le organizzazioni del terzo settore.

A tal proposito rileva allora precisare che la legge provinciale n. 9 del 2011 sulla protezione civile all’art. 54, comma 4, già prevede contributi sino al 100 per cento a favore delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione di polizze assicurative di tutela legale e giudiziaria in favore dei propri operatori volontari di protezione civile.

Occorre, infine, soggiungere che la Corte dei Conti, in relazione alle assicurazioni a favore dei volontari, ha chiarito che nel codice del terzo settore non è rinvenibile una disposizione che legittima l’onere assicurativo a carico del comune per la prestazione resa dal singolo volontario, in assenza di una convenzione tra l’ente e l’ente del Terzo settore (Corte dei Conti sez. Lombardia, delib. n. 284 del 25.10.2017). Ma, più recentemente, le Sezioni Autonomie, della Corte dei Conti, con delibera n. 26 del 24.11. 2017 hanno affermato che gli enti locali possono stipulare, con oneri a proprio carico, i contratti di responsabilità civile verso terzi direttamente a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, previa predisposizione di un regolamento e istituzione di uno specifico registro per l’individuazione dei soggetti operanti.

Alex Marini (M5S)
Consigliere della Provincia autonoma di Trento 2018
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