Depositata interrogazione per favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica dei comuni del Trentino-Alto Adige

I consiglieri regionali del M5S Alex Marini e Diego Nicolini hanno depositato un’interrogazione tramite la quale sollecitano il presidente della Regione a darsi da fare per introdurre provvedimenti che consentano di accrescere la partecipazione alla vita pubblica delle persone straniere che vivono in Trentino-Alto Adige / Südtirol, anche adeguando la normativa regionale a quella nazionale.

Per i due consiglieri pentastellati: «Consentire agli stranieri che risiedono in Trentino-Alto Adige / Südtirol di poter essere coinvolti nella vita pubblica dei luoghi in cui vivono, in alcuni casi da decenni, non è una questione politica ma semplicemente di civiltà. Si parla di persone che nella stragrande parte dei casi lavorano e pagano le tasse in Trentino-Alto Adige. Ma se da un lato la normativa nazionale ha recepito queste istanze sin dal lontanissimo 1994, ancora nel 2020 in Regione il Consiglio delle autonomie locali di Trento, il Consorzio dei comuni di Bolzano e la maggioranza del Consiglio regionale si sono opposti ad una proposta del M5S che prevedeva di affrontare il tema dell’inclusione degli stranieri nella vita pubblica. Il tutto, come al solito, senza dare uno straccio di motivazione, salvo dire che il tema era interessante ma anche prematuro da affrontare. Prematuro, certo. Come la normativa nazionale che risale “solo” al 1994!»

* * * * *

Segue il testo dell’interrogazione regionale 160/XVI depositata in data 8 maggio 2023

Secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, gli stranieri residenti in Italia al 31 dicembre 2021 sono 5.030.716 (-2,7% sul 2020). Tra gli stranieri diminuiscono le nascite (-4,8% sul 2020) e aumentano i decessi (+8,6 %), comportamento demografico che sembra risentire ancora dell’impatto pandemico. Le immigrazioni di cittadini stranieri sono in ripresa (+27% sul 2020) dopo il vistoso calo dovuto alla chiusura delle frontiere, ma non recuperano i livelli pre-pandemici. Gli stranieri risiedono prevalentemente in Italia settentrionale (59% del totale), ripartizione in cui si concentrano anche i cittadini italiani per acquisizione (66,5%);

con la legge 8 marzo 1994, n. 203, l’Italia ha ratificato la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (limitatamente ai capitoli A e B) adottata a Strasburgo il 5 febbraio 1992. L’articolo 4 della Convenzione prevede che ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali;

l’articolo 5 della Convenzione prevede quanto segue:
“1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell’art. 9, paragrafo 1:
a) a vigilare affinché nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:
i) provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;
ii) fornire un’istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;
iii) promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettività;
b) incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l’attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettività locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri.
2. Ciascuna Parte vigila affinché i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettività locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri”;

ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto di autonomia, In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali, la regione ha la potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

l’articolo 8 (partecipazione popolare), comma 5, del Testo unico degli enti locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che lo statuto comunale promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, fino ad oggi, ha ritenuto di non recepire quanto disposto a livello statale dal Testo unico degli enti locali in materia di obblighi internazionali in materia di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale tanto che il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige non contiene alcuna disposizione per promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri;

con il disegno di legge regionale 31/XVI Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e successive modificazioni e disposizioni per riconoscere ai comuni la scelta di introdurre il diritto di voto in occasione dei referendum popolari comunali ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo” presentato dagli interroganti nell’ottobre 2020 è stato fatto un tentativo di affrontare il tema dell’inclusione degli stranieri alla vita pubblica locale, ma il Consiglio delle autonomie locali di Trento, il Consorzio dei comuni di Bolzano e la maggioranza del Consiglio regionale si sono opposti ad ogni ipotesi di attuazione della legge 203/1994, senza peraltro motivare in alcun modo la decisione se non affermando che quanto proposto con il disegno di legge in questione rappresenta un modello di partecipazione comunque interessante, anche se ad oggi impraticabile e prematuro (questo quanto affermato dall’assessore regionale agli enti locali Ossanna nella seduta della I Commissione legislativa del 25 febbraio 2022);

tutto ciò premesso si interroga il presidente della Regione per sapere

  1. se intenda promuovere e/o raccomandare l’adozione di modifiche statutarie e/o provvedimenti amministrativi negli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol al fine di favorire forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri analogamente a quanto previsto dal Testo unico degli enti locali (art.8 del D.lgs. 267/2000);
  2. se abbia in programma l’elaborazione di proposte legislative di iniziativa giuntale per recepire e introdurre nel Codice degli Enti Locali quanto disposto dalla legge 8 marzo 1994, n. 203 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B” o se ritenga che gli impegni assunti dall’Italia di fronte alla comunità internazionale tramite la ratifica della convenzione non siano applicabili nella Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol.

* * * * *

Sul tema è stata presentata anche un’interrogazione in Consiglio provinciale:

4530/XVI del 5 maggio 2023
Partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri sia a livello locale che provinciale

* * * * *

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...