Partecipazione. A breve esigibile il diritto a promuovere referendum anche nelle comunità di valle della Provincia di Trento

Grazie ad un ordine del giorno approvato oggi dal consiglio provinciale anche le Comunità di Valle più riottose dovranno riconoscere il diritto dei cittadini ad accedere ad istituti referendari più efficaci ed accessibili.

Sono ormai passati più di 3 rispetto ai termini massimi previsti dalla legge, ma finalmente anche le Comunità di valle inadempienti dovranno recepire gli obblighi previsti dall’ordinamento regionale dei comuni in materia di referendum. Si tratta di norme approvate nel dicembre del 2014, che prevedono l’introduzione dell’istituto del referendum confermativo a quorum zero sulle modifiche statutarie e una serie di disposizioni per rendere più accessibili gli istituti referendari negli enti locali: l’opuscolo informativo per le votazioni comunali; una soglia massima per il quorum di partecipazione (30% per i comuni con meno di 5,000 abitanti e 25% per i comuni con più di 5,000 abitanti); e una soglia massima delle firme necessarie per richiedere la convocazione di una consultazione referendaria.

L’intervento della Giunta nei confronti delle comunità inadempienti sarà accompagnato anche da una sollecitazione per l’approvazione degli appositi regolamenti per rendere esigibile il diritto a promuovere referendum nelle comunità di valle. L’adeguamento sarà possibile in virtù di un ordine del giorno frutto della conversione di una proposta a mia prima firma (supportata dai colleghi Degasperi e Coppola) collegata alla legge di variazione al bilancio previsionale provinciale (12/3/XVI). Con questo Odg potremo pertanto vedere realizzarsi anche nelle comunità di valle del Trentino il diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, della partecipazione popolare alla gestione politico-amministrativa della cosa pubblica e degli impegni a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’esercizio effettivo di tale partecipazione.

Alex Marini (M5S)
Consigliere della Provincia autonoma di Trento 2018
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PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNI n. 12/3/XVI

ddl n.3/XVI “Variazione al Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021”

È innegabile che vi sia un legame tra la forma di governo e l’efficienza del sistema economico di un dato territorio. Ciò è tanto vero che in questo disegno di legge di variazione al bilancio di previsione, all’art.8, è stata inserita una norma per sospendere gli adempimenti relativi all’esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni previsti dalla legge provinciale 3/2006 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino);

questo legame, soprattutto per quanto riguarda gli istituti di partecipazione popolare, è stato ad esempio attentamente analizzato dal professor John Matsusaka, autore della pubblicazione “For the many or the few”. Nella sua opera Matsusaka rileva una serie di costanti legate alla presenza degli istituti di democrazia diretta negli stati americani che si riassumono nel paragrafo successivo e che trovano riscontro in studi analoghi effettuati da eminenti studiosi quali prof. Bruno Frey, Alois Stutzer e Gebhard Kirchgassner nell’ambito dell’attività di ricerca di atenei svizzeri come le Università di Zurigo e di Basilea;

in primo luogo, nei decenni monitorati nello studio di Matsusaka, si evidenzia come le votazioni popolari su quesiti proposti dai cittadini abbiano avuto un impatto significativo sui governi statali e locali. Gli Stati che nel proprio ordinamento prevedono l’iniziativa popolare (referendum propositivo su iniziativa dei cittadini) hanno speso meno e applicato un’imposizione fiscale minore rispetto agli stati che non prevedono i medesimi strumenti referendari. In secondo luogo, i sondaggi d’opinione svolti nel medesimo periodo hanno mostrato che la maggioranza delle persone ha supportato questi cambiamenti nelle politiche pubbliche: gli elettori hanno espresso la volontà di abbassare la spesa pubblica in generale, di aumentare la capacità di spesa a livello locale e di riconoscere più fiducia nei sistemi di riscossione basati sulle tariffe per il singolo servizio pubblico rispetto a un’imposizione fiscale di tipo generale. I fatti evidenziati nella ricerca escludono quindi l’ipotesi che gli strumenti referendari consentano a interessi particolari di distorcere le politiche pubbliche a danno delle esigenze e dei bisogni della popolazione. Al contrario, gli strumenti referendari – dove sono previsti ed esigibili – consentono alla cittadinanza di perseguire interessi diffusi e non quelli di gruppi ristretti rendendo il sistema sociale ed economico più giusto e più efficiente.

la partecipazione popolare alla gestione politico-amministrativa della cosa pubblica è un diritto fondamentale, garantito dalla Costituzione che, all’articolo 3, secondo comma, individua l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ed impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’esercizio effettivo di tale partecipazione;

la portata di questa disposizione è ulteriormente esplicitata anche dagli articoli 1 e 2 della Costituzione, laddove il primo stabilisce che la sovranità ed il suo esercizio appartengono al popolo e il secondo esprime la centralità dei diritti della persona e il loro complemento nelle formazioni sociali;

l’art. 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 disciplina la costituzione e il funzionamento delle comunità. Il comma 4 dice che lo statuto di ogni singola comunità prevede: a) le forme della partecipazione popolare, del referendum propositivo e confermativo, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto di quanto previsto dal capo V ter. Il comma 7 afferma invece che per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta;

il referendum confermativo previsto dall’art.14, co. 4, si tratta di una forma di referendum sugli atti amministrativi deliberati dagli organi della comunità e non del referendum confermativo sulle modifiche statutarie introdotto in un momento successivo con la modifica dell’ordinamento regionale dei comuni (art.3, co. 4bis LR 5 marzo 1993, n. 4) avvenuta tramite l’approvazione della legge regionale 9 dicembre 2014, n.11;

allo stato attuale nessuno statuto di comunità disciplina la fattispecie di referendum confermativo previsto dall’art.14 della lp 3/2006. Negli statuti delle comunità di valle, non in tutte peraltro, è infatti disciplinato solo il referendum confermativo statutario previsto dall’art.3 della LR 5 marzo 1993, n.4;

non tutte le comunità di valle hanno aggiornato lo statuto adeguandolo alle disposizioni relative al referendum statutario e al referendum propositivo nelle forme previste dagli artt. 3 e 50 della LR 4/1993. Tra le comunità inadempienti si segnalano la Comunità di Cembra il cui statuto all’art.24 prevede ancora un quorum al 50% del aventi diritto al voto e un numero di firme necessario per poter richiedere un referendum che eccede quello previsto dalla legge, ma anche la Comunità di Fiemme il cui statuto all’art.35 prevede un quorum al 50%;

nella pressoché totalità delle comunità di valle non è stato approvato un regolamento per consentire lo svolgimento dei referendum previsti dalla lp 3/2006, nelle forme della lr 4/1993 e dai medesimi statuti di comunità;

l’approvazione dello statuto è obbligatorio e la violazione del termine previsto dalla legge regionale 11/2014, in caso di inadempienza rispetto ad eventuali diffide, può dare corso a interventi di carattere sostitutivo da parte della Giunta provinciale che però in questi anni è rimasta inerme;

con le previsioni della lp 3/2006 e della lr 4/1993 che specificano le forme e le modalità di convocazione e svolgimento delle consultazioni referendarie, quello che, diversamente, sarebbe un mero interesse di fatto dei cittadini, acquisisce le forme di una posizione più definita che a tutti gli effetti è qualificabile come diritto soggettivo;

inoltre, come precisato dal Consiglio di Stato, con parere reso in data 8 luglio 1998, n. 464, il cui orientamento è stato successivamente confermato dallo stesso Consiglio di stato, sez. IV, con la sentenza n. 3769/2008, il regolamento si prospetta in funzione complementare ed integrativa rispetto alle previsioni statutarie, tanto da rendere inapplicabile l’istituto del referendum consultivo in mancanza dello stesso;

la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ritiene, infatti, che debba essere la fonte regolamentare a «prevedere le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall’iniziativa sino alla proclamazione dei risultati» inclusi i sistemi con cui sindacare l’ammissibilità della consultazione. In caso di inerzia da parte dell’ente locale nell’adozione di siffatto regolamento, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la posizione di diritto pubblico soggettivo in capo ai cittadini è tutelabile davanti al giudice ordinario. A tal riguardo giova ricordare l’ordinanza ex art 700 C.P.C. del Tribunale di Rovereto N.R.G. 1309/2017 con cui il giudice ha accolto un ricorso contro le inadempienze del Comune di Ledro in ordine alle procedure di accertamento dell’ammissibilità di quesiti referendari, le quali sono possibili solo in presenza di un regolamento che attui le disposizioni statutarie;

alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, e tenendo conto delle ragioni di ordine costituzionale e di coerenza ordinamentale, al fine di garantire la partecipazione popolare e la tutela dei diritti politici, è auspicabile un intervento di sensibilizzazione delle autonomie locali da parte della Giunta provinciale per diffidare le comunità di valle ad adeguare gli statuti alle disposizioni della lr 11/2014 ed approvare i regolamenti per rendere esigibili i diritti politici al pari di quelli che talvolta sono riconosciuti nei comuni membri delle comunità.

Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale:

ad attivare un monitoraggio sulle comunità per verificare l’adeguamento dello statuto alla lp 3/2006 e alla lr 11/2014 da concludersi entro un mese dall’approvazione del presente ordine del giorno;

a diffidare le comunità inadempienti fissando un termine, non superiore a mesi 3 in considerazione del già grave ritardo, per il recepimento della legge lr 11/2014;

a dare ulteriormente dei termini per la approvazione dei relativi regolamenti, non superiori a mesi 6, e ad esercitare in caso di inadempienza i poteri sostitutivi che l’ordinamento conferisce al Presidente della Giunta

Segue immagine dell’emendamento concordato con la Giunta:
20190206_emendamento odg 12.jpg

Nota dell’Ufficio stampa del Consiglio provinciale su approvazione prima serie di emendamenti

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“PER UNA DEMOCRAZIA MIGLIORE”

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