Questa mattina ho presentato un’interrogazione con cui chiedo al presidente del Consiglio provinciale di valutare bene come muoversi per la nomina di 3 importanti figure di garanzia, il Garante dei Minori, il Difensore Civico e il Garante dei Detenuti. Auspico che i nomi scelti per questi ruoli siano di alto profilo, condivisi con tutte le forze politiche e soprattutto selezionati tramite un confronto trasparente e criteri di merito oggettivi.
Segue il testo integrale dell’interrogazione 359/XVI “Nomine e designazioni e audizione in commissione consiliare di associazioni di categoria e ordini professionali interessati”:
La legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 avente ad oggetto “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento etc.” disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale per l’affidamento delle cariche di presidente o di componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia;
detta legge si applica anche alle relative designazioni di competenza del Consiglio provinciale ma non alle nomine vincolate alla titolarità di cariche o di uffici, in base a disposizioni di legge, quali possono essere il giudice del Tribunale Amministrativo Regionale, il Difensore Civico, il Garante dei Diritti dei Detenuti,il Difensore Civico o i membri del Corecom;
ai sensi del DPR 426/1984 il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l’art. 90 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento. Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale. Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al successivo art. 2, sono designati dal Consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati;
possono essere candidati e candidarsi a ricoprire la carica a giudice del Tribunale di giustizia amministrativa i professori ordinari o associati in materie giuridiche; i magistrati; i dirigenti dei comuni o enti pubblici locali, della Provincia, della Regione o dello Stato con laurea in giurisprudenza, assunti per concorso; professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con 15 anni di insegnamento in ruolo; avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno sette anni; laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento, eletti in Regione, o nel Consiglio regionale del Trentino Alto Adige. L’età richiesta va da un minimo di 40 ad un massimo di 70 anni. I giudici del TAR restano in carica per 9 anni;
il dpr 426/1984 non prevede procedure esplicite per la nomina dei giudici del Tar e non esclude dunque che si possa procedere con degli approfondimenti e delle audizioni in sede di commissione al fine di valutare preventivamente i profili dei soggetti candidati;
il Corecom provinciale è stato istituito con legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 per assicurare a livello provinciale le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. E’ incardinato presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento. E’ un organo funzionale nei confronti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), mentre costituisce un organo di garanzia e consulenza per le Giunta e il Consiglio provinciale. In particolare ad esso sono state delegate competenze in materia di: vigilanza sull’esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale; tenuta del Registro degli operatori di comunicazione; definizione delle controversie tra operatori del settore e utenti. Ai sensi dell’art.3 della lp 19/2005 il comitato è composto da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; oppure competenza o esperienza amministrativa – di direzione o di controllo – nel settore della comunicazione. Il presidente del comitato è nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio provinciale. Gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio provinciale; uno di essi è designato dalle minoranze;
il regolamento non prevede procedure esplicite per l’individuazione dei soggetti da nominare e non esclude pertanto che si possano svolgere delle audizioni in sede di commissione;
la figura del Garante dei diritti dei detenuti è stata istituita con legge provinciale n. 5 del 20 giugno 2017 “Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori”. È un organo di garanzia che interviene d’ufficio o su richiesta a tutela diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, di quelle soggette a misure alternative di detenzione e degli internati nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Inoltre il Garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell’ordinamento statale e dell’ordinamento penitenziario in particolare, l’effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d’intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti. E’ autonomo ed indipendente dal potere politico e libero da ogni condizionamento. La sua consulenza ed il suo intervento sono gratuiti;
la figura del Garante dei diritti dei minori è stata istituita con legge provinciale n. 5 del 20 giugno 2017. Opererà separatamente dal Difensore civico per assicurare, nell’ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell’infanzia e nell’adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell’effettivo esercizio dei diritti dei minori nell’infanzia e nell’adolescenza, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalità. E’ inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l’aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie;
il Difensore civico è stato istituito con Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 “Istituzione dell’ufficio del Difensore civico”. E’ un organo di garanzia e tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione. Interviene, d’ufficio o su richiesta, nei casi di cattiva amministrazione, per favorire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buona amministrazione. E’ autonomo ed indipendente dal potere politico e libero da ogni condizionamento. La sua consulenza ed il suo intervento sono gratuiti;
tutte le figure sopra menzionate sono scelte dal Consiglio provinciale sulla base delle competenze nei loro specifici ambiti professionali d’azione e dei profili di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell’esercizio delle funzioni loro affidate. E’ evidente che la scelta debba effettuarsi non solo sulla base della reputazione dei soggetti candidati ma anche su elementi il più possibile misurabili in relazione alle loro competenze, nozioni e capacità d’interazione, anche sotto il profilo relazionale ed empatico. Da qui nasce l’esigenza di stabilire dei criteri di valutazione e di procedere anche a delle fasi di valutazione attraverso il confronto diretto dei soggetti candidati, al fine di trovare la più ampia convergenza e condivisione sulle scelte e per soddisfare i fondamenti e i requisiti democratici;
la predetta posizione è stata espressa peraltro anche dal presidente l’Ordine degli Avvocati di Trento, avv. Andrea de Bertolini, con missiva del 14.03.2019 (prot. 266/2019) recapitata, al Presidente del consiglio, ai Capigruppo, alla Garante delle minoranze e al Presidente della provincia, avendo appreso da fonti giornalistiche il differimento delle nomine del Garante dei Detenuti e del Difensore Civico, richiamando una precedente comunicazione del 11.03.2019, ricordando che le scelte politiche siano informate, con auspicate larghe intese, a obiettivi criteri di trasparenza, autonomia e indipendenza chiede di valutare l’opportunità di adottare in via analogica, procedure, modalità e criteri di valutazione delle candidature come normati dalla legge provinciale 10/2010. Il presidente dell’ordine chiede altresì che nelle fasi preliminare alle effettive nomine, il Consiglio provinciale valuti l’opportunità delle consultazioni con gli Ordini Professionali interessati ratione materiae, il cui contributo tecnico, nell’interesse della collettività, sarà di obiettiva utilità per una corretta decisione coerente, ancora una volta, alle necessarie prerogative di autonomia e indipendenza;
sulla base delle finalità contenute nella normativa vigente e delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, agli interroganti, la richiesta inoltrata dall’Ordine degli Avvocati appare ragionevole e condivisibile. La legge, non prevedendo procedure esplicite per la nomina delle suddette figure, lascia che la prassi e gli accordi tra le forze politiche consentano soluzioni procedurali dinamiche e aperte, ancorché rigorose per quanto riguarda il processo metodologico da adottare per la selezione dei candidati. Il regolamento interno del Consiglio, dall’art.135 all’art.139, tratta, infatti, le modalità e i tempi per la proposta delle candidature e le modalità di voto lasciando ampi spazi alle fasi di confronto e discussione nelle fasi preparatorie;
se è vero che per la nomina del giudice del TAR e dei membri del Corecom le nomine sono state effettuate e quindi non si può tornare indietro, per le altre cariche sopra elencate, la strada di aprire una procedura istruttoria ed una serie di audizioni rimane percorribile;
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere
se per le cariche vacanti del Garante dei Minori, Difensore Civico e Garante dei Detenuti, in accordo con la Presidente della Prima commissione permanente, intenda convocare i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni e degli ordini professionali interessati ratione materiae in audizione in sede di commissione;
se abbia valutato, in accordo con la Presidente della Prima commissione permanente, l’ipotesi di ascoltare in audizione i soggetti che hanno avanzato la loro candidatura e altri soggetti idonei a ricoprire una delle cariche sopra esposte
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