Conflitto di interessi del Presidente del Consiglio Kaswalder. La risposta è un indovinello avvolto in un enigma!

Il 5 gennaio è arrivata la risposta a una nostra interrogazione risalente al 5 dicembre (int.2042/XVI) con cui chiedevamo lumi sulla presunta situazione di conflitto di interessi del presidente del Consiglio Kaswalder rispetto all’approvazione, col suo voto decisivo, di alcune delibere relative al licenziamento del suo collaboratore Walter Pruner. Per una volta non possiamo eccepire sulla puntualità. Il problema è che non ci sono state fornite le chiavi per decrittare la scrittura crittografica utilizzata dal Presidente del Consiglio nel dare riscontro alle nostre richieste di informazioni per cui il contenuto del testo che ci è stato recapitato, sicuramente di altissimo contenuto, resta per noi incomprensibile.

La domanda che avevamo posto era semplice. Chiedevamo se fosse stata fatta una valutazione in merito alla presunta situazione di conflitto di interessi da parte del presidente Kaswalder nell’approvazione delle delibere dell’Ufficio di Presidenza con cui sono stati assegnati gli incarichi all’avvocato per la difesa del Consiglio nella causa relativa al licenziamento da lui operato nei confronti del segretario particolare Walter Pruner. Questa la risposta testuale:“In risposta all’interrogazione in oggetto, faccio presente che nessuno dei provvedimenti citati, relativi due all’affidamento di un incarico di assistenza legale e il terzo al riconoscimento di un debito fuori bilancio, è l’esito di un procedimento. I tipi di procedimento sono elencati nel sito del Consiglio provinciale, nella sezione amministrazione trasparente, attività e procedimenti.”

Lì per lì, lo confessiamo, ci è venuto da pensare di essere di fronte ad un maldestro tentativo per non rispondere agli interrogativi del M5S, messo in atto dal Presidente del Consiglio Kaswalder con una specie di supercazzola alla Amici Miei. Del resto pochi giorni prima di fronte alla richiesta di fornire una sintesi delle motivazioni politiche e tecniche a fondamento del ricorso in appello contro la sentenza che aveva dato ragione a Walter Pruner (int.1920/XVI del 2 novembre 2020) ci era stato risposto con le seguenti parole: 

“Quanto alla seconda domanda, tesa a conoscere, in forma di “illustrazione sintetica”, i motivi del ricorso, rilevo che il dare risposta ad essa significherebbe diffondere il contenuto di un atto processuale relativo ad un contenzioso in corso, con pregiudizio delle esigenze di riservatezza poste a tutela della strategia difensiva dell’Ente e del segreto professionale previsto dall’ordinamento. É pur vero che in base al regolamento interno è consentito ai consiglieri provinciali di acquisire ogni informazione, anche riservata, che sia funzionale all’esercizio del proprio munus consiliare, ma tale diritto va esercitato, come Lei ben sa, in forme e con strumenti diversi dall’interrogazione, anche al fine di assicurare il rispetto di specifici obblighi di riservatezza.”

In sostanza non volendo risponderci Kaswalder tirava la palla in tribuna dicendo che l’interrogazione non è uno strumento adatto a fornire informazioni come quelle da noi richieste. Non eravamo d’accordo, ma almeno si capiva il senso della scusa. Nella sua ultima fatica letteraria invece il presidente si è superato, mettendo assieme un testo che risulta francamente incomprensibile, specie alla luce del quesito semplice e chiaro da noi posto. In questi anni ci siamo dovuti abituare a un modo di affrontare le questioni caratterizzato da vaghezza e privo di ogni trasparenza, nonostante la pubblica amministrazione sia in teoria chiamata ad operare in tutt’altra maniera. Abbiamo visto interpretazioni bizantine e procedure e regolamenti stiracchiati alla bisogna quando c’era da intralciare l’attività del M5S mentre diventavano più plastici e malleabili quando i temi trattati riguardavano altri soggetti più vicini al cuore della maggioranza (il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti diceva che per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano, e in effetti qualcuno dalle nostre parti è rimasto ai primi del ‘900…). Non ci era ancora però capitato di vederci recapitare una risposta all’insegna del nonsense, ma forse la questione è diversa e più complessa. Forse il messaggio del presidente Kaswalder è un indovinello, avvolto in un enigma (Cit.).

Durante la seconda guerra mondiale le forze dell’asse utilizzavano uno strumento noto come Macchina Enigma per cifrare i loro messaggi segreti e renderli impossibili da decodificare agli alleati. Una delle svolte del conflitto fu proprio determinata dalla scoperta di un sistema per interpretare correttamente quei messaggi che i nazisti e i loro alleati ritenevano sicuri. Ecco, magari nello scrivere la sua risposta Kaswalder ha utilizzato un sistema simile e nel caso lo preghiamo di fornirci le chiavi per decrittare il suo messaggio in modo da averne l’interpretazione autentica. Non vogliamo infatti credere che il guazzabuglio di parole che ci ha inviato senza minimamente entrare nel merito delle nostre domande sia davvero la sua risposta. Fosse così ci sarebbe da porsi serissime domande in merito alla serietà e all’adeguatezza del presidente a ricoprire un ruolo importante come quello che gli è stato assegnato! 

* * * * *

Testo dell’interrogazione 2042/XVI presentata il 5 dicembre 2020:

Valutazione di possibili situazioni di conflitto di interesse in capo al Presidente del Consiglio nell’adozione di alcune deliberazioni dell’Ufficio di presidenza

Con delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 l’Ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha affidato l’incarico di rappresentanza e difesa del Consiglio provinciale nel giudizio promosso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Trento – sezione lavoro, con ricorso (R.G. n. 706/2019), al prof.avv. Carlo Zoli, specificando quanto segue: “dati la delicatezza, specificità e natura del contenzioso, la complessità e la novità delle questioni di diritto controverse, l’interesse pubblico ad una difesa piena, i limitati tempi tecnici dovuti alle brevi scadenze per la costituzione in giudizio nonché l’attuale mancanza di un avvocato interno al Consiglio provinciale iscritto all’ordine degli avvocati, affidare l’incarico di rappresentanza, assistenza e difesa del Consiglio medesimo a un avvocato del libero foro” con un’imputazione di spesa di euro 12.402,52 – comprensiva di C.p.a. e Iva, scegliendo quindi di non affidarsi  nè all’avvocatura della PAT, nè all’Avvocatura dello Stato;

con delibera n. 47 del 2 settembre 2020, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale ha affidato l’incarico di impugnare la sentenza 61/2020 del Tribunale di Trento, sez. lavoro, allo stesso professionista. In tale delibera ha preso parte alla discussione ed alla votazione lo stesso presidente Kaswalder, pur versando in una pacifica situazione di conflitto di interessi (doc. 03);

in tale seconda delibera si specifica che “l’affidamento di prestazioni di rappresentanza legale, pur non sottoposto a procedura di evidenza pubblica, deve rispettare i principi che governano la materia dei contratti pubblici (articolo 4, decreto legislativo n. delib. n. 47 del 2 settembre 2020 Pagina 2 di 5 50/2016), tra cui quello di economicità, che richiede una previa valutazione di equità e congruità del compenso rispetto alle prestazioni rese, e quello di efficacia, che postula la congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico”. Come già evidenziato per il primo grado, non pare che l’importo di euro 12.000,00 previsto per la fase di appello riconosciuto all’avvocato del libero foro, rispetti tali principi;

si evidenzia inoltre che con delibera n. 37 dell’8 luglio 2020, è stato deliberato dall’Ufficio di presidenza un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 61/2020 del Tribunale ordinario di Trento – sezione lavoro – per oneri da contenzioso, comprensivi delle spese di giudizio comprensivi delle spese di giudizio per un importo massimo stimato di euro 260.000,00 (doc. 04);

evidenzio inoltre che l’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che “Il responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto, anche potenziale” (disposizione introdotta con Legge 190/2012). La disposizione introdotta con la legge 190/2012 va a completare un quadro legislativo già definito ai tempi del Regno d’Italia: l’art. 290, comma 1, del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148; art. 279 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e, da ultimo, art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ai sensi e per gli effetti della disposizione richiamata, la circostanza di trovarsi in una presunta situazione di conflitto di interessi avrebbe imposto al presidente del Consiglio provinciale W. Kaswalder l’obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni n. 1 del 08-01-2020, n. 37 del 08.07.2020 e n. 47 del 02.09.2020 dell’Ufficio di Presidenza. A tal riguardo si segnala come il voto favorevole del presidente Kaswalder sulle delibere n. 37 dell’8 luglio 2020 e n. 47 del 2 settembre 2020 sia risultato decisivo ai fini dell’approvazione delle medesime. Per quanto riguarda l’approvazione della delibera n. 37 infatti erano presenti il presidente Kaswalder e i segretari questori Dalzocchio e Dallapiccola e la delibera è stata approvata con il voto contrario del cons. Dallapiccola e il voto favorevole del presidente e della cons. Dalzocchio. Nella delibera n. 47 si è presentata la stessa situazione: erano presenti Kaswalder, Dallapiccola e Dalzocchio e anche in questo la delibera è stata approvata con il voto contrario di Dallapiccola. Nella delibera n.1 dell’8 gennaio 2020 erano presenti il presidente Walter Kaswalder e i segretari questori Dalzocchio e Degasperi e la delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Kaswalder e Dalzocchio e il voto di astensione di Degasperi;

tutto ciò premesso, si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere

se in coincidenza della discussione e della votazione con riguardo alle delibere n. 1 del 08-01-2020, n. 37 del 08.07.2020 e n. 47 del 02.09.2020 adottate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, vi sia stata una valutazione, e in caso quale ne sia stato l’esito, in merito alla presunta situazione di conflitto di interessi da parte del presidente Kaswalder, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall’articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

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Risposta all’interrogazione n. 2042/XVI fornita il 5 gennaio 2021

In risposta all’interrogazione in oggetto, faccio presente che nessuno dei provvedimenti citati, relativi due all’affidamento di un incarico di assistenza legale e il terzo al riconoscimento di un debito fuori bilancio, è l’esito di un procedimento.

I tipi di procedimento sono elencati nel sito del Consiglio provinciale, nella sezione amministrazione trasparente, attività e procedimenti.

Con un cordiale saluto.

– Walter Kaswalder –

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