Kaswalder decide su se stesso. Conflitto d’interesse? Assolutamente no… dice lui!

Per la serie “spariamola grossa” segnaliamo la recente risposta fornita dal presidente del Consiglio Kaswalder a una nostra interrogazione (la 2614/XVI) riguardo al licenziamento del suo segretario particolare ritenuto illecito dai tribunali (sia in primo grado che in appello, manca la Cassazione…). In sostanza Kaswalder, il cui voto è stato decisivo per caricare a spese dei contribuenti la propria difesa legale, si è espresso a favore di se stesso non ravvisando alcun conflitto d’interesse fra il suo essere da un lato parte in causa (è lui ad aver ordinato il licenziamento ritenuto illegittimo di un dipendente che nel suo tempo libero aveva osato andare a fare da spettatore al congresso di un partito diverso dal suo…) e dall’altro essere il presidente dell’organo istituzionale che ha deciso se e come resistere in giudizio e a quale professionista affidare la pratica (preferendo pagare un esterno invece di utilizzare i legali a libro paga del Consiglio…). Se è così vale letteralmente tutto, il conflitto di interesse non esiste perché la valutazione spetta al diretto interessato, il quale, con notevole sprezzo del ridicolo, dice che se lui decide su cose che lo interessano direttamente si tutelano non gli affari suoi ma quelli del Consiglio che egli stesso presiede…

Ma cosa scrive di preciso Kaswalder? La parte rilevante è la seguente:«Non ritengo – come chiarito in occasione delle sedute dell’Ufficio di presidenza in cui le delibere sono state assunte – che la sola circostanza che iI Presidente del Consiglio sia stato parte della vicenda da cui è sorto il contenzioso sia tale da determinare una situazione di conflitto rispetto all’esigenza di tutelare le ragioni sostenute dal Consiglio provinciale nella vicenda giudiziaria in questione». Cioè per il fatto che il presidente del Consiglio provinciale sia stato citato in giudizio non sarebbe di per sé sufficiente a far riscontrare il conflitto d’interesse quando l’Ufficio di presidenza deve votare per decidere su come comportarsi rispetto alla citazione stessa, e questo senza considerare che se Kaswalder fosse uscito al momento del voto, non ci sarebbe stato il numero legale per approvare nulla, quindi che il suo personale voto su se stesso sia risultato decisivo per l’esito della decisione.

Tanto per aggiungere un po’ di danno alla beffa, il presidente Kaswalder scrive inoltre di aver già chiarito la questione in occasione delle sedute dell’Ufficio di presidenza in cui le delibere di ratifica del licenziamento e di affidamento delle consulenze legali sono state assunte. È bene sapere che nelle premesse delle delibere in questione non siamo riusciti a rintracciare chiarimenti di alcun genere in merito al conflitto di interessi di Kaswalder, motivo per il quale abbiamo provato ad accedere ai verbali delle sedute dell’Ufficio di presidenza… che finora ci sono stati però negati!

Che dire? A noi la situazione appare grottesca (qualcuno più colto di noi la definirebbe forse “kafkiana”), ma volendo vedere la luce in fondo al tunnel possiamo senz’altro dire che dopo tanti tentativi di avere delucidazioni su questa vicenda ci siamo arricchiti di elementi informativi. Come ci ricorda Kaswalder, la legge rimette direttamente al soggetto interessato il dovere, previa valutazione della situazione concreta e degli interessi privati in gioco, di astenersi dal prendere parte all’adozione delle deliberazioni incidenti su tali interessi. Lui ha deciso che non c’è conflitto di interesse, ha partecipato alla discussione delle delibere per rimediare al licenziamento da lui ordinato, ha assicurato il numero legale per l’adozione dei provvedimenti e ne ha pertanto garantito l’approvazione.

Non ci resta che attendere la Corte di Cassazione che presumibilmente dovrebbe pronunciarsi dopo le prossime elezioni provinciali. Così vanno le cose nel Consiglio provinciale di Trento, dove gli elementari principi dello stato di diritto sono ospiti sgraditi.

* * * * *

Segue il testo integrale dell’interrogazione 2614/XVI “Verifica di eventuali obblighi di astensione per conflitto di interesse nell’adozione di alcune deliberazioni dell’Ufficio di presidenza” del 3 maggio 2021 e della relativa risposta fornita dal presidente del Consiglio Kaswalder l’8 giugno 2021:

Con l’interrogazione 2042/XVI “Valutazione di possibili situazioni di conflitto di interesse in capo al Presidente del Consiglio nell’adozione di alcune deliberazioni dell’Ufficio di presidenza” si interrogava il Presidente del Consiglio provinciale per sapere se in coincidenza alla discussione e alla votazione con riguardo alle delibere n. 1 del 08.01.2020 “affidamento dell’incarico di rappresentanza, assistenza e difesa del Consiglio provinciale in relazione ad un contenzioso promosso davanti al Tribunale di Trento – sezione lavoro”, n. 37 del 08.07.2020 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, a seguito della sentenza n. 61/2020 del Tribunale ordinario di Trento – sezione lavoro” e n. 47 del 02.09.2020 “ricorso in appello avverso la sentenza n. 61/2020 del Tribunale di Trento – sezione lavoro, affidamento dell’incarico di assistenza legale e relativo impegno di spesa” adottate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, vi fosse stata una valutazione da parte dei componenti, e in caso quale ne fosse stato l’esito, in merito alla presunta situazione di conflitto di interessi da parte del presidente Kaswalder, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall’articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

nella risposta all’interrogazione 2042/XVI fornita il 05.01.2021 il Presidente del Consiglio specificava quanto segue: “Nessuno dei provvedimenti citati (vedasi delibere dell’ufficio di presidenza 1/2020, 37/2020 e 47/2020), relativi due all’affidamento di un incarico di assistenza legale e il terzo al riconoscimento di un debito fuori bilancio, è l’esito di un procedimento. I tipi di procedimento sono elencati nel sito del Consiglio provinciale, nella sezione amministrazione trasparente, attività e procedimenti”;

nella citata risposta non si affrontava l’oggetto dell’interrogazione, ovvero se fosse stata effettuata una valutazione in ordine alla potenziale situazione di conflitto di interessi da parte del Presidente del Consiglio. Una simile valutazione viene talvolta effettuata in relazione alla trattazione di alcune questioni (vedasi ad esempio interrogazione 2598/XVI); diversamente tale valutazione non risulta esplicitata negli atti riguardanti il procedimento deliberativo che ha portato al licenziamento del segretario particolare del presidente; 

successivamente alla risposta di cui sopra, l’ufficio di presidenza provvedeva ad approvare le seguenti delibere:

  • il 12.03.2021 – con voto favorevole di Kaswalder e Dalzocchio e contrario di Dallapiccola – la delibera n.20 avente ad oggetto “ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 12/2021 della Corte d’Appello di Trento – sezione lavoro” al fine: 1) di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 12/2021 della Corte d’Appello di Trento – sezione lavoro, resa nel giudizio promosso con ricorso ex art. 433 c.p.c. (R.G. n. 63/2020), pubblicata in data 3 marzo 2021 e notificata in data 8 marzo 2021; 2) di rinviare a successiva deliberazione l’affidamento dell’incarico di difesa e rappresentanza in giudizio del Consiglio provinciale di Trento.;
  • il 30.03.2021 – con voto favorevole di Kaswalder e Dalzocchio e contrario di Degasperi – la delibera n.22 avente ad oggetto “affidamento dell’incarico di rappresentanza, assistenza e difesa nel giudizio di cassazione e relativo impegno di spesa” con cui si disponeva di: 1) di conferire, per le ragioni esposte in premessa, all’avv. prof. Lorenzo Ioele, con studio in Salerno l’incarico di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 12/2021 e di difendere e rappresentare in giudizio il Consiglio provinciale di Trento, riconoscendo allo stesso ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, ivi compresa quella di eleggere domicilio nella sede del Giudice adito, secondo necessità; 2) di autorizzare il Presidente del Consiglio, nella sua qualità di legale rappresentante, a sottoscrivere la relativa procura alle liti; 3) di accettare il preventivo di spesa di data 29/03/2021 (prot. n. 5587 di data 30/03/2021) e di imputare la spesa massima complessiva di euro 6.000,00 comprensiva di c.p.a. e i.v.a., a carico del capitolo 10505 dell’esercizio finanziario 2021;

le delibere di cui al paragrafo precedente riguardano ancora un caso giudiziario in cui il presidente del Consiglio è coinvolto come parte attiva nella vicenda del licenziamento del segretario particolare. Ciò è facilmente dimostrabile da numerosi articoli di stampa (a titolo d’esempio “Kaswalder licenzia (omissis). La colpa? Il congresso Patt”, L’Adige, 19.04.2019);

con riguardo alla vicenda oggetto delle summenzionate delibere, preme richiamare il principio disposto dall’art 78 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, penale e contabile, il quale prevede che: 1) il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni; 2) gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale […];

incidentalmente il rispetto del principio di imparzialità in ordine al procedimento e nell’adozione degli atti deliberativi assume maggior rilievo nel caso in ispecie laddove si consideri che il segretario particolare è di nomina diretta del presidente;

l’attuazione e il rispetto del principio richiamato al paragrafo precedente sono stati resi cogenti dal comma 41 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il quale ha introdotto l’obbligo di astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. La stessa norma ha introdotto la prassi, da parte dei Presidenti degli Organi collegiali, di invitare espressamente all’astensione, prima di ogni votazione, coloro che si trovano in conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio per sapere

  1. se in ordine alle delibere n. 20 e n. 22 del 2021 adottate dall’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, vi sia stata una valutazione da parte dei componenti dell’ufficio stesso, volta a verificare l’esistenza di eventuali obblighi di astensione per conflitto di interessi affinché venisse assicurata l’attuazione del principio di imparzialità e se la stessa, per quanto non esplicitata nel provvedimento, sia depositata agli atti della presidenza. In caso di risposta affermativa, quale ne sia stato l’esito.

Risposta fornita l’8 giugno 2021

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