Commissione bicamerale per le questioni regionali. Il M5S del Trentino-Alto Adige presenta un progetto di legge per attuare la riforma costituzionale del titolo V del 2001

Nel mese di febbraio il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale per ratificare l’intesa sulla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In quella sede è stato approvato anche l’ordine del giorno proposto dal M5S a mia firma e del collega Diego Nicolini con cui si impegna la Giunta regionale a intraprendere un confronto e una collaborazione politica in sede di Conferenza delle regioni per formare una volontà condivisa sulle modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale n.3 del 2001.

Abbiamo poi offerto lo spunto per realizzare quell’impegno in concreto e indirizzare al Parlamento un progetto di legge per cogliere l’opportunità attuare quanto previsto dalla riforma costituzionale del 2001, nella quale si afferma che i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L’autonomia non bisogna solo annunciarla, ma anche praticarla. È proprio per fare questo che il M5S ha deciso di utilizzare gli strumenti a sua disposizione presentando un progetto di legge da discutere in Consiglio regionale, con l’auspicio di poterlo approvare, inviandolo al Parlamento affinché i rappresentanti nominati dai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano compartecipino ai lavori e alle attività della commissione bicamerale per le questioni regionali.

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Seguono la relazione integrale e l’articolato del Progetto di legge 3/XVI del 18 febbraio 2023 “Modifica dell’articolo 52 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), e successive modificazioni, in materia di composizione della commissione parlamentare per le questioni regionali” – a firma di Alex Marini e Diego Nicolini

Egregie colleghe, egregi colleghi,

l’articolo 126 della Costituzione prevede che con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

L’art.49-bis dello Statuto di autonomia prevede la stessa identica procedura sancita dall’art.126 Cost. anche per quanto riguarda lo scioglimento dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali è l’unica Commissione parlamentare espressamente richiamata in Costituzione. Prevista dall’articolo 126 della Costituzione, è stata istituita dall’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 “Costituzione e funzionamento degli organi regionali”, come modificato dall’articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. La Commissione ha funzione consultiva, di controllo e di informazione.

Ai sensi del co. 1, dell’art.52 della legge 62 del 1953 la Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati d’intesa dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei gruppi, con criteri di rappresentanza proporzionale. Ai sensi del terzo comma la Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali. Ai sensi del quarto comma per l’espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi  a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa fra loro.

L’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” prevede che sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il comma 2, dell’art.11, specifica che quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede  referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea  delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Dall’entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 2001 ad oggi la possibilità prevista dall’articolo 11 di disporre l’integrazione della Commissione con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali non risulta sfruttata. A tal riguardo, nemmeno i regolamenti di Camera e Senato in ordine alla composizione e al funzionamento della Commissione parlamentare per le questioni regionali sono stati adeguati.

Ai sensi dell’art.40 del Regolamento del Senato, i disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall’articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l’attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest’ultima, nei termini di cui all’articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all’Assemblea.

L’art.125-bis prevede che la Commissione per le questioni regionali può esprimere osservazioni sul Documento di economia e finanza mentre l’art. 138-bis dispone che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

Il Regolamento della Camera dei Deputati disciplina il processo legislativo in maniera analoga al Regolamento del Senato:
– l’art.102, comma 3, dispone che la Commissione possiede una competenza consultiva generale sui disegni di legge di interesse regionale;
– l’art. 118-bis prevede che la Commissione esprime un parere sul Documento di economia e finanza presentato dal Governo.

Sulla base delle premesse sopra illustrate e nella convinzione di rendere effettivo il ruolo delle istituzioni regionali nel processo legislativo parlamentare, il 14 febbraio 2023 è stato presentato ed approvato l’ordine del giorno n.2 collegato al disegno di legge n. 59 “Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, con il quale il Consiglio del Trentino-Alto Adige/Südtirol impegna la Giunta regionale a intraprendere un confronto e una collaborazione politica in sede di Conferenza delle regioni per formare una volontà condivisa sulle modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Anche al fine di dare concretezza al dispositivo del predetto ordine del giorno – riprendendo integralmente i progetti di legge della XVIII Legislatura Atto Senato n. 21, d’iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, e Atto Camera n. 602, d’iniziativa degli on. Schullian, Gebhard e Plangger, entrambi recanti “Modifica dell’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in materia di composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali” – il presente disegno di legge modifica l’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ed alcune disposizioni collegate, allo scopo di attuare quanto previsto dall’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, laddove si prevede la possibilità di integrare la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali assicurando la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali.

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Art. 1.

1. L’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – (Commissione parlamentare per le questioni regionali). – 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall’articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da venti deputati e da venti senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata della legislatura.

2. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per le funzioni stabilite dai Regolamenti parlamentari ai sensi dell’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da diciotto rappresentanti dei comuni e delle province.

4. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma nomina e revoca il proprio rappresentante nella Commissione tra i consiglieri e i deputati regionali in carica.

5. Dei rappresentanti dei comuni e delle province nella Commissione fanno parte tredici sindaci designati e revocati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e cinque presidenti di provincia designati e revocati dall’Unione delle province d’Italia. Dei tredici sindaci designati dall’ANCI quattro rappresentano le città individuate dall’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e due sono designati tra i sindaci dei comuni la cui popolazione è inferiore a 1.000 abitanti.

6. Ai rappresentanti nella Commissione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si estendono le cause di incompatibilità disposte per le cariche di senatore e di deputato, ad eccezione delle cause di incompatibilità derivanti dalle cariche di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere o deputato regionale, di consigliere della provincia autonoma. Le Camere giudicano dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di incompatibilità ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione.

7. I rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali nella Commissione non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8. Per l’espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro».

Art. 2.

1. L’articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

Art. 3.

1. Sino alla modificazione dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resta disciplinata dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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