Difensore Civico, Garante dei minori e Garante dei detenuti, commissione pari opportunità. Figure ed ambiti di garanzia da individuare alla luce del sole con un’aperta discussione pubblica, mettendo da parte inutili e controproducenti tatticismi.
Oggi ho presentato 2 interrogazioni riguardo alle figure di garanzia che devono ancora essere scelte dal Consiglio Provinciale. La prima è un sollecito al Presidente del Consiglio Provinciale Kaswalder affinché inserisca l’esame della relazione del Garante dei diritti dei detenuti nella sessione consiliare che si terrà a fine maggio, avendo anche cura di convocare anche lo stesso Garante uscente in Prima Commissione. Con la seconda invece chiedo che siano sentiti in Prima Commissione gli attuali depositari delle cariche di garanzia, i rappresentanti delle categorie più vicine alle materie oggetto delle nomine e i tutti i professionisti autocandidati per questi ruoli (ad oggi 9 persone).
Il mio scopo è di rendere trasparente il processo di nomina di queste figure di garanzia, poco conosciute ma al tempo stesso fondamentali per la tutela dei diritti della cittadinanza. È opportuno che se ne discuta apertamente e che i Consiglieri si possano fare un’idea precisa sulle capacità di ciascun candidato, oltre naturalmente ad approfondire le problematiche connesse agli ambiti nei quali le persone nominate andranno ad operare.
Ad oggi purtroppo vedo poca volontà di allargare la discussione, di approfondire le conoscenze e di giocare la partita a carte scoperte, il che non induce all’ottimismo verso un processo di selezione che, data la posta in palio, deve essere, aperto, pubblico, trasparente e quanto più possibile condiviso.
PS. L’unico soggetto che ha voluto affrontare la questione è stato l’Ordine degli Avvocati di Trento. Di seguito la comunicazione inviata al Consiglio provinciale e la memoria consegnata da Andrea de Bertolini, presidente dell’Ordine degli avvocati di Trento, ai consiglieri provinciali:
– 23 marzo 2019 – Comunicazione al Consiglio provinciale (la seconda)
– 4 aprile 2019 – Memoria consegnata al Garante delle Minoranze
* Segue versione integrale delle due interrogazioni
Alex Marini (M5S)
Consigliere della Provincia autonoma di Trento 2018
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423/XVI del 15.04.2019 – Esame da parte del Consiglio provinciale della relazione del Garante dei diritti dei detenuti sull’attività svolta
con legge provinciale n. 5 del 20 giugno 2017 “Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori” è stata istituita la figura del Garante dei diritti dei detenuti per la Provincia Autonoma di Trento;
il neo introdotto art. 9 bis della legge provinciale sul Difensore Civico, del 20 dicembre 1982, n. 28 definisce la competenza specifica del garante, limitandola alle persone presenti negli istituti penitenziari, a quelle soggette a misure alternative di detenzione e agli internati nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);
ai sensi dell’art. 9 bis, comma 8, della LP 28/1982 il Garante dei diritti dei detenuti invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull’attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. Qualora il garante lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali. Il garante può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, riguardo a problemi particolari inerenti alle proprie attività. La commissione consiliare può convocare il garante per avere chiarimenti sull’attività svolta. I consiglieri provinciali possono chiedere al garante notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione. Il garante può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti;
l’art. 145 del Regolamento interno del Consiglio prevede che il Presidente del Consiglio, ricevute le relazioni predisposte dal Difensore Civico, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri e alla Giunta. Prevede inoltre che l’esame delle relazioni sia posto all’ordine del giorno del Consiglio nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione;
dal tenore del comma 8, dell’art.9 bis della legge provinciale 28/1982 si comprende come la volontà e l’intenzione del legislatore siano quelle di prevedere funzioni analoghe a quelle del Difensore Civico anche per quanto riguarda la compilazione, l’invio e l’esame della relazione annuale del Garante dei diritti dei detenuti. Nonostante l’intento del legislatore sia pacifico, il Regolamento interno del Consiglio non è ancora stato adeguato e, in assenza di tale adeguamento, non si è ancora consolidata alcuna prassi per quanto riguarda l’esame della relazione del Garante dei diritti dei detenuti da parte del Consiglio provinciale, al pari di quanto avviene per la relazione del Difensore Civico;
ai sensi del Regolamento consiliare, si rileva che pur non essendo espressamente previsto, l’esame della relazione del Garante dei detenuti deve essere consentito. Non solo. Trattandosi di una relazione di un organo incardinato presso il Consiglio provinciale e che riguarda la tutela di diritti fondamentali, è auspicabile, se non obbligatorio, che sia sottoposta all’esame dell’assemblea provinciale;
tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere
se intenda inserire l’esame della relazione del Garante dei diritti dei detenuti prevista dalla legge provinciale 28/1982 nella sessione consiliare in programma il 28, 29 e 30 maggio;
se nell’attesa dello svolgimento della sessione consiliare di fine maggio intenda convocare il Garante dei diritti dei detenuti in Prima commissione al fine di relazione sull’attività svolta dal 2017 ad oggi e sull’efficacia del quadro normativo relativo all’istituzione della figura;
se intenda fissare un termine per sottoporre modifiche al Regolamento interno al fine di procedere con gli adeguamenti formali derivanti dalle modifiche normative intervenute nella legge provinciale 28/1982 ovvero dall’istituzione delle figure del Garante dei minori e del Garante dei diritti dei detenuti
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424/XVI del 15.04.2019 – Valutazione sul piano dell’adeguatezza professionale dei soggetti aspiranti a ricoprire l’incarico di Difensore civico, di Garante dei diritti dei detenuti e di Garante dei diritti dei minori
nella risposta all’interrogazione 359/XV “Nomine e designazioni e audizione in commissione consiliare di associazioni di categoria e ordini professionali interessati”, con riguardo alle nomine del Difensore civico, del Garante dei Diritti dei Detenuti e del Garante dei Minori, viene specificato che, ai fini della valutazione delle candidature, il Consiglio provinciale deve tenere conto di quanto disposto dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982) e delle disposizioni del regolamento consiliare;
nella risposta si specifica inoltre che rispetto alle nomine e designazioni del Consiglio non è impedita la presentazione di “autocandidature”, sebbene non previste da nessuna delle normative citate;
si aggiunge infine che i nominativi delle persone che si candidano sono messi a disposizione dei consiglieri e della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, in occasione delle sedute convocate per la definizione dell’ordine del giorno della tornata consiliare in cui sono previste nomine e designazioni e che l’eventuale audizione dei candidati sarebbe possibile essenzialmente per le sole autocandidature, in quanto i consiglieri possono presentare proposte fino al momento della votazione in aula;
appare perciò chiaro che non esistono divieti sulle procedure di valutazione delle nomine e che pertanto l’eventuale convocazione di audizioni per i necessari approfondimenti è da ritenersi lecita;
nella risposta, infatti, non emerge nessun impedimento o divieto affinchè possano svolgersi delle audizioni in ordine alle nomine di cui al primo paragrafo, sia con riferimento alle autocandidature, sia con riferimento alle organizzazioni e agli Ordini Professionali interessati ratione materiae, al fine di acquisire informazioni, considerazioni e contributi tecnici utili a una deliberazione informata e ponderata da parte del Consiglio;
il 09.04.2019 il Consiglio provinciale ha rinviato le nomine di cui al primo paragrafo e le nomine dei componenti della Commissione provinciale per le pari opportunità uomo-donna alla sessione consiliare in programma nei giorni 28, 29 e 30 maggio;
successivamente in data 11.04.2019, nella convocazione della seduta straordinaria per la proclamazione e il giuramento del consigliere Bezzi in data 17.04.2019 sono state nuovamente inserite nel programma dei lavori le nomine in oggetto senza così consentire una valutazione ponderata e trasparente delle candidature avanzate fino ad oggi;
a partire dalla data odierna (12 aprile), qualora le nomine fossero rimandate alla sessione di fine maggio, il Consiglio avrebbe a disposizione 46 giorni per svolgere ulteriori approfondimenti e per organizzare delle consultazioni dei soggetti interessati, degli autocandidati e delle figure il cui incarico è in scadenza. In particolare la convocazione di quest’ultima tipologia di soggetti pare quanto mai necessaria per conoscere le maggiori criticità dell’ambito in cui costoro hanno operato e, naturalmente, le iniziative di successo perseguite nel corso dell’ultimo mandato, atteso che agli eventi di presentazione della loro attività hanno preso parte pochi degli attuali consiglieri;;
le commissioni sono organi interni del Consiglio che partecipano, secondo modalità proprie al loro essere, appunto, organi interni, alle funzioni del Consiglio provinciale. Le commissioni, oltre a svolgere funzioni in ordine al procedimento di formazione delle leggi provinciali ed essere chiamate ad esprimere pareri su numerosi provvedimenti amministrativi, possono diventare un luogo di approfondimento per tematiche d’interesse, su cui ritengono opportuno raccogliere informazioni. Tramite le consultazioni le commissioni ascoltano i soggetti interessati dall’argomento trattato quali organizzazioni sociali, economiche e professionali, associazioni o gruppi di cittadini;
la Prima commissione pare l’organo più adeguato a trattare le nomine di cui al primo paragrafo in considerazione del fatto che, ai sensi della deliberazione del Consiglio provinciale 2/2018/XVI, la stessa si occupa delle seguenti materie: a) Autonomia, forma di governo; b) Organizzazione provinciale, programmazione; c) Finanza provinciale e locale, patrimonio; d) Enti locali. Se inoltre si considera che la Prima commissione è l’organo deputato ad esprimere i pareri ai sensi della legge provinciale 10/2010 avente ad oggetto “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento etc.”, per analogia, si possono estendere le competenze di vaglio preventivo, sia per il merito che per eventuali profili di incompatibilità, anche per le nomine delle figure di garanzia qui in discussione;
in considerazione di quanto illustrato, gli interroganti ritengono quindi utile ed opportuno valutare la possibilità di convocare delle audizioni per esaminare con ulteriore accuratezza: il contesto nel quale le nomine si inseriscono; l’attività svolta dalle figure garanti in uscita nel corso del loro mandato; il profilo e le attitudini dei soggetti che si sono autocandidati, in particolare per quanto riguarda la garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell’esercizio delle funzioni loro affidate;
in particolare, secondo una logica ispirata al principio di trasparenza e alla pubblicità dell’attività svolta dagli organi della pubblica amministrazione e al fine di acquisire informazioni sull’attività svolta, sullo stato dell’arte del quadro normativo ed organizzativo e sulle problematiche più urgenti da affrontare, sarebbe auspicabile l’audizione presso la Prima commissione permanente dei seguenti soggetti:
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Avv. Daniela Longo – Difensore Civico e Garante dei Minori dal 2014 al 2019
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Prof. Antonia Menghini – Garante dei Diritti dei Detenuti dal 2017 al 2019
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Dott.ssa Paula Maria Ladstätter – Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Provincia di Bolzano (in considerazione del fatto che in Trentino non esiste ancora un ufficio potrebbe essere utile conoscere l’esperienza dell’ufficio della provincia di Bolzano)
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Avv. Andrea de Bertolini – Presidente dell’Ordine degli Avvocati
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Dott.ssa Anna Rita Nuzzaci – Direttore Casa circondariale “Spini di Gardolo”
con particolare riguardo al Difensore Civico e al Garante dei diritti dei detenuti – ai sensi dell’art. 9bis della LP 28/1982 – si sottolinea come possono essere ascoltati dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività. La commissione consiliare li può convocare per avere chiarimenti sull’attività svolta. I consiglieri provinciali possono chiedere loro notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della funzione da loro assolta. Il Difensore Civico e il Garante dei detenuti possono altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti;
sarebbe altresì auspicabile la convocazione, al fine di valutarne il profilo, l’attitudine e l’orientamento nell’azione che vorrebbero perseguire qualora fossero nominati nel ruolo per cui hanno avanzato l’autocandidatura, dei seguenti soggetti:
- Dott. Maurizio Pangrazzi – autocandidato per la nomina del Garante per i Diritti dei Minori
- Dott. Flavio Bertolini – autocandidato per la nomina del Garante per i Diritti dei Minori
- Dott.ssa Florita Sardella – autocandidata per la nomina del Garante per i Diritti dei Detenuti
- Avv. Fabio Valcanover – autocandidata per la nomina del Garante per i Diritti dei Detenuti
- Avv. Paolo Frizzi – autocandidatura per la nomina del Difensore Civico
- Dott. Corrado Chiantoni – autocandidatura per la nomina del Difensore Civico
- Dott.ssa Lucia Busatta – autocandidatura per la Commissione per le Pari Opportunità
- Prof.ssa Francesca Sartori – autocandidatura per la Commissione per le Pari Opportunità
- Prof.ssa Stefania Cavagnoli – autocandidatura per la Commissione per le Pari Opportunità
l’audizione di ulteriori soggetti può essere considerata in sede di Prima commissione;
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere
se, al fine di favorire una procedura di nomina informata e ponderata, intenda rimandare la trattazione dei punti 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno della seduta del 17 aprile e al contempo promuovere, ai sensi della legge provinciale 28/1982 la convocazione in audizione delle figure di garanzia in scadenza affinché possano illustrare ai consiglieri l’attività svolta, lo stato dell’arte del quadro normativo ed organizzativo in cui si sono trovati ad operare e le problematiche più urgenti da affrontare;
se per le procedure di nomina delle cariche vacanti del Garante dei Minori, Difensore Civico, Garante dei Detenuti e della Commissione per le Pari Opportunità, in accordo con la Presidente della Prima commissione permanente, intenda convocare i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni e degli ordini professionali interessati ratione materiae in audizione;
se intenda valutare, in accordo con la Presidente della Prima commissione permanente, l’ipotesi di ascoltare in audizione i soggetti che hanno avanzato la loro candidatura e altri soggetti idonei a ricoprire una delle cariche sopra esposte;
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