Referendum locali. Le Comunità di valle non rispettano stato di diritto e diritti fondamentali in materia di partecipazione popolare, la Provincia complice boccia proposta M5S

Correva l’anno 2014. Il Consiglio regionale approvava una legge per modernizzare gli istituti referendari definendo soglie massime del quorum di partecipazione e regole uniformi sulla disciplina degli istituti referendari negli enti locali del Trentino-Alto Adige / Südtirol. Gli enti locali della regione avevano 12 mesi per adeguare il proprio statuto.

I Comuni della provincia di Bolzano si dimostravano solerti e dopo pochi mesi avevano già adeguato i propri statuti alla legge regionali. I Comuni trentini invece hanno avuto bisogno delle sollecitazioni dei cittadini e del Difensore Civico per conformarsi ai precetti normativi mentre le Comunità di valle trentine hanno fatto orecchie da mercante per più di 5 anni.

L’Unione Europea si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello STATO DI DIRITTO e del rispetto dei diritti umani (vedi art.2 del TUE). Fra i diritti umani ci sono anche quelli quelli civili e politici che sono tutelati dal Patto internazionale dei diritti civili e politici e, a livello locale, dalla Carta europea dell’autonomia locale. L’ordinamento internazionale a cui l’Italia si deve conformare ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione non è tuttavia l’unico a tutelare la partecipazione popolare considerato che la stessa partecipazione è disciplinata nel dettaglio sia dalla Costituzione che dalle leggi statali, regionali e provinciali nonché dagli statuti degli enti locali.

Su 15 Comunità di valle nessuna ha inserito nel proprio statuto il referendum confermativo ordinario previsto dalla legge provinciale 3/2006 in materia di Governo dell’autonomia locale. Solo 5 Comunità hanno inserito nello statuto il referendum confermativo statutario previsto dalla legge regionale 11/2014 mentre NESSUNA COMUNITÀ HA PREDISPOSTO UN REGOLAMENTO ATTUATIVO per consentire l’esercizio effettivo dei diritti referendari e di partecipazione sanciti a tutti i livelli dell’ordinamento giuridico. Evidentemente lo stato di diritto per le comunità della Provincia di Trento è un optional!

Nonostante i 5 anni di ritardo e l’impegno (ordine del giorno 9/XVI) che nel febbraio 2019 il Consiglio ha assegnato alla Giunta provinciali di procedere con una ricognizione della situazione e di diffidare le comunità inadempienti, gli statuti non sono stati adeguati. I diritti referendari e il diritto di partecipare sono rimasti inesigibili sebbene le Comunità gestiscano servizi integrati di fondamentale importanza per le popolazioni locali (esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti e servizi socio-assistenziali) sui quali i cittadini si potrebbero esprimere.

Le Comunità, tuttavia, non sono state le uniche ad agire al di sopra della legge. Va evidenziata la copertura indulgente del Consiglio delle autonomie, il cui presidente nelle settimane scorse ha dichiarato nella Prima commissione del Consiglio provinciale che nonostante il ritardo di un lustro a suo parere ci sarebbero ben altre urgenze rispetto alla salvaguardia e alla tutela dei diritti fondamentali. A suo dire è più importante trovare candidati per le prossime elezioni comunali (magari per il partito che ha espresso lui)… si è però “scordato” di spiegare quale sarebbe il collegamento tra il rispetto del diritto di partecipare agli affari pubblici della collettività locale tramite l’utilizzo degli istituti di democrazia diretta e l’elezione degli amministratori, magari amici degli amici.

Nonostante la situazione sia palesemente fuori controllo. La proposta di ordine del giorno con cui si chiedeva di incaricare i commissari di adeguare finalmente gli statuti è stata bocciata. Stesso destino anche per un emendamento specifico. Se il passato delle Comunità è stato grigio, il futuro sembra essere nero. Da settembre avremo dei commissari plenipotenziari e degli statuti che non garantiscono nemmeno i diritti di partecipazione di base. Per questa gente la Democrazia inizia e finisce alla fase elettorale. Per loro, una volta carpito il voto e ottenuta l’agognata poltrona i cittadini devono starsene buoni e zitti fino al prossimo giro, quando le stesse facce torneranno a raccontare nuove bugie per mantenere il posto a sedere pagato dalla collettività.

* * * * *

Segue il testo integrale della proposta di ordine del giorno 13/60/XVI collegata al disegno di legge n. 60/XVI di iniziativa giuntale Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”:

Incarico ad un commissario ad acta per verificare l’adeguamento dello statuto di ciascuna Comunità di Valle all’art. 14, commi 6 e 7 della L.P. n. 3/2006 e L.R. n. 11/2014

Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale 2020-2022 del novembre 2019, al punto 7.3 “Per un Trentino Autonomo, con istituzioni pubbliche accessibili, qualificate e in grado di creare valore per i territori e con i territori”, obiettivo di medio-lungo periodo “Un governo multilivello per il presidio del territorio e come leva per lo sviluppo locale” si sottolinea l’importanza della valorizzazione del ruolo degli amministratori locali nella costruzione dello sviluppo del proprio territorio attraverso l’utilizzo di metodologie di partecipazione condivisa e di diffusione di politiche innovative di sviluppo;

la partecipazione condivisa è un concetto cruciale sancito e codificato nella Costituzione italiana e nei trattati e nelle convenzioni di diritto internazionale ratificate dall’Italia. A tal riguardo si citano ad esempio l’articolo 3 della Costituzione, il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976 e la Carta europea dell’Autonomia locale ratificata dal Governo italiano l’11 maggio 1990 ed è entrata in vigore per l’Italia in data 1 settembre 1990. A livello locale il diritto di partecipazione è disciplinato dalle leggi regionali e dalle leggi provinciali e recepito negli statuti degli enti locali;

è pacifico che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa e quindi anche dell’Italia. Gli enti locali del Trentino-Alto Adige non fanno eccezione, anche in virtù del fatto che è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato in modalità più vicine alle esigenze dei cittadini. La partecipazione dei cittadini, sia in modo diretto sia tramite rappresentanti eletti alla gestione degli affari delle collettività locali, non è quindi solo un concetto astratto, ma rappresenta un elemento centrale per investirli di responsabilità effettive e per perseguire un’amministrazione più efficace e rispondente ai bisogni del cittadino;

il principio di cui al precedente paragrafo è recepito dalla legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), oggetto di modifiche transitorie tramite il disegno di legge 60/XVI (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022) e a quanto risulta tramite l’imminente riforma legislativa delle comunità, annunciata nel programma di governo della presente consiliatura provinciale. Nel caso di specie, il comma 6 dell’articolo 14 (Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità) della legge provinciale n. 3 del 2006 afferma che lo statuto di ogni singola comunità prevede: a) le forme della partecipazione popolare, del referendum propositivo e confermativo, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto di quanto previsto dal capo V ter. Il comma 7 afferma invece che, per quanto non previsto dalla legge provinciale, si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni, ciò anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta. Le comunità devono quindi adeguarsi alle disposizioni relative al referendum statutario e al referendum propositivo nelle forme previste dalla legge regionale del dicembre 2014 n.11 ora contenute nel Codice degli Enti Locali agli articoli 4 (Statuto comunale) e 15 (Referendum popolare);

con riguardo alle disposizioni sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali previste dalla legge provinciale n.3 del 2006, l’ordine del giorno 9/XVI del 6 febbraio 2019 “Previsione negli statuti delle comunità trentine di strumenti di partecipazione popolare in conformità alla l.p. n. 3 del 2006” impegnava la Giunta provinciale:
(1) ad attivare un monitoraggio sulle comunità per verificare l’adeguamento dello statuto alla legge provinciale n. 3 del 2006 e alla legge regionale n. 11 del 2014 da concludersi entro un mese dall’approvazione del presente ordine del giorno;
(2) a diffidare le comunità inadempienti fissando un termine, differenziato in base al numero degli enti locali che compongono il territorio della comunità, comunque non superiore a nove mesi in considerazione del già grave ritardo, per il recepimento della legge regionale n. 11 del 2014;
(3) a dare ulteriormente dei termini per l’eventuale approvazione dei relativi regolamenti, non superiori a mesi sei, e ad esercitare in caso di inadempienza i poteri sostitutivi che l’ordinamento conferisce al Presidente della Provincia;

in attuazione del punto n.1 dell’ordine del giorno 9/XVI, con nota di data 4.4.19, prot. n. 5094, (inviata ai cons. con nota del 8/4/19, prot. n. 6667) il Presidente della Provincia ha comunicato che è stata effettuata la prevista ricognizione sugli statuti pubblicati sui siti istituzionali delle quindici comunità. Dalla ricognizione è emerso che il referendum propositivo è uniformemente applicato, ed il consultivo risulta non essere previsto solo dalla comunità della Val di Fiemme e dal Comun General de Fascia. Il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto di cui alla legge regionale n. 11 del 2014 trova disciplina in cinque comunità (Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e Bersntol, Giudicarle, Primiero, Alto Garda e Ledro) mentre quello abrogativo è previsto da sei statuti (Paganella, Primiero, Valle di Cembra, Vallagarina, Comun General de Fascia, Magnifica C. Altipiani Cimbri). Nessuna comunità prevede il referendum meramente confermativo (non relativo alle modifiche statutarie);

si riporta di seguito la tabella ricognitiva sugli statuti pubblicati sui siti istituzionali delle quindici comunità che è stata prodotta dagli uffici provinciali:
tabella statuti comunita di valle al 2019
ad oggi ai consiglieri provinciali non sono state trasmesse note in attuazione dei punti 2 e 3 del suddetto ordine del giorno e si ritiene pertanto che la situazione sia rimasta immutata rispetto alla ricognizione effettuata nella primavera del 2019. Ciò evidentemente determina un grave nocumento all’effettivo esercizio del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali nelle comunità della provincia di Trento, il quale è tutelato dall’ordinamento giuridico vigente e sancito come uno degli elementi chiave nel programma di sviluppo provinciale e nei vari aggiornamenti dei documenti di economia e finanza. Tale situazione, a distanza di quasi 6 anni dall’approvazione della legge regionale e nonostante numerosi inviti indirizzati agli organi rappresentativi delle comunità, evidenzia delle ingiustificabili inadempienze che possono essere sanate solo attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta provinciale conferiti dall’articolo 54 del Statuto di autonomia (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670); 

tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale

ad incaricare un commissario ad acta per ciascuna comunità al fine di verificare l’adeguamento dello statuto delle Comunità di Valle a quanto stabilito dall’articolo 14, commi 6 e 7, della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla legge regionale n.11 del 2014 e a predisporre delle proposte relative ai connessi atti attuativi delle disposizioni statutarie entro 60 giorni dalla nomina del commissario;

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