Stamattina in Consiglio provinciale l’assessore Gottardi ha risposto all’interrogazione del M5S riguardo ai maestri di sci, italiani e stranieri, dotati di titolo ottenuto all’estero, cui tuttavia non viene consentito di lavorare in modalità di esercizio temporaneo sulle piste del Trentino.
Secondo l’assessore è lecito che ciò avvenga (i maestri di sci non abilitati in Italia dovrebbero sostenere a spese proprie prove extra ed essere riconosciuti dagli enti nazionali), anche se i recenti orientamenti della giustizia amministrativa sembrerebbero dire il contrario. In ogni caso le valutazioni provinciali appaiono insoddisfacenti, in primo luogo perché viene ignorato totalmente il principio della libera circolazione dei lavoratori e il diritto di svolgere un’attività lavorativa in un altro Stato europeo su un piano di parità con i loro colleghi, il quale, va sottolineato, è uno dei pilastri dei trattati comunitari sancito già nel trattato di Maastricht 30 anni fa. In secondo luogo, perché non sono stati forniti i dati richiesti rispetto alla suddivisione per Stato delle domande di prestazione lavorativa occasionale come maestro di sci in Trentino. In sostanza dalla risposta che ci è stata fornita non è possibile verificare se i principi che regolano il mercato del lavoro europeo siano effettivamente rispettati in Trentino per quanto riguarda la professione di maestro di sci. Per questo motivo è nostra intenzione procedere con una istanza di accesso agli atti, sperando in tal modo di ottenere quelle risposte che la Provincia di Trento non ha ritenuto di fornire in maniera sufficientemente esaustiva.
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Segue l’interrogazione 4335/XVI del 1° marzo 2023 “Possesso della “prova di formazione comune” da parte dei maestri di sci che esercitano la professione in via temporanea” e la risposta fornita in aula il 7 marzo 2023
Il Regolamento Delegato (UE) 907/ 2019 della Commissione ha previsto per i maestri di sci in possesso della Prova di Formazione Comune (PFC) il diritto di poter esercitare la professione in modo stabile e continuativo senza il preventivo riconoscimento del titolo. La PFC non è prevista per l’esercizio temporaneo della professione. Il co. 5 dell’art. 27 bis della l.p. 20 del 1993 prevede che l’esercizio temporaneo della professione di maestro di sci sul territorio provinciale da parte di cittadini degli Stati membri dell’UE è consentito in conformità al regime della libera prestazione dei servizi previsto dal d.lgs n. 206 del 2007. Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere il numero e il Paese di provenienza di coloro che hanno presentato dichiarazione preventiva per l’esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci nell’ultima stagione invernale e se a tutti i cittadini comunitari, compresi gli italiani, con il titolo estero di massimo grado di maestro di sci venga richiesta una prova compensativa per il mancato possesso delle prove PFC ai fini del rilascio del nulla osta per l’esercizio temporaneo della professione.

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