Un Ordine del Giorno per verificare la correntezza delle retribuzioni delle imprese che operano negli appalti pubblici: così si difendendo i lavoratori e le ditte oneste

Uno dei tanti problemi che riguardano le procedure d’appalto sta nei criteri e nelle verifiche in corso d’esecuzione d’opera che devono essere effettuate per determinare l’affidabilità delle imprese che vincono le gare. In teoria prima di procedere con l’assegnazione di un lavoro si deve controllare se l’impresa vincitrice sia in grado di svolgerlo e, sempre in teoria, i controlli sulla correttezza nella gestione dei rapporti con i dipendenti dovrebbero essere effettuati in fase di esecuzione dell’appalto. In pratica, però, i regolamenti esistenti e le forze a disposizione di chi appalta (siano esse amministrazioni pubbliche o strutture appositamente preposte) paiono non essere sufficienti a far fronte al compito assegnato dalla Legge. Per questo di recente ho presentato un Ordine del Giorno, approvato con modifiche dalla maggioranza, che impone venga predisposto il regolamento per la verifica della correntezza (cioè se vengono pagate) delle retribuzioni per le imprese che operano all’interno degli appalti pubblici. Se ne sarà verificata la necessità si provvederà anche a modificare il decreto del Presidente della Provincia che tratta la questione.

Nell’ambito degli appalti pubblici spesso accade che chi appalta un lavoro non riesca a fare tutte le opportune verifiche su chi ha vinto la gara d’appalto. Questo è particolarmente vero per ciò che riguarda il controllo sul pagamento o meno degli stipendi. Spesso accade che delle ditte vincano una gara realizzando ribassi molto forti e si scopra in corso d’opera (di solito dopo aver pagato i primi stati di avanzamento lavori) che non pagano le retribuzioni ai dipendenti. A quel punto si aprono contenziosi di fronte alla giustizia e non solo le cifre già pagate rischiano di non venir recuperate ma i lavori che dovrebbero essere realizzati vanno in blocco o per lo meno subiscono ritardi. Non secondario è poi il fatto che chi vince le gare in questa maniera pratica una scorrettezza a danno di chi si comporta correttamente nei confronti dei propri dipendenti.

Altra verifica che non si riesce a fare, o viene fatta di rado, riguarda l’adeguatezza delle retribuzioni, cioè la conformità delle stesse ai contratti collettivi e al capitolato. Qui i controlli spetterebbero all’ispettorato del lavoro che già ha poco personale disponibile (non a caso, dice chi vuol pensare male) e che in assenza di un regolamento preciso manca anche degli strumenti tecnici adatti a svolgere questo tipo di verifiche.

Il problema della mancanza di verifiche sul pagamento delle retribuzioni dunque è in gran parte attribuibile alla mancanza di strumenti che dovrebbero esserci (in teoria) ma non ci sono o non funzionano bene (in pratica), una lacuna sulla quale ho cercato di intervenire col mio Ordine del Giorno i cui frutti si vedranno entro poco meno di 3 mesi.

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Proposta di ordine del giorno 2/29/XVI collegata al disegno di legge 29/XVI “Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di progettazione olimpica.”. Approvato con emendamento 24 ottobre 2019. Convertita nell’ordine del giorno 88/XVI.

Adozione del regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

L’art. 33 (Verifica della correntezza delle retribuzioni) della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2(Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) prevede quanto segue:

1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correntezza della retribuzione nell’esecuzione dei contratti pubblici. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l’effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità;

la logica vorrebbe che fosse la stazione appaltante o comunque l’amministrazione pubblica interessata a verificare la correntezza delle retribuzioni al fine di scongiurare ritardi nell’individuazione di situazioni di incertezza economico-finanziaria dell’azienda aggiudicatrice che possano pregiudicare irrimediabilmente l’erogazione degli stipendi ai lavoratori. Infatti, l’eventuale individuazione di situazioni di rischio di insolvenza dovrebbe avvenire già nella fase esecutiva dell’appalto, ovvero in anticipo rispetto alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori, al fine di evitare di dover ricorrere alla giustizia civile per ottenere il pagamento degli stipendi o di dover affrontare una crisi aziendale oramai al punto di non ritorno. Ciò è particolarmente vero nell’ambito di appalti di lavoro ed opere pubbliche;

l’art. 43 (Tutela dei lavoratori) co. 1 e 5 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26  (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) stabiliscono che:

1. L’appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l’iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
[…] 5 bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correntezza delle retribuzioni, ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell’ambito della propria attività di vigilanza o su segnalazione dell’amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L’esito delle verifiche è comunicato all’amministrazione aggiudicatrice;

secondo il combinato disposto dei due articoli sopra citati, la PAT, attraverso la struttura provinciale competente, sarebbe tenuta, durante la fase esecutiva di un contratto di appalto, a verificare la correntezza delle retribuzioni come stabilito dal regolamento di attuazione, il quale tuttavia, ad oggi, è inesistente;

è chiaro quindi che in mancanza di controlli puntuali in fase di esecuzione delle attività oggetto del contratto di appalto o di affidamento, si potrebbero verificare dei comportamenti diversi da quelli decisi in fase di aggiudicazione;

infine, è pacifico che la verifica della correntezza delle retribuzioni sia propedeutica e  strettamente correlata ad un altro accertamento altrettanto importante, ovvero la verifica della correttezza delle retribuzioni e dell’applicazione delle condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, ovvero se le paghe siano costruite correttamente, se il contratto applicato è coerente, se le voci di varie indennità siano tutte inserite ecc. Il mancato rispetto delle condizioni economiche e normative, si verifica con maggiore frequenza negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera. A tale riguardo, il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) non ha ancora recepito le disposizioni del c. 5 bis della l.p. 26/1993;

tutto ciò premesso il Consiglio impegna la Giunta

a dare attuazione all’art. 33 della l.p. 2/2016 predisponendo, entro 90 giorni dall’approvazione del presente ordine del giorno, il regolamento di attuazione per la verifica della correntezza delle retribuzioni nell’esecuzione dei contratti pubblici;

ad adeguare l’art. 169 del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg a quanto previsto dall’art. 43 co. 5 bis della l.p. 26/1993 in materia di verifiche sulla effettiva tutela dei lavoratori in fase di esecuzione dell’appalto.

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L’emendamento concordato con la giunta

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Ordine del giorno n. 88/XVI: Adozione del regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, COME APPROVATO DOPO LE MODIFICHE

 

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