Autostrada della Valdastico: blitz leghista in arrivo a settembre

Zitti zitti, quatti quatti, i nostri governanti si apprestano al colpo gobbo sul collegamento autostradale della Valdastico. Quest’autunno infatti in Consiglio provinciale arriverà il documento preliminare per la variante al Piano Urbanistico Provinciale che è il grimaldello per attuare i progetti autostradali veneto/trentini, tutti spostati, chissà perché, sulle esigenze dei primi rispetto ai secondi, come si può palesemente vedere anche dalla gestione del caso A22 da parte degli stessi soggetti (in pratica i leghisti trentini sembra lavorino per dare in pasto A22 al Veneto, il presidente Zaia ringrazia…).

Qualche giorno fa mi sono accorto dell’inghippo e l’ho fatto presenta alla stampa. Il Dolomiti mi ha ripreso approfondendo la questione, e scoprendo che la nostra giunta ha ben pensato di non dire nulla ai territori che sarebbero interessati dall’opera, procedendo a fari spenti con quello che pare proprio l’intento di mettere tutti davanti al fatto compiuto. Se è come sembra si tratta di un modo di fare riprovevole, che conferma una volta di più la spregiudicatezza e l’assoluta mancanza di trasparenza che anima di chi ci governa. 

La giunta gestisce i beni pubblici dei trentini con quello che sembra in maniera sempre più evidente l’intento di smantellarli a favore dei loro compagni di partito accasati a sud di Borghetto e senza tenere in alcun conto le comprensibili rimostranze delle popolazioni trentine destinate a subire un’opera che, come noto, pone enormi problematiche anche dal punto di vista ambientale, per non parlare della questione strategica del favorire il trasporto merci su rotaia invece che su gomma.

Niente di nuovo sotto il sole, si potrebbe dire, ma l’autunno è ormai alle porte ed è necessario essere preparati, perché sulla Valdastico i leghisti sono pronti al colpo di mano. Speravano di portarlo a casa senza colpo ferire, ma ci siamo accorti delle loro mosse e le abbiamo denunciate. La cosa da fare ora è tenere alta la pressione affinché recedano dai loro perniciosi intenti oppure paghino pienamente il conto delle loro azioni a danno del Trentino e dei trentini!

* a piè di pagina la delibera di Giunta e l’estratto della legge provinciale su governo del territorio

Qui le mie dichiarazioni rilasciate a Filippo Schwachtje del giornale online Il Dolomiti:

“Da questa procedura di adozione del documento preliminare della variante al Piano urbanistico provinciale relativa al ‘Corridoio di accesso ad est‘, si potranno creare le condizioni per costruire la Valdastico. In passato c’è stato un grande dibattito ma mai, come in questo caso, è stato attivato un iter vero e proprio
“E’ un tema passato sottotono ma nell’ultima seduta di programmazione con i presidenti di gruppo, tra l’indifferenza generale, il governo provinciale ha omesso di dirci che in autunno il Consiglio si esprimerà sulla variante al Pup. In poche parole, sul creare le condizioni per costruire la Valdastico.”
“Il Consiglio ha un tempo massimo (120 giorni) per esaminare il documento preliminare adottato dalla Giunta il 25 giugno scorso per apportare le modifiche al Piano urbanistico provinciale, limite che porterebbe necessariamente i lavori in merito in aula durante la sessione di inizio settembre o, al più tardi, a quella di inizio ottobre 2021.”
“La differenza rispetto ad un normale disegno di legge è che nel caso dell’espressione di atti di indirizzo sul documento preliminare per la variante al Pup gli strumenti ostruzionistici che possono essere utilizzati dalle minoranze sono limitati, visto che ogni consigliere può sottoscrivere un massimo di 4 risoluzioni. In passato c’è stato un grande dibattito in merito all’A31 ma mai, come in questo caso, è stato attivato un iter vero e proprio.”
“Con l’avvio della procedura per l’adozione della variante al Piano urbanistico infatti si attiverà la procedura di valutazione ambientale strategica ovvero tutta una serie di procedure propedeutiche all’autorizzazione per la realizzazione dell’operaSenza la variante, in poche parole, non c’è alcun rischio, ma nel momento in cui si mettono in campo le misure per la modifica al Pup, allora si sta veramente agendo per dare inizio all’opera. In Veneto si stanno già organizzando per la realizzazione e la gestione del collegamento”.

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Scarica qui la delibera di Giunta n. 1058 del 25 giugno 2021 “Documento preliminare ai fini dell’adozione della variante al Piano urbanistico provinciale relativa al Corridoio di accesso Est – articolo 28 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. – APPROVAZIONE.”

Estratto legge provinciale su governo del territorio del 4 agosto 2015 n.15

Capo II
Procedimenti di formazione, di variante e di rettifica dei piani

Sezione I
Procedimento di formazione del PUP

Art. 28
Documento preliminare

1.    Ai fini dell’adozione del PUP la Giunta provinciale predispone e approva un documento preliminare contenente l’indicazione e l’illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire. La deliberazione è trasmessa alle comunità, ai comuni, al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio provinciale.

2.    Entro novanta giorni dal ricevimento del documento preliminare i comuni, le comunità e il Consiglio delle autonomie locali possono trasmettere alla Giunta provinciale osservazioni e proposte per la risoluzione dei principali problemi di assetto dei loro territori. Entro centoventi giorni dal ricevimento del documento preliminare il Consiglio provinciale può approvare indirizzi ai fini della formazione e dell’adozione del progetto di PUP.

3.    Decorsi i termini previsti dal comma 2, la Giunta provinciale può procedere all’adozione del progetto di PUP.

Art. 29
Adozione del progetto di PUP

1.    Il progetto di PUP è adottato dalla Giunta provinciale e depositato in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico, per novanta giorni consecutivi, presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo, il progetto di PUP è pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della Provincia.

2.    Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia della deliberazione della Giunta provinciale di adozione del progetto di PUP. Le date di deposito del progetto sono rese note anche mediante avviso pubblicato nei quotidiani locali.

3.    Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

4.    Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il progetto di PUP:

a)    alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;

b)    al Consiglio delle autonomie locali, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;

c)    alla CUP, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;

d)    alle regioni limitrofe e alla Provincia autonoma di Bolzano, che possono formulare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;

e)    al ministero competente, che può esprimere, osservazioni a scopo di coordinamento, entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

5.    Decorsi i termini previsti dal comma 4, la Giunta può procedere anche in assenza dei pareri o delle osservazioni.

6.    Se la Giunta provinciale modifica il piano sulla base dei pareri o delle osservazioni previsti dal comma 4 è disposto un secondo deposito e una seconda pubblicazione del progetto di PUP per quarantacinque giorni consecutivi, ai sensi del comma 2. Durante il deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse esclusivamente con riferimento alle parti che sono state oggetto di modifica. Il progetto di piano eventualmente modificato in accoglimento delle nuove osservazioni non è soggetto a pubblicazione, né a deposito.

Art. 30
Approvazione del PUP

1.    Al termine del procedimento disciplinato dall’articolo 29 la Giunta provinciale approva il disegno di legge di approvazione del PUP e lo trasmette al Consiglio provinciale.

2.    La legge di approvazione del PUP è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione limitatamente alla relazione illustrativa e alle norme d’attuazione.

Art. 31
Approvazione delle varianti e degli aggiornamenti al PUP

1.    Per le varianti al PUP si applicano le disposizioni sulla formazione del piano degli articoli 28 e 29. Il documento preliminare specifica gli obiettivi e le previsioni oggetto di variante; il deposito della variante è finalizzato alla presentazione di osservazioni nel pubblico interesse solo in relazione alle parti modificate.

2.    Per le varianti relative a obiettivi strategici di sviluppo del territorio provinciale si applica la procedura di adozione del progetto di PUP disciplinata dall’articolo 29, commi 1, 2 e 3, comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5. I termini sono ridotti a metà. Questi obiettivi strategici sono definiti dalla Giunta provinciale, in coerenza con l’inquadramento strutturale del PUP e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, e interessano esclusivamente le aree produttive del settore secondario, le aree commerciali, le zone interportuali e le aree di riqualificazione urbana e territoriale. In caso di modifiche apportate al progetto sulla base dei pareri o delle osservazioni previsti dall’articolo 29, comma 4, non si procede né alla pubblicazione, né al secondo deposito del progetto di variante modificato. A seguito dell’adozione definitiva del progetto di variante si applica la procedura disciplinata dall’articolo 30. I pareri e le osservazioni formulati secondo quanto previsto dall’articolo 29 hanno ad oggetto esclusivamente le aree interessate dalla variante al PUP.

2 bis. Il comma 2 si applica anche alle modificazioni del PUP finalizzate a semplificare la procedura prevista dall’articolo 41, comma 2, dell’allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) per la realizzazione degli interventi oggetto del medesimo comma.

3.    Nei casi individuati dal PUP ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera g), la deliberazione della Giunta provinciale che modifica o aggiorna il PUP, secondo quanto previsto dal PUP medesimo, è adottata previa acquisizione del parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali e previo deposito per trenta giorni presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. Dopo l’approvazione definitiva la deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa alle comunità, ai comuni e agli enti parco interessati. Questo comma non si applica nelle ipotesi di modifica o aggiornamento del PUP per effetto dell’approvazione dei PTC o dei PRG e nei casi disciplinati dal comma 3 bis.

3 bis. La deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera g), che aggiorna la carta di sintesi della pericolosità, è adottata sentiti i comuni territorialmente interessati dall’aggiornamento.

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