Aperto uno spiraglio sul sito dedicato al Difensore Civico e alle figure di garanzia

Fra le nostre proposte approvate nel mese di luglio 2021 ce n’è una relativa alla realizzazione del sito internet dedicato al Difensore Civico provinciale, al Garante dei diritti dei minori e al Garante dei diritti dei detenuti. La nostra richiesta originale era di registrare i domini, finanziare il sito e coordinare la strategia comunicativa delle 3 figure di garanzia. Quello che abbiamo ottenuto è oggettivamente molto di meno, ovvero, in caso di richiesta del Difensore Civico (e in caso di compatibilità con le altre “priorità informatiche”), verrà avviata una valutazione su fattibilità, tempi e costi di realizzazione del sito.

Perché è importante che le figure di garanzia abbiano un loro sito dedicato? Perché poche persone in Trentino sanno cosa siano e cosa facciano e anche quando lo sanno contattare gli uffici non è sempre facilissimo. Di conseguenza dotare le figure di garanzia di un sito internet dedicato sarebbe solo cosa buona e giusta, tanto più che viviamo nell’era informatica e permettere ai cittadini di interagire agilmente con l’amministrazione e tramite il web dovrebbe essere una priorità di chi governa.

In definitiva, si sarebbe potuto fare di più? Certo che sì, ma purtroppo chi prende le decisioni non siamo noi. Tuttavia, vista la mancanza di sensibilità sul tema delle tutele, e le ripetute porte in faccia ricevute in questi anni quando abbiamo richiesto di sostenere le figure di garanzia, questa pur piccola apertura ci da speranza di essere riusciti ad aprire una breccia nel muro alzato dalla maggioranza provinciale, e la speranza, si sa, è l’ultima a morire. 

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Seguono il video dell’intervento in aula sulla relazione annuale del Difensore civico e il testo integrale della proposta di ordine del giorno n.01/2021/XVI del 19 luglio 2021 presentata ai sensi dell’articolo 146 (Discussione sulle relazioni del Difensore civico) del Regolamento interno del Consiglio provinciale, approvata il 20 luglio 2021 con emendamento concordato col presidente del Consiglio provinciale e convertito nell’ordine del giorno n.353/XVI 

(Titolo originale proposta ordine del giorno)
Finanziare la progettazione di un sito internet dedicato al difensore civico ed ai garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dell’infanzia

(Titolo dell’ordine del giorno come approvato)
Verifica sulla fattibilità di un sito internet dedicato al Difensore civico e ai garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori

Durante la conferenza stampa di presentazione della relazione sull’attività del Difensore civico per l’anno 2020, tenutasi il 14 luglio 2021, la Difensora civica G. Morandi ha posto l’accento su diverse questioni, tra cui, l’utilizzo del sito del Difensore civico come mezzo fondamentale di divulgazione dell’attività della difesa civica, dove il cittadino può reperire diverse informazioni utili come le massime della giurisprudenza rilevanti nei settori di competenza del Difensore civico, contributi e approfondimenti curati dal Difensore civico, dai funzionari della struttura o da terzi. L’implementazione del sito, come è evidenziato nella relazione (p. 130), è uno degli obiettivi che l’attuale Difensora si era prefissata sin dall’atto di insediamento nell’ottobre 2019;

sin dai primissimi anni 2000 per qualsiasi entità amministrativa è previsto un sito istituzionale per pubblicare le informazioni relative alle attività svolta e facilitare il reperimento delle informazioni alla cittadinanza. La legge 7 giugno 2000, n. 150 si pone infatti l’obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le relazioni delle istituzioni con i loro cittadini, mediante modalità di interazione, opportunità di partecipazione ed accesso tipiche della comunicazione via web. In quest’ottica la comunicazione istituzionale on-line è parte integrante della comunicazione pubblica e rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadino grazie alle sue essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, bassi costi ed interattività. La comunicazione istituzionale on line permette alle istituzioni di dialogare con i cittadini e di rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi alle modalità più tradizionali di informazione e di erogazione dei servizi;

la comunicazione istituzionale si propone di perseguire diverse azioni, funzioni e finalità. Fra le quali si citano ad esempio:

  • l’informarmazione generale verso i cittadini/utenti;
  • migliorare la conoscenza dei vari enti e promuoverne i servizi;
  • attivare servizi di sportello unico, polifunzionale, multiente, virtuale;
  • garantire l’apertura di nuovi spazi di partecipazione;
  • migliorare la trasparenza amministrativa;
  • promuovere processi di semplificazione e organizzazione delle strutture amministrative e burocratiche;
  • attivare nuovi canali per il controllo della qualità dei servizi;
  • garantire il customer satisfaction management;
  • mettere in campo adeguate operazioni e strategie di marketing riferite alla promozione dell’attività degli enti pubblici;

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 successivamente revisionato e semplificato dal Decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016 disciplina il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a dotare i propri siti istituzionali di una sezione denominata “Amministrazione trasparente” all’interno della quale vengono a loro volta definite una serie di sezioni specifiche attinenti ai vari campi di interesse della cittadinanza rispetto all’azione degli enti stessi;

all’art.4 bis comma 2, il DL 14 marzo 2013, n. 33 ad esempio recita: “Ciascuna   amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la  consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”;

il Difensore civico è un’istituzione formalmente prevista in Italia tramite la Legge 8 giugno 1990, n.142, successivamente abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se in precedenza alcune Regioni e Province italiane lo avevano già introdotto nei propri statuti. Fra di esse, il Trentino, dove la legge che ha istituito la figura del difensore Civico è la legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 “Istituzione dell’ufficio del difensore civico”, a sua volta modificata dalla legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5 “Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori” che all’art. 9 bis ha istituito le figure del Garante dei diritti dei detenuti e del Garante dei diritti dei minori, operanti in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni;

l’operato del Difensore civico si sostanzia prevalentemente in attività di consulenza al cittadino e in interventi, alternativi ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali, finalizzati a garantire il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza e la legalità dell’azione della Pubblica Amministrazione, dando così concreta attuazione all’art. 97 della Costituzione italiana;

nel 1991 la Commissione Diritti Umani dell’ONU definì i cosiddetti Principi di Parigi, un’esposizione sistematica dei criteri che dovrebbero informare le istituzioni nazionali e internazionali, sia in termini strutturali sia in termini funzionali. Tali principi sono contenuti nella Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell’Assemblea Generale dell’ONU, che recepisce anche le conclusioni della Conferenza di Vienna sui diritti umani del luglio 1993. Le Istituzioni cui i principi di Parigi fanno specificamente riferimento sono state individuate nell’ONU, nel Consiglio d’Europa, nell’OSCE, nell’Unione Europea, nella Commissione nazionale per i diritti umani, che è un organo collegiale, e nel Difensore Civico Nazionale, il quale invece è un organo prevalentemente monocratico. Naturalmente anche i Difensori Civici regionali o quelli provinciali nel caso delle Province Autonome, incorporano, si attengono e fanno propri i medesimi principi;

come è facile verificare, per il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento e per le altre figure di garanzia non è previsto un sito internet dedicato, bensì solo una sezione contenuta all’interno del sito istituzionale del Consiglio provinciale di Trento. Per accedervi è necessario cliccare sulla voce “Difensore Civico” alla voce del menù “Presso il Consiglio”;

nella sezione dedicata al Difensore civico (e analogamente, sebbene con qualche minima e ovvia differenza, in quella del Garante dei diritti dei minori e del Garante dei detenuti) sono contenute una serie di informazioni: “Biografia”, “Aree di intervento”, “Faq”, “Normativa”, “Enti convenzionati”, “Rete dei difensori civici”, “Difensori civici nel passato”, ma anche “Contatti”, “News ed eventi”, “Casi trattati”, “Modulistica”, “Relazioni annuali” e “Privacy”;

le informazioni contenute dell’apposita sezione hanno con tutta evidenza un’ importanza notevole per i cittadini che desiderino rivolgersi al Difensore civico o a una delle altre figure di garanzia, i quali possono trovare disponibili numerose informazioni di loro utilità. La sezione “Casi trattati” ad esempio si divide a sua volta nelle sottosezioni “Massime giurisprudenziali”, “Criticità normative”, “Contributi dottrinali e approfondimenti”, e “Il caso del mese”. Come è facile intuire, ciascuna di queste sottosezioni contiene dati, nozioni e informazioni che possono rivelarsi utilissime al cittadino che abbia bisogno di difendere i propri diritti e per qualsiasi motivo intenda rivolgersi al Difensore Civico. Appare inoltre altrettanto evidente che dette informazioni potrebbero essere meglio veicolate se inserite nel contesto di un sito indipendente e autonomo piuttosto che suddivise fra sezioni e sottosezioni del sito istituzionale del Consiglio provinciale, che per sua natura deve ovviamente dar conto a sua volta di una molteplicità di altri elementi che nulla hanno a che fare con l’azione del Difensore Civico e delle figure di garanzia;

non a caso, per molti dei Difensori civici delle altre Regioni italiane è stato costruito un sito internet dedicato, al quale, per aumentare la capacità di divulgare informazione istituzionale, si può accedere naturalmente tramite collegamenti ipertestuali dagli altri siti istituzionali. A mero titolo di esempio si citano il Difensore civico della Lombardia, il Difensore Civico della Toscana, e quello della vicina provincia di Bolzano (disponibile persino in versione trilingue).  Questo approccio comunicativo trova riscontro anche a livello internazionale, un esempio su tutti, l’Ombudsman dell’Unione Europea;

oltre a realizzare siti dedicati e indipendenti per ciascuna delle figure di garanzia, operando in un’ottica di integrazione delle risorse sarebbe opportuno realizzare un servizio di newsletter, in modo da fornire la migliore e più puntuale informazione possibile riguardo all’attività svolta da tali Istituzioni in ordine alla tutela dei diritti fondamentali. Analoga logica potrebbe facilmente essere applicata anche all’utilizzo di altri social network, quali Twitter, Facebook, etc, garantendo così la più ampia diffusione e interattività all’attività delle figure di garanzia provinciali;

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna il Presidente del Consiglio provinciale

  1. ad attivare le iniziative di competenza al fine di registrare un dominio internet dedicato al Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, al Garante dei diritti dei detenuti e al Garante dei diritti dell’infanzia;
  2. a mettere a disposizione delle risorse al fine di progettare un sito internet esclusivo dedicato alle figure di garanzia citate al precedente punto, ove caricare le informazioni relative all’attività da esse svolta e alle modalità di accesso alle stesse;
  3. a supportare la definizione e lo sviluppo di una strategia di comunicazione integrata tra Difensore civico e Garanti dei detenuti e dell’infanzia, che si avvalga dei moderni strumenti di comunicazione on-line; (NB. i tre punti del dispositivo sono stati sostituiti dall’emendamento che segue)

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