Diritti e salute. La maggioranza si rifiuta di istituire la camera conciliativa per risolvere le controversie sanitarie

Sapete quando i politici vanno in televisione a spiegare che per evitare di intasare i tribunali a forza di cause bisogna prevedere riti e procedure alternative al contenzioso legale? Quasi sempre parlano per parlare. Volete un esempio? In Trentino per ciò che riguarda le potenziali cause sanitarie abbiamo una legge che istituisce la camera conciliativa, ovvero una commissione che dovrebbe “agevolare la risoluzione in via non contenziosa di controversie derivanti dall’erogazione di prestazioni sanitarie in provincia di Trento”. Una legge che però non funziona… perché la giunta provinciale si rifiuta di attuarla!

Spesso le leggi vengono scritte per mettere dei bei pensieri su carta e farsi belli di fronte ai cittadini. Poi nella pratica nulla cambia, perché quelle leggi restano inattuate e del resto chi è al potere non vuole attuarle. È il caso della camera conciliativa per le controversie legali in materia di responsabilità professionale nell’ambito sanitario, istituita nel 2010 ma mai entrata in funzione. Infatti la vecchia maggioranza di centrosinistra non ha mai approvato il regolamento che avrebbe dato attuazione alla norma, mentre l’attuale maggioranza di destra, da me sollecitata prima con un’interrogazione e poi con un apposito ordine del giorno, si è proprio rifiutata di farlo!

Come spiegare un comportamento del genere? Logica e decenza vorrebbero che se esiste una legge poi si faccia funzionare. Purtroppo la logica e decenza non c’entrano niente con la politica nostrana. Ecco quindi che chi governa se ne frega allegramente delle leggi e fa ciò che vuole, perché di fondo dello stato di diritto non gli importa assolutamente nulla. Gli importa di poter fare ciò che vuole col minor numero di limiti possibile e se una legge non gli torna immediatamente utile (a lui o ai suoi sponsor, naturalmente) di certo non si impegna per metterla in condizione di funzionare. È una realtà triste ma bisogna farci i conti. Finché i cittadini accetteranno passivamente questi comportamenti i politici continueranno a occupare le Istituzioni e a usarle come pare e piace a loro.

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Segue il testo integrale della proposta di ordine del giorno n.02/2021/XVI del 19 luglio 2021 presentata ai sensi dell’articolo 146 (Discussione sulle relazioni del Difensore civico) del Regolamento interno del Consiglio provinciale, bocciata il 20 luglio 2021 (a piè di pagina intervento di presentazione in aula).

Camera conciliativa in materia sanitaria

Durante la conferenza stampa di presentazione della relazione sull’attività del Difensore civico per l’anno 2020, tenutasi il 14 luglio 2021, la Difensora Civica Gianna Morandi ha posto l’accento su diverse questioni, tra cui, l’importanza degli strumenti di tutela dei diritti degli utenti dei servizi pubblici sanitari. Come esplicato anche nella relazione (p. 105 e ss.), con il regolamento approvato con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 424/2004, è stata istituita la commissione conciliativa mista (CMC), presieduta dal Difensore civico e formata da due rappresentanti delle associazioni di volontariato indicate dalla Consulta della salute, un componente designato dall’Assessorato alla Salute e Solidarietà sociale e da due componenti designati dall’Azienda sanitaria. La CMC assolve la funzione di valutare segnalazioni, proposte e reclami nel campo sanitario di cittadini singoli o associati che siano rappresentativi di istanze e problemi di carattere generale; fermo restando che alla stessa non compete esprimere valutazioni sugli aspetti scientifici e metodologici dell’assistenza sanitaria erogata. In altri termini esulano dai suoi compiti valutazioni inerenti alla responsabilità medica;

l’art. 12 della l.p. 16/2010 (legge provinciale sulla tutela della salute) istituisce presso la Giunta provinciale la camera conciliativa. Trattasi di una commissione che ha il compito di “agevolare la risoluzione in via non contenziosa di controversie derivanti dall’erogazione di prestazioni sanitarie in provincia di Trento.”;

ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della l.p. 16/2010 La camera conciliativa contribuisce alla tutela dei diritti dei cittadini, favorendone l’accertamento in tempi certi e contenuti, concorrendo a ridurre la conflittualità fra paziente e professionista sanitario e a mantenere un clima di fiducia nei loro rapporti.;

compete alla disciplina regolamentare (art. 12, c. 3), adottata dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, disciplinare la composizione e il funzionamento della camera conciliativa, il procedimento davanti ad essa e i relativi oneri;

la Giunta provinciale, nell’adozione del regolamento previsto dal comma 3, deve ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi (art. 12, c. 4):
a) facoltatività, volontarietà e gratuità del procedimento conciliativo;
b) carattere non preclusivo del ricorso all’autorità giudiziaria competente;
c) imparzialità e celerità del procedimento conciliativo, che deve comunque concludersi entro centottanta giorni dal suo avvio;
d) definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le parti, con un atto negoziale di diritto privato;
e) indipendenza e terzietà dei componenti della camera conciliativa;

il regolamento che disciplina il funzionamento della camera conciliativa non è mai stato approvato con la conseguenza che una disposizione legislativa di spiccato carattere innovativo – tenendo conto che risale all’anno 2010 – è rimasta lettera morta e tale importante strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie sanitarie in ambito provinciale non è mai decollato;

come è noto, la riforma operata dalla legge 24/2017 (cd. legge Gelli Bianco avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) realizza un’organica disciplina in materia di tutela del diritto alla salute. L’obiettivo è quello di assicurare la centralità del paziente in un contesto connotato da efficienza, evitando al contempo il diffondersi di una medicina difensiva, tesa a tutelare il medico e le strutture sanitarie;

la legge 24/2017 chiarisce (art. 1) che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.” La sicurezza delle cure rientra, quindi, nella tutela costituzionale di cui all’art. 32 della Carta fondamentale secondo cui La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti;

la Corte costituzionale ha affermato più volte, nel corso degli anni, la necessità di effettuare il bilanciamento tra valori costituzionali sostenendo che «il diritto ai trattamenti sanitari necessari alla tutela della salute è garantito ad ogni persona come diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti» (Corte Costituzionale, sentenza 20 novembre 2000, n. 509);

ne consegue che il diritto in questione è espressione della garanzia di una pluralità di situazioni soggettive assai differenziate tra loro e ad esse è intimamente correlato;

del resto il legislatore statale (legge 24/2017) ha voluto includere nel diritto previsto dall’art. 32 della Costituzione un contenuto ulteriore rispetto ai profili sanitari in senso stretto, da porre in diretta correlazione con l’esigenza di ogni persona ad essere destinataria non solo di prestazioni sanitarie, ma anche di disporre di un’assistenza qualificata attraverso strumenti di tutela delle proprie pretese in caso di contenzioso, ivi compresi quelli di natura non giurisdizionale e precontenziosa riconducibili alle cd. ADR – Alternative Dispute Resolution, con attribuzione al Difensore civico di incisivi poteri nel contesto delle segnalazioni di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria(art. 1, comma 2, legge 24/2017);

non c’è dubbio che l’adozione del regolamento di cui all’art. 12 della l.p. 16/2010, disciplinante il procedimento conciliativo nel rispetto di principi di facoltatività, volontarietà e gratuità vada in modo netto in questa direzione, essendo previsto, tra l’altro, che in caso di accordo fra le parti, la conciliazione sia definita con un atto negoziale di diritto privato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria competente;

proprio per la limitatezza dei compiti della CMC, appare del tutto ragionevole ritenere che l’approvazione della disciplina regolamentare riguardante la camera conciliativa, considerato l’inscindibile legame con la legge provinciale (16/2010) di cui costituisce attuazione, contribuirebbe a definire il quadro normativo della tutela dei diritti dei cittadini in termini di completezza ed effettività, regolamentando aspetti di indubbio rilievo in ordine alla soluzione conciliativa in campo sanitario in coerenza con quanto previsto dal legislatore statale (legge 24/2017);

tale disciplina regolamentare dovrà rispettare i principi e criteri direttivi sopra indicati, tra cui si ricorda la celerità del procedimento conciliativo, che dovrà comunque concludersi entro centottanta giorni dal suo avvio e la definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le parti, con un atto negoziale di diritto privato;

Tutto ciò premesso, il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale

  1. ad adottare il regolamento di cui all’art. 12 della l.p. 16/2010 previa acquisizione di parere da parte della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, al fine di definire un quadro di regole chiare sulle modalità di funzionamento e di composizione della camera conciliativa, nonché sulle modalità di svolgimento dei compiti affidati alla stessa, al fine di agevolare la risoluzione in via non contenziosa di controversie derivanti dall’erogazione di prestazioni sanitarie, ridurre la conflittualità fra paziente e professionista sanitario e contribuire alla tutela dei diritti dei cittadini, favorendone l’accertamento in tempi certi e contenuti, senza oneri a carico dei cittadini medesimi;
  2. ad adottare entro 120 giorni dalla data di approvazione del presente atto la proposta di delibera regolamento di cui al punto 1) sottoponendola tempestivamente al parere della Commissione consiliare competente;

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