Autenticatori delle sottoscrizioni per i referendum comunali. Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige non si adegua alle richieste del Comitato dei Diritti Umani dell’ONU

Il 17 luglio 2015, Mario Staderini e Michele De Lucia presentavano ricorso al Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite. Nell’atto si lamentava l’indebita restrizione, l’arbitrarietà e l’irragionevolezza delle leggi e delle procedure che disciplinano lo svolgimento dei referendum in Italia. I due sostenevano che il diritto costituzionalmente garantito di richiedere un referendum venisse assicurato solo da un punto di vista meramente formale, poiché nella pratica vi erano troppi ostacoli che rendevano tale diritto non effettivo e di conseguenza impraticabile. Tra gli ostacoli messi in evidenza c’era anche la difficoltà nel reperire soggetti disponibili all’autenticazione delle firme raccolte a sostegno delle richieste referendarie.

Il 6 novembre 2019, a conclusione dell’iter di trattazione del ricorso, il Comitato ha adottato il documento “Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol concerning communication No. 2656/2015”, esprimendo considerazioni e raccomandazioni nei confronti dello Stato italiano affinché adeguasse norme e prassi ai principi sanciti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) in materia di diritto dei cittadini a partecipare alla vita pubblica direttamente o tramite rappresentanti eletti.

Nelle considerazioni conclusive del documento il Comitato ha ritenuto che l’obbligo di raccogliere le firme in presenza di funzionari pubblici o rappresentanti eletti costituisca una restrizione irragionevole dei diritti con conseguente violazione dell’articolo 25, a) e dell’articolo 2, paragrafo 3) del PIDCP. Sulla base di ciò il Comitato ha raccomandato all’Italia di rivedere la normativa statale sugli istituti di partecipazione suggerendo (1) di rendere agevole per i promotori dei referendum l’autenticazione delle firme; (2) di consentire la raccolta delle firme in luoghi dove sia possibile raggiungere i cittadini; (3) di assicurare che la popolazione sia adeguatamente informata sulle iniziative e sulle possibilità di partecipazione.

Inoltre, il Comitato ha sottolineato che ulteriori strumenti di democrazia diretta possono essere introdotti anche a livello locale. Tali strumenti non sono stati menzionati nel dettaglio ma il riferimento è evidentemente all’articolo 123 della Costituzione, il quale prevede che ciascun Statuto regionale regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione” oltre che alle leggi statali e regionali e agli statuti che disciplinano il diritto di partecipare alla vita pubblica locale.

Lo Stato italiano è intervenuto ampliando le tipologie di autenticatori delle firme ai sensi della legge n.53 del 1990, integrandole con le figure dei consiglieri regionali e degli avvocati che facciano opportuna comunicazione di disponibilità all’ordine di appartenenza (vedasi interrogazione regionale). Ha altresì introdotto la possibilità di raccogliere firme digitali a sostegno delle richieste di referendum statali per via telematica. Le Regioni e gli enti locali invece non hanno adottato alcun provvedimento per adeguarsi alle indicazioni del Comitato. Certamente ciò non è avvenuto in Trentino-Alto Adige / Südtirol.

A partire dalle storture evidenziate dal Comitato e per avere una piena attuazione dei rimedi volti a tutelare il diritto effettivo al referendum così come auspicato dal Comitato anche a livello locale, abbiamo presentato due disegni di legge a livello regionale: il primo per introdurre la raccolta delle sottoscrizioni con firma digitale (bocciato il 25 gennaio scorso) e il secondo per allargare la platea dei soggetti autorizzati ad autenticare le firme necessarie per promuovere i referendum nei comuni della regione Trentino-Alto Adige che è stato respinto dall’aula il 15 febbraio scorso.

Prima del voto finale dell’assemblea regionale, la Giunta ha espresso un parere negativo sostenendo che la Regione non ha competenza in materia, dimenticandosi però di riconoscere che l’autenticazione delle firme per promuovere referendum comunali non è un’imposizione dello Stato ma è una scelta discrezionale del legislatore regionale. Ciò, ad esempio, ci era stato ricordato dal professore Lorenzo Spadacini nel corso delle audizioni in commissione, laddove il docente aveva suggerito che sarebbe più semplice disciplinare la procedura di attivazione dell’istituto referendario e dentro di essa prevedere le modalità attraverso le quali i proponenti delle iniziative referendarie devono dimostrare la propria identità, senza che ciò attenga o meno alla materia statale dell’autentica, che resterebbe quindi separata.

* * * * *

Documenti:

Sul punto il 23 febbraio 2023 abbiamo depositato l’interrogazione regionale:

151/XVI – PER AVERE INFORMAZIONI DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DI PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

* * * * *

One Reply to “Autenticatori delle sottoscrizioni per i referendum comunali. Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige non si adegua alle richieste del Comitato dei Diritti Umani dell’ONU”

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...