Questione di civiltà. Il M5S sollecita la Provincia a tutelare i diritti dei disabili nelle case ITEA

Nelle settimane scorse abbiamo presentato una nuova interrogazione con cui sollecitiamo la Provincia a rafforzare controlli e sanzioni nei confronti di chi senza averne diritto si impadronisce dei posteggi riservati ai diversamente abili e ad estendere a tutto il Trentino la convenzione stipulata fra la polizia locale dell’Alto Garda e Ledro e ITEA per velocizzare la rimozione dei mezzi che sostano dove non dovrebbero.

Tutti abbiamo presente la cattiva educazione mostrata da quei soggetti che per posteggiare la loro auto non esitano a occupare i posti riservati alle persone affette da disabilità. Sono fatti che si verificano piuttosto di frequente, anche all’interno delle abitazioni di edilizia popolare dell’ITEA. Come M5S ci siamo già occupati del problema in passato con interrogazione apposita. Fra le altre cose ci era stato risposto che ITEA aveva sollecitato la Provincia di Trento affinché mettesse a sua disposizione strumenti più efficaci per punire chi occupa gli spazi di posteggio riservati ai disabili. Bene. Una novità importante sul tema si è realizzata nella Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro dove la polizia locale intercomunale si è accordata con ITEA per svolgere controlli all’interno delle pertinenze di proprietà dell’istituto di edilizia popolare riguardo al corretto posteggio dei mezzi avendo cura di comunicare tempestivamente a ITEA le eventuali violazioni amministrative e penale, così da procedere alla rimozione rapida dei veicoli che violano le norme.

Quanto realizzato nell’Alto Garda e Ledro è senza dubbio un passo nella direzione della convivenza civile e del rispetto dovuto alle persone disabili, non si capisce pertanto perché non lo si possa estendere a tutto il resto del Trentino. Resta poi sempre aperta la richiesta avanzata da ITEA di ottenere maggiori poteri di intervento verso chi viola i posteggi dei disabili perché attualmente l’istituto ha le armi un po’ spuntate in questo senso.

Da qui le due sollecitazioni contenute nella nostra ultima interrogazione: estendere la convenzione dell’Alto Garda e Ledro e potenziare i poteri sanzionatori di ITEA. Come detto si tratta prima di tutto di una questione di civiltà e di rispetto verso i diritti dei disabili. Resta da vedere se chi riveste incarichi istituzionali saprà far proprie queste istanze o se preferirà ancora una volta stare dalla parte della legge della jungla.

PS. nel mese di dicembre abbiamo presentato anche un emendamento alla legge di stabilità 2021 (qui il testo) ma la proposta non è stata nemmeno oggetto di confronto. Bocciata senza discussione.

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Segue il testo integrale dell’interrogazione 1927/XVI del 4 novembre 2020 avente ad oggetto “Divieto di parcheggio negli spazi riservati ai disabili presso gli edifici di ITEA”

Con l’interrogazione 3337/XV del 18 luglio 2016 recante “Rispetto del divieto di parcheggio negli spazi riservati ai veicoli di soggetti disabili” si interrogava la Giunta per sapere come intendesse agire per accertare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10, dell’articolo 7 (Parcheggi) del regolamento delle affittanze di Itea S.p.A. che prevedono il divieto di parcheggiare nei posti riservati ai disabili per coloro che sono sprovvisti di contrassegno e che tale condotta, se posta in essere, costituisce una  “grave violazione delle condizioni contrattuali di locazione”;

nella risposta all’interrogazione 3337/XV fornita il 29 settembre 2016 si specificava che “ITEA S.p.A. si avvale dei sopralluoghi effettuati sul territorio da parte del proprio personale che opera negli stabili” e che quando viene ravvisata una contravvenzione, non avendo il personale di ITEA S.p.A. poteri di polizia e non essendo perciò titolato ad applicare sanzioni analoghe a quelle previste dal Codice della Strada, si procede con “l’invio di una formale contestazione della violazione accertata. Nel caso in cui il conduttore non interrompa il proprio comportamento in violazione della norma, viene inviata un’ulteriore comunicazione, denominata diffida, il ricevimento della quale comporta in automatico l’applicazione della sanzione, denominata “canone di mercato”;

inoltre, nella risposta all’interrogazione citata, viene specificato che “i posti auto riservati a soggetti disabili realizzati dalla Società si trovano su suolo privato e non su strade pubbliche. E’ comunque intenzione di ITEA sensibilizzare il legislatore provinciale affinché doti la Società di uno strumento sanzionatorio ulteriore rispetto al canone di mercato, costituito da un articolato sistema di sanzioni di importo variabile da applicare in caso di gravi violazioni del Regolamento delle Affittanze. Una volta approntato, tale sistema potrebbe in ogni caso colpire solo chi ha in locazione un alloggio ITEA e non soggetti esterni”;

nel numero 83 del periodico di ITEA S.p.A. “Edilizia Abitativa” del novembre 2016, a pagina 17, nell’articolo intitolato “Il regolamento in pillole per vivere bene avendo cura delle nostre case” si rimarcava il dovere di lasciare liberi gli spazi e i parcheggi riservati ai disabili ai sensi del regolamento delle affittanze, si evidenziava come il personale di ITEA S.p.A., non essendo dotato di poteri di Polizia non potesse infliggere sanzioni come quelle previste dal Codice della Strada e si auspicava che la pubblicazione dell’articolo in questione servisse da stimolo per riflettere sulle conseguenze dei comportamenti, in quanto, trattandosi di un problema di civiltà e sensibilità, non si voleva risolvere il problema unicamente comminando sanzioni;

come si apprende dal comunicato della Provincia n. 2772 del 2 novembre 2019 “Firmata la convenzione tra ITEA S.p.A. e Comando di Polizia locale intercomunale Alto Garda e Ledro”, recentemente è stata firmata una convenzione tra ITEA S.p.A. e il Comando di Polizia locale intercomunale Alto Garda e Ledro che prevede che il corpo di Polizia Locale, dopo aver svolto i controlli necessari sia in via autonoma che su segnalazione di Itea, dia comunicazione ad ITEA S.p.A. delle violazioni di natura amministrativa e penale (queste ultime previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria), in modo che si possa procedere in tempi brevi alla rimozione dei veicoli abbandonati segnalati;

l’art. 12 (Utilizzo spazi riservati agli invalidi / disabili) del regolamento di Polizia Municipale del Comune di Genova riporta quanto segue:
“1. E’ vietato con veicoli o altro intralciare, pregiudicare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone invalide con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati a disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per i non vedenti ed altri soggetti comunque affetti da menomazioni o in qualunque altro modo impediti.
2. In ogni caso, come previsto dalla legge dello Stato, l’occupazione di spazi pubblici, o privati soggetti all’uso pubblico, è ammessa solo a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.”;

come riportato nell’articolo 12 del citato regolamento, è comunque necessario, anche negli spazi privati ad uso pubblico, garantire la circolazione dei pedoni e delle persone con capacità motoria impedita o ridotta evidenziando, come avvenuto con la sigla della convenzione tra Itea e polizia locale dell’Alto Garda, che esistono ampi margini per rafforzare le misure poste a tutela dei diritti dei diversamente abili; 

tutto ciò premesso si interroga il Presidente della provincia per sapere

  1. se siano state effettuate valutazioni per estendere la convenzione tra Itea S.p.A. ed il Comando di Polizia locale intercomunale Alto Garda e Ledro anche ad altre comunità del Trentino, al fine di tutelare il diritto dei disabili a parcheggiare negli appositi spazi previsti dalla legge in misura uniforme su tutto il territorio provinciale, compresi gli spazi di pertinenza degli alloggi in gestione o di proprietà di Itea S.p.A.;
  2. se abbia valutato misure sanzionatorie specifiche, scollegate dal valore del canone di locazione, per le violazioni alla disposizione di cui al comma 9 dell’art.7 del regolamento delle Affittanze di ITEA S.p.A. con cui si prevede che negli spazi riservati ai veicoli di soggetti disabili è fatto tassativo divieto di parcheggiare veicoli che non espongono l’apposito contrassegno;

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