I reati ambientali? Secondo la giunta provinciale non hanno niente a che fare col funzionamento del ciclo dei rifiuti…

Il 18 ottobre 2022 sarà una data da ricordare: il Consiglio provinciale di Trento ha infatti riscritto con successo le regole della logica. Nel respingere una proposta di risoluzione targata M5S per rafforzare la lotta ai reati ambientali e al traffico di rifiuti, la giunta ha infatti negato che tali fattispecie avessero alcuna attinenza col ciclo dei rifiuti medesimo.

Ora, i reati del caso si inseriscono proprio su tale ciclo e ne sovvertono il buon funzionamento. Un esempio su tutti, il recente incendio alla discarica di Ischia Podetti che ha dato lo spunto alla giunta per rilanciare la realizzazione di un inceneritore in Trentino.
Se la Provincia vuole garantire che il ciclo dei rifiuti funzioni correttamente, mettere in atto azioni volte a contrastare tali reati è perfettamente coerente con lo scopo stesso. Non si capisce dunque come faccia la maggioranza a sostenere il contrario, sempre che la loro visione riguardo al ciclo dei rifiuti non contempli il rogo doloso quale utile strumento di smaltimento del materiale non riciclabile.

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Seguono il video di presentazione della proposta e il testo integrale della proposta di mozione rigettata dalla giunta provinciale:

Proposta di risoluzione 177/50/XVI Su comunicazione relativa al 5° aggiornamento Piano provinciale gestione rifiuti del 18 ottobre 2022 – Bocciata con parere negativo della Giunta

La Relazione finale sull’attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente è stata approvata il 15 settembre 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Nella relazione si specifica che il riconoscimento, all’interno del Codice penale, dell’ambiente come bene tutelato è fondato sul presupposto della sua rilevanza costituzionale. Questo è avvenuto con un complessivo ridisegno del sistema di tutela penale dell’ambiente, più adeguato alle esigenze attuali di prevenzione penale generale e speciale, e, laddove delle condotte illecite vengano poste in essere, di repressione di tali condotte;

pur nella consapevolezza che il diritto penale non è la risposta di ordine generale ai problemi di tutela dell’ambiente e di transizione ecologica, ma che è solo un tassello, importante, di una visione che deve essere necessariamente più complessa e articolata, si è percepita la grande attenzione che alla concreta applicazione della legge n. 68 del 2015 viene riservata da parte di tutti gli interessati, ovvero autorità giudiziarie, polizie giudiziarie, enti di controllo, pubbliche amministrazioni e soggetti privati;

riprendendo alcune considerazioni nel documento di sintesi del seminario di approfondimento organizzato dalla Commissione il 27 maggio 2021 in si sottolinea quanto segue: «È indubbio che la legge n. 68/2015, con le nuove previsioni sanzionatorie, le specifiche aggravanti, l’estensione delle ipotesi di confisca e l’allargamento della responsabilità degli enti, nonché con le soluzioni procedimentali scelte per valorizzare al massimo l’effettività della riparazione del danno ambientale – con la previsione del ravvedimento operoso e dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi quale obbligatoria statuizione della sentenza di condanna – abbia coperto spazi che erano ancora in bianco nella tutela penale dell’ambiente. Una delle critiche ricorrenti alla legge n. 68 è stata, fin dalla sua approvazione, quella dell’ampia ‘delega’ conferita alla giurisdizione, realizzata mediante l’enunciazione di clausole generali e l’affidamento all’interpretazione giurisprudenziale del compito di riempirle di contenuto»;

quanto al coordinamento investigativo così si è espresso il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: “Una riflessione sulla effettività del coordinamento investigativo e sulla circolarità delle informazioni e su possibili interventi migliorativi sembra quindi opportuna, anche perché trattasi di un campo in cui la collaborazione tra autorità giudiziaria requirente, pubblica amministrazione e polizia giudiziaria potrebbe portare a positivi risultati, attraverso: l’interazione tra le varie banche dati di settore, con la creazione di un sistema ed integrato e l’eliminazione di sovrapposizioni e difformità di impostazione; l’implementazione degli strumenti di intelligenza artificiale, ai fini sia della prevenzione dei fenomeni illeciti, sia delle relative investigazioni ed attività di contrasto”;

a livello provinciale una delle poche normative che prevede iniziative per attivare azioni di risarcimento del danno ambientale è rappresentata dalla legge provinciale sulla difesa civica n.28 del 1982. La legge sulla difesa civica, all’art.2 bis prevede in particolare che il difensore civico raccoglie informazioni, d’ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti suscettibili di recare danno all’ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l’ambiente. Prevede inoltre all’art. 3 bis “Interventi in materia ambientale” quanto segue: “1. Nell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l’amministrazione competente secondo le modalità di cui all’articolo; 2. Nell’esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell’articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l’azione di risarcimento del danno ambientale”;

tutto ciò premesso il Consiglio impegna la Giunta a 

  1. produrre una relazione per illustrare al Consiglio le modalità di interazione tra le banche dati provinciali di settore, la creazione di sistemi integrati per lo scambio di informazioni con le autorità statali e con gli organi giudiziari e l’implementazione degli strumenti di intelligenza artificiale, ai fini sia della prevenzione dei fenomeni illeciti, sia delle relative investigazioni ed attività di contrasto;
  2. valutare l’introduzione di un meccanismo regolamentare per consentire la valutazione automatica delle ipotesi di autorizzazione alla costituzione in giudizio della Provincia quale parte civile nei procedimenti aventi ad oggetto le violazioni riconducibili alla fattispecie di reato della legge n. 68 del 2015, la quale è stata introdotta con il fine di contrastare in modo più efficace l’attività illecita delle organizzazioni criminali nel campo della gestione illecita dei rifiuti, che ha prodotto danni estremamente gravi per l’ambiente in molte zone del Paese
  3. motivare l’eventuale scelta di non costituzione in giudizio quale parte civile nei procedimenti aventi ad oggetto le violazioni riconducibili alla fattispecie di reato della legge n. 68 del 2015;

Cons. prov. Alex Marini

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