Il 17 febbraio scorso il collega Diego Nicolini ed io abbiamo presentato un disegno di legge regionale per rendere più plurale e quindi democratica la composizione dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
La proposta è semplicissima: passare dall’attuale numero di segretari questori (che è di tre, fissi) a un numero variabile deciso dal Regolamento interno del Consiglio regionale in modo da poter garantire una maggiore rappresentanza alle forze politiche di minoranza posto che ad oggi è troppo esigua per poter esercitare un effettivo controllo sull’attività consiliare e sull’apparato amministrativo. Alle minoranze viene assicurato un unico posto sui 6 componenti in totale dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Si tratta peraltro di un componente il cui nome è stato proposto da Fratelli d’Italia ma che nel novembre del 2022 è stato eletto con i voti di Lega ed SVP ma anche degli stessi Fratelli d’Italia che in Consiglio regionale sono formalmente in minoranza ma che nella realtà quotidiana rappresentano parte integrante della maggioranza provinciale.
“La qualità della democrazia si valuta dalla maniera in cui si tutelano le minoranze”. Ebbene, noi dei 5 Stelle quella soglia cerchiamo di alzarla e speriamo che anche altri partiti in seno al Consiglio regionale (ma pure provinciale, non poniamo limiti alla Provvidenza) possano condividere lo stesso anelito.
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Segue la relazione illustrativa del disegno di legge 62/XVI del 17 febbraio 2023 “Modifica della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 (Elezione degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano), e successive modificazioni, in materia di composizione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale”
Egregie colleghe, egregi colleghi,
Il presidente del Consiglio del Trentino-Alto Adige/Südtirol svolge un ruolo essenziale per il corretto funzionamento delle istituzioni regionali. Al fine di esercitare tale ruolo si avvale dell’ufficio di presidenza il quale è costituito dall’insieme dei vice presidenti e dai segretari.
Il presidente esercita un potere sostanziale in ordine all’organizzazione dei lavori, al rispetto delle norme interne e all’organizzazione amministrativa del Consiglio, rappresentando l’assemblea legislativa nel suo complesso, assicurando il buon andamento dei lavori e il rispetto dei regolamenti. Il controllo sul corretto esercizio di tale potere viene garantito dagli altri componenti dell’ufficio di presidenza ovvero dai vice presidenti e dai segretari questori. Inoltre, l’ufficio di presidenza approva il progetto di bilancio, l’assestamento, le eventuali variazioni e il rendiconto del Consiglio.
L’articolo 30 dello Statuto di autonomia specifica il numero, la durata in carica e le modalità di elezione dei vice presidenti ma non specifica il numero dei segretari con cui deve essere costituito l’ufficio di presidenza. L’articolo 31 dello Statuto demanda al regolamento interno la disciplina dell’attività del Consiglio regionale e dunque anche dell’ufficio di presidenza.
Benchè lo Statuto di autonomia disponga in forma chiara che la competenza relativa alla disciplina sul funzionamento del Consiglio debba essere demandata al Regolamento interno, la legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 (Elezioni degli Organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano), e successive modificazioni, agli articoli 7, 8 e 9 disciplina le modalità di elezione del presidente, del vicepresidente e dei segretari questori nonché la composizione dell’ufficio di presidenza stabilendo che il numero dei segretari questori è pari a 3.
Il Regolamento interno del Consiglio, la cui prima adozione risale al 19 febbraio 1953, in attuazione delle disposizioni statutarie e normative sopra menzionate, al comma 1 dell’articolo 1 prevede dunque che l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale sia composto dal presidente, da due vicepresidenti e da tre segretari questori. Prevede inoltre che nell’ufficio di presidenza debba essere rappresentata la minoranza politica e che il componente dell’ufficio di presidenza, eletto in rappresentanza della minoranza politica, decade dall’incarico, qualora entri a far parte della maggioranza.
È di tutta evidenza il fatto che la disciplina sulla composizione dell’ufficio di presidenza risalga a tempi piuttosto remoti sotto il profilo degli equilibri istituzionali e sotto quello delle dinamiche democratiche, considerato che nell’immediato dopoguerra vi era un sistema elettorale proporzionale puro e che gli organi collegiali del potere esecutivo e del potere legislativo avevano una composizione diversificata e pluralista. Tale diversificazione era garantita fin dall’inizio del processo selettivo dei rappresentanti istituzionali basandosi quest’ultimo sul meccanismo proporzionale di ripartizione dei seggi. Il principio pluralista si rifletteva dunque automaticamente anche nella composizione della giunta e dell’ufficio di presidenza del Consiglio ed in ogni caso la dialettica e il bilanciamento dei poteri erano decisamente più sviluppati rispetto agli standard odierni, garantendo un maggior e più effettivo controllo per assicurare il buon funzionamento delle istituzioni.
Comparando la situazione regionale con altre realtà istituzionali, si scopre che la logica della rappresentanza pluralista nella composizione dell’ufficio di presidenza è tuttora valida nei regolamenti e nelle prassi di Camera e Senato, dove gli uffici che coadiuvano l’attività del presidente sono ordinariamente costituiti da 4 vicepresidenti, 3 questori e 8 segretari, in aggiunta al presidente, per un totale di 16 soggetti. Tuttavia, tale numero non è fisso ma può essere incrementato, tanto che nell’ufficio di presidenza della Camera tutti i gruppi esistenti all’inizio della legislatura devono essere rappresentati, e che, nel caso in cui nel corso della legislatura un gruppo non sia più rappresentato, esso può presentare un’istanza di integrazione. Seppur con minore elasticità, anche il consiglio di presidenza del Senato può aumentare il numero dei propri componenti per rappresentare tutti i gruppi, fino a un massimo di 2 segretari aggiuntivi, ma assicurando al contempo la possibilità ai presidenti dei gruppi non rappresentati di partecipare alle riunioni per talune decisioni riguardanti temi specifici.
Al fine di ripristinare il principio della rappresentanza pluralista nell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ad assicurare una più equa rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza nell’organo che presiede al buon funzionamento dell’Aula, nella seduta della Commissione del Regolamento Interno del 16 gennaio del 2023 i presidenti dei gruppi consiliari regionali concordavano all’unanimità sull’opportunità di modificare nei seguenti termini la composizione dell’ufficio di presidenza del Consiglio attraverso la modifica dell’articolo 1 del Regolamento: “1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da quattro Segretari questori. La minoranza politica elegge un Vicepresidente e due Segretari Questori. Il componente dell’Ufficio di Presidenza, eletto in rappresentanza della minoranza politica, decade dall’incarico, qualora entri a far parte della maggioranza.”.
Successivamente, il presidente del Consiglio regionale inviava una nota ai presidenti dei gruppi consiliari, specificando che tutte le modifiche che vanno ad incidere sulle modalità di elezione del presidente, del vicepresidente e dei segretari questori o sulla composizione dell’ufficio di presidenza, dovrebbero trovare espressione, in prima battuta, attraverso lo strumento legislativo, tenendo comunque conto di quanto disposto in merito dallo Statuto speciale di autonoma (titolo II, capo I, ed in particolare articolo 30). Secondo il presidente del Consiglio pertanto, il suddetto emendamento al Regolamento interno, non poteva trovare accoglimento, perché si sarebbe posto in contrasto con la citata legge regionale, da leggersi in coordinamento con le richiamate disposizioni statutarie.
Sulla base delle premesse sopra illustrate e dell’accordo politico che era stato raggiunto nella seduta del 16 gennaio 2023 nella seduta della Commissione del regolamento interno in ordine alla composizione dell’ufficio di presidenza, il presente disegno di legge modifica il comma 1 dell’articolo 9 (Segretari questori) della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 (Elezioni degli Organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano), eliminando la parola “tre”, affinché il numero dei segretari questori possa essere definito nel Regolamento interno del Consiglio allo scopo di assicurare un maggiore pluralismo all’interno dell’ufficio di presidenza ed in particolare una maggiore rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza.
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DISEGNO DI LEGGE N. 62/XVI
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952, n. 25 (ELEZIONI DEGLI ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO), E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
PRESENTATO
DAI CONSIGLIERI REGIONALI MARINI, NICOLINI E ALTRI
IN DATA 17 FEBBRAIO 2023
Articolo 1
Modifica all’articolo 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 (Elezioni degli Organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1952, e successive modificazioni, la parola “tre” è abrogata.
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