Il Consiglio regionale ha bocciato la proposta di disegno di legge del M5S tramite la quale io e il collega Diego Nicolini miravamo a velocizzare, semplificare e, più in generale a rendere migliori le procedure di voto in Trentino-Alto Adige/Südtirol introducendo una sperimentazione del voto per corrispondenza per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e per il rinnovo degli organi comunali e per i referendum comunali. Una volta di più si è dimostrata l’arretratezza mentale, quando non la grettezza, di molti politici della nostra Regione, i quali hanno fatto prevalere miseri luoghi comuni e ottusi pregiudizi sulla possibilità di migliorare davvero il sistema di voto in Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Come si è visto con la pandemia da Covid19, il voto per corrispondenza potrebbe risolvere parecchi problemi e rigidità del nostro sistema elettorale. Non solo, il voto per corrispondenza consentirebbe anche di ridurre il numero degli astenuti, che crescono di elezione in elezione fra l’indifferenza di gran parte dei politici. Tutte considerazioni che non sono bastate a far avere un sussulto di orgoglio ai legislatori trentini, altoatesini e sudtirolesi, i quali evidentemente preferiscono un sistema elettorale che controllano, spesso in maniera quasi militare. Amano parlare di Democrazia ma, certo, non praticarla!
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DOCUMENTAZIONE
- 28 luglio 2020 – presentazione disegno di legge 29/XVI
- 8 settembre 2020 – parere del Consorzio dei comuni di Bolzano
- 14 settembre 2020 – parere del Consiglio delle autonomie locali di Trento
- 14 febbraio 2022 – relazione sul respingimento del disegno di legge regionale in Prima commissione legislativa
- 17 marzo 2022 – relazione su parere negativo del disegno di legge regionale in Seconda commissione legislativa per gli aspetti di carattere finanziario
- 18 luglio 2022 – APPROVATO EMENDAMENTO AL CODICE DEGLI ENTI LOCALI per facilitare l’introduzione del voto per corrispondenza nei referendum locali negli statuti dei comuni del Trentino-Alto Adige
- 15 marzo 2023 – il Consiglio regionale respinge il disegno di legge 29/XVI (Nota dell’ufficio stampa del Consiglio regionale)
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Seguono video della discussione e desto integrale della relazione illustrativa e dell’articolato del DISEGNO DI LEGGE 29/XVI
DISEGNO DI LEGGE 29/XVI del 27 luglio 2020
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N. 2 “CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE E MODERNIZZARE LE PROCEDURE DI VOTO
RELAZIONE
Il presente disegno di legge mira ad introdurre delle modalità per semplificare, velocizzare e modernizzare le procedure di voto per le elezioni e i referendum comunali. Prevede la possibilità di accorpare le elezioni dei Consigli comunali ai referendum regionali e provinciali oltre a quelli statali, la pubblicazione digitale dei manifesti elettorali in un’apposita sezione del sito istituzionale del comune, l’introduzione della sperimentazione del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni comunali, ed infine l’introduzione del voto per corrispondenza nel caso di elezioni e referendum comunali.
Il periodo di crisi originato dal Covid-19 ha posto in una fase di stallo anche le procedure elettorali, tanto che il decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” (convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59) aveva rinviato i termini per le consultazioni elettorali regionali e comunali. Secondo quanto appreso dal comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 56 del 15 luglio 2020, le elezioni suppletive per il Senato della Repubblica e il voto per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari (previsto per il 29 marzo 2020) si svolgeranno il 20 e il 21 settembre e, secondo quanto comunicato con decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020, nella stessa data si svolgeranno anche le elezioni amministrative comunali.
Data l’eccezionalità della situazione generata dalla pandemia da Covid-19 e la necessità di riorganizzarsi, anche per quanto riguarda il periodo di campagna elettorale, la decisione del Governo era necessaria, tuttavia è fondamentale che questo periodo sia ben definito e limitato, in modo da garantire la democrazia, i diritti fondamentali e lo stato di diritto e quindi assicurare che la sovranità popolare si eserciti nelle forme e nei limiti della Costituzione e dei principi di diritto internazionale attraverso lo svolgimento di elezioni a intervalli regolari.
Il rinvio dell’appuntamento elettorale ha riguardato anche altri Paesi, a titolo d’esempio sono state rinviate le elezioni municipali in Francia (il secondo turno), le elezioni parlamentari in Serbia, il referendum sulla riforma costituzionale in Russia e in Cile e le elezioni presidenziali in Bolivia (Dalle municipali in Francia a quelle nel Regno Unito, le elezioni rinviate a causa del coronavirus – Ilsole24ore, 23 aprile 2020).
Il rinvio delle elezioni, invece, non è stato disposto nei Paesi dove è previsto il voto per corrispondenza. Ad esempio negli Stati Uniti d’America dove si sono svolte e sono tuttora in programma primarie, elezioni e referendum statali e/o locali. In aggiunta a Oregon, Washington, Utah e Colorado – Stati nei quali il voto per corrispondenza viene utilizzato di default già da lunga data (il pioniere è l’Oregon dal 1998) – molti altri Stati si sono adeguati eliminando l’opzione di voto alle urne e garantendo il voto per corrispondenza o comunque per facilitare la modalità di voto per corrispondenza.
Già alla data del 1° maggio, in risposta alla pandemia di Coronavirus, ben 23 stati su 50 totali avevano modificato le proprie procedure di voto privilegiando il voto per corrispondenza: 7 Stati (Georgia, Iowa, Michigan, Nebraska, Dakota del Nord, Dakota del Sud e Virginia Occidentale) e il Distretto di Columbia hanno mandato l’invito ad esercitare il voto per corrispondenza a tutti gli elettori idonei; altri 8 Stati (Delaware, Indiana, Kentucky, Massachusetts, New Hampshire, New York, Texas e Virginia) hanno ampliato il numero di persone idonee a votare attraverso il voto per corrispondenza; 8 Stati (California, Idaho, Maryland, Montana, Nevada e New Jersey) hanno optato per l’invio automatico della scheda di voto per corrispondenza a tutti gli elettori idonei ed infine altri 2 Stati (Ohio e Wisconsin) hanno prorogato i termini per richiedere il voto per corrispondenza.
L’obiettivo di questi Stati è ovviamente garantire che la maggior parte degli elettori esprima la propria preferenza di voto per corrispondenza e quindi eserciti il proprio diritto-dovere al voto senza recarsi fisicamente alle urne, esponendo se stessi e il prossimo ad inutili rischi di contagio. Non tutte le misure sono state previste anche per le elezioni generali di novembre nel corso delle quali si voterà per il futuro Presidente degli Stati Uniti d’America, ma si tratta comunque di un dato significativo che dimostra una non comune capacità di adattamento alla straordinarietà del momento e alle mutate esigenze della popolazione che in gran parte preferisce il voto per corrispondenza rispetto al voto ai seggi. I dati sono eloquenti: il 47% degli elettori statunitensi ritiene che tutti dovrebbero votare per posta alle elezioni di novembre, mentre il 42% ritiene che gli Stati dovrebbero sviluppare nuove modalità di voto personale con adeguate protezioni di distanziamento sociale (23 States have modified voting by mail procedures – Ballotpedia, 1 maggio 2020).
Molto significativo è il dato emerso da un sondaggio effettuato da Reuters/Ipsos tra gli elettori statunitensi dove è emerso che il 72% di tutti gli adulti statunitensi, tra cui il 79% dei democratici e il 65% dei repubblicani, ha sostenuto la necessità di effettuare votazioni per corrispondenza come mezzo per proteggere gli elettori in caso di una continua diffusione del virus Covid 19 entro la fine dell’anno (Most Americans, unlike Trump, want mail-in ballots for November if coronavirus threatens: Reuters/Ipsos poll – Reuters, 8 aprile 2020).
Per quanto riguarda l’Unione Europea, con l’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell’Unione europea (2015/2035(INL)), il Parlamento Europeo incoraggia gli Stati membri ad autorizzare il voto per corrispondenza, elettronico e via internet al fine di aumentare la partecipazione di tutti i cittadini e tutte le cittadine e facilitare loro il voto. Lo scopo della riforma, come si apprende dal punto 1 della risoluzione, è quello di: “accrescere la dimensione democratica e transnazionale delle elezioni europee e la legittimità democratica del processo decisionale dell’Unione, rafforzare il concetto di cittadinanza dell’Unione e di uguaglianza elettorale, promuovere il principio della democrazia rappresentativa e la rappresentanza diretta dei cittadini dell’Unione al Parlamento europeo, conformemente all’articolo 10 TFUE, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la governance dell’Unione, conferire maggiore legittimità ed efficienza all’attività del Parlamento europeo, potenziare l’efficienza del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee, favorire la titolarità comune tra i cittadini di tutti gli Stati membri, rendere più equilibrata la composizione del Parlamento europeo e assicurare il maggior grado possibile di uguaglianza elettorale e partecipazione ai cittadini dell’Unione”.
Il Codice di Buona Condotta in Materia Elettorale, documento redatto dalla Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia), adottato dal Consiglio per le Elezioni Democratiche e approvato nel 2002 dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, per quanto attiene il voto postale/per corrispondenza, nel punto 3.2.2.1. Il voto per corrispondenza o per procura in certe circostanze, afferma che il voto postale deve essere ammesso soltanto se il servizio postale è sicuro – cioè al riparo dalle manipolazioni volontarie – ed affidabile, nel senso che funziona correttamente.
L’implementazione dell’utilizzo del voto per corrispondenza, a determinate condizioni, è ammesso anche dal Codice di Buona Condotta sui Referendum (2006) che peraltro estende quanto già affrontato dal Codice in materia elettorale ribadendo la raccomandazione che il servizio postale dev’essere sicuro ed affidabile e la frode e l’intimidazione non devono essere possibili (3.2. Libera espressione della volontà degli elettori e lotta contro le frodi).
Un’altra raccomandazione contenuta nel Codice di Buona Condotta sui Referendum (3.1. Libera formazione dell’opinione degli elettori) è quella di abbinare alla scheda di voto del materiale informativo riguardante i quesiti referendari, in modo da assicurare la libera formazione della volontà dell’elettore e garantire l’esigenza di neutralità di informazione. Oltre a ciò, sarebbe utile inserire anche delle informazioni esplicative delle modalità e delle procedure di voto.
Infine, la Risoluzione del Parlamento europeo 2015/2035(INL), al punto 14 delle premesse, “incoraggia gli Stati membri ad autorizzare il voto per corrispondenza, elettronico e via internet al fine di aumentare la partecipazione di tutti i cittadini e facilitare loro il voto, in particolare nel caso delle persone a mobilità ridotta e di coloro che vivono o lavorano in uno Stato membro del quale non sono cittadini o in un paese terzo, a condizione che siano adottate le misure necessarie per evitare eventuali frodi nell’utilizzo di tali modalità di voto.
In Trentino negli ultimi decenni non si sono registrati casi di frode elettorale, e il servizio postale, benché possa essere caratterizzato da ritardi in alcune zone periferiche (vedi int.1107/XVI Consiglio provinciale di Trento), corrisponde agli standard di affidabilità a cui fanno riferimento i Codici di buona condotta sopra citati. Sulla base delle raccomandazioni della Commissione di Venezia, non pare pertanto sussistano ragioni per escludere il voto postale sul territorio provinciale.
Per quanto riguarda il servizio postale nella Provincia di Bolzano, questo può essere considerato ancora più efficace ed efficiente che in Trentino, infatti l’accordo siglato dalla Provincia di Bolzano con Poste Italiane il 5 aprile 2017, è stato prolungato per un anno e prevede oltre ad un aumento dell’organico per quanto riguarda la distribuzione della posta e degli uffici postali, la consegna della posta e dei giornali in tutti i 116 comuni altoatesini dal lunedì al sabato entro le ore 13 e che la consegna dei pacchi urgenti sia garantita sei giorni su sette (Poste, accordo prorogato solo di un anno – News, Provincia di Bolzano, 3 marzo 2020).
In Italia il voto per corrispondenza è un istituto che è già applicato ad una particolare categoria di elettori. Il diritto di voto per i cittadini italiani residenti all’estero è sancito dall’art. 48 della Costituzione ed è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 27 dicembre 2001, n.459 recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” (cosiddetta “legge Tremaglia”).
In Trentino il diritto al voto per corrispondenza degli elettori residenti all’estero, pur non essendo mai stato attuato, è previsto dalla Legge elettorale provinciale (Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2), al Titolo IV “Disposizioni transitorie, finali e finanziarie”, all’art. 83 (Disciplina del voto dei cittadini residenti all’estero) che si riporta di seguito: “1. In attuazione dell’articolo 48, terzo comma, della Costituzione, la legge provinciale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero che abbiano diritto di votare per le elezioni provinciali e che non intendano recarsi nel comune nelle cui liste sono iscritti per l’espressione del voto per l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia. 2. Gli elettori individuati al comma 1 esercitano il voto per corrispondenza secondo le modalità e nell’osservanza delle forme prescritte dalla legge provinciale da adottare successivamente all’entrata in vigore del regolamento del Governo previsto dall’articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero).”.
Nella Provincia Autonoma di Bolzano il voto per corrispondenza è disciplinato dall’art.36 (Voto per corrispondenza) della Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14 “Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale”. Il voto per corrispondenza è previsto per gli elettori del Consiglio provinciale residenti all’estero che sono iscritti all’AIRE e per gli elettori impediti a esercitare il voto presso il Comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, per esempio per motivi di salute, lavoro o studio. Per le elezioni provinciali di Bolzano il numero degli elettori che decidono di esercitare questa opzione è in aumento e dimostra una maggiore funzionalità rispetto al sistema adottato in Trentino. Se in Trentino nel 2013 ha votato il 3,24% degli aventi diritto (615 elettori su 18.940) e nel 2018 il 2,22% (490 elettori su 22.038), in provincia di Bolzano le percentuali sono nettamente superiori ovvero 7.993 votanti (28,26%) nel 2013 e 10.442 votanti (29,28% su 35.004 aventi diritto) nel 2018. Il rapporto fra elettori iscritte all’AIRE votanti della provincia di Trento e della provincia di Bolzano è dunque di 1 a 20.
Come anticipato nei paragrafi precedenti, in diversi Paesi occidentali il voto per corrispondenza, che per la maggior parte si esercita nella modalità postale, non si applica solo per i cittadini residenti all’estero, ma viene impiegata anche per gli elettori residenti. È in uso in Australia, Spagna, Nuova Zelanda, Svizzera, Regno Unito e Canada mediamente da 20 anni. Molti altri stati lo prevedono solo per i cittadini residenti all’estero come ad esempio l’Italia, il Messico o le Filippine, paesi caratterizzati da un alto tasso di emigrazione. Infine, la maggioranza degli Stati federali degli Stati Uniti d’America lo prevede. In particolare si distinguono Colorado, Oregon e Washington dove il voto per corrispondenza è esclusivo, ovvero è l’unica modalità consentita per esprimere il voto, e dove, non a caso, si registrano le più alte percentuali di affluenza al voto.
Uno dei vantaggi maggiori del voto per corrispondenza è che consente procedure semplificate sia in termini di tempo che di spazio. Elettori ed elettrici, lontani dal domicilio, possono votare da qualsiasi luogo, persino dall’estero. Questa attività può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente è reso disponibile. Dove è in uso, il voto per corrispondenza è in costante aumento ed in particolare nelle aree urbane. Ad esempio oltre il 90% degli elettori delle città elvetiche di Basilea e Ginevra vota per corrispondenza.
Per quanto riguarda gli enti locali, nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il voto per corrispondenza è stato utilizzato dal Comune di Malles nel referendum propositivo per la limitazione dell’uso dei pesticidi che si è svolto nell’agosto del 2014 consentendo di raggiungere una percentuale di partecipazione del 70% degli aventi diritto, un’affluenza inusuale per un referendum. Ciò a dimostrazione che la modalità di voto può essere uno dei fattori che facilita l’affluenza dell’elettorato.
L’evoluzione delle tecnologie informatiche per la gestione dei registri elettorali e delle comunicazioni istituzionali e la funzionalità del sistema postale consentirebbero l’esercizio del voto per corrispondenza al fine di sostituire procedure dispendiose, obsolete ed inefficaci. Ciò garantirebbe la partecipazione al voto dei residenti all’estero, degli elettori temporaneamente fuori Regione per motivi di studio, lavoro o salute, o ancora per i cittadini temporaneamente impossibilitati a recarsi alle urne come nel caso della pandemia che ha coinvolto il mondo intero in quanto costretti in quarantena a causa del Covid-19 o per altre possibili pandemie o situazioni emergenziali che si potrebbero verificare in futuro.
Anche alla luce della situazione di pandemia vissuta a livello mondiale che ha posto problemi fisici all’espletamento del diritto di voto, si ritiene necessario predisporre gli strumenti per consentire il diritto di voto anche in un periodo di emergenza. Per perseguire un simile obiettivo è auspicabile prevedere una sperimentazione del voto per corrispondenza, attraverso un coordinamento con le Province di Trento e Bolzano, per le elezioni di alcuni consigli comunali della regione Trentino-Alto Adige.
Con riguardo alla sperimentazione sarebbe auspicabile aprire un’istruttoria in collaborazione i Consigli dei Comuni di Bolzano e di Trento e ottenere il supporto delle amministrazioni statali competenti quali il Ministero dell’Interno, il Ministero degli Esteri, il Dipartimento della funzione pubblica e l’AGID (per gli aspetti connessi alla registrazione elettronica degli elettori iscritti all’AIRE o momentaneamente fuori sede) per affrontare le criticità sopra illustrate che rendono inefficace l’attuale sistema e che impediscono di esercitare un diritto costituzionalmente garantito, nonchè le criticità che potrebbero ledere i principi di libertà e segretezza che devono in ogni caso caratterizzare la manifestazione dell’elettorato attivo.
L’articolato del presente disegno di legge è composto da quattro articoli.
Articolo 1
Introduce l’accorpamento delle elezioni dei Consigli comunali ai referendum regionali e provinciali.
Articolo 2
Introduce la pubblicazione digitale dei manifesti elettorali in una apposita sezione del sito istituzionale del comune.
Articolo 3
Introduce la sperimentazione del voto per corrispondenza per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.
Articolo 4
Introduce il voto per corrispondenza per il rinnovo degli organi comunali e per i referendum comunali.
DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1
Accorpamento delle elezioni dei Consigli comunali ai referendum regionali e provinciali
1. Al comma 1 dell’art. 218 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
d) a referendum regionali;
e) a referendum provinciali abrogativi, propositivi, consultivi o confermativi sulle leggi sulla forma di governo delle province;
2. Il comma 4 bis dell’art. 218 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali) è sostituito dal seguente:
4.bis In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con referendum statali, regionali o provinciali trovano applicazione le disposizioni stabilite dalle corrispondenti leggi statale, regionale o provinciale sul contemporaneo svolgimento dei referendum stessi con le elezioni comunali.”
Articolo 2
Pubblicazione digitale dei manifesti elettorali
1. Al comma 5 dell’art.245 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali) dopo le parole ““5. I manifesti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono tempestivamente trasmessi in congruo numero al sindaco che dovrà curarne l’affissione all’albo e in altri luoghi pubblici non oltre l’ottavo giorno antecedente quello di votazione.” sono inserite le seguenti: “I predetti manifesti devono altresì essere pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del comune, con richiamo ben visibile nella pagina principale.”.
Articolo 3
Sperimentazione del voto per corrispondenza
1. Dopo l’articolo 258 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali) è aggiunto il seguente:
” Art. 258bis
(Sperimentazione del voto per corrispondenza)
1. Al fine di aumentare la partecipazione di tutti i cittadini e facilitare loro il voto, in particolare nel caso delle persone a mobilità ridotta e di coloro che vivono o lavorano in una regione di cui non sono residenti, in uno Stato membro del quale non sono cittadini o in un paese terzo, è sperimentato il sistema di voto per corrispondenza per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Con decreto del Presidente della Regione sono individuati i comuni e gli uffici elettorali di sezione per sperimentare il voto per corrispondenza.
2. Le scelte relative alla definizione dell’esperimento sono fatte in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime, di adottare una procedura elettorale uniforme secondo i principi sanciti nella Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell’Unione europea (2015/2035(INL)) e di introdurre una modalità di voto per consentire di svolgere le procedure per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale anche in periodo di emergenza sanitaria.
3. L’esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalla presente legge.
4. Alla sperimentazione partecipano tutti gli elettori del comune.
5. Il comune provvede a trasmettere agli aventi diritto al voto un plico contenente:
a) la scheda o le schede di voto;
b) un’apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l’avvenuta espressione del voto;
c) un’apposita busta grande recante l’indirizzo del Comune da utilizzarsi per l’invio della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;
6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, sono stabilite le modalità di svolgimento dell’esperimento di cui al comma 1.
7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della Regione.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalla sperimentazione di voto per corrispondenza si provvede con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti dell’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.
Articolo 4
Voto per corrispondenza
1. Nel Capo II “Votazione” della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali), prima dell’articolo 248, è inserito il seguente:
“ 247bis
Voto generalizzato per corrispondenza
- Per il rinnovo degli organi comunali e per i referendum comunali, gli elettori possono votare per corrispondenza, secondo quanto previsto da questo articolo. Gli elettori possono votare nella modalità previste dal presente capo utilizzando la scheda ricevuta per corrispondenza, fermo restando la determinazione delle sezioni elettorali di cui al comma 2.
- Il comune provvede a determinare le sezioni elettorali per il voto per corrispondenza, inserendo circa cinquemila (5.000) elettori per sezione, minimizzando il numero di sezioni purché il numero di elettori per sezione non sia superiore a cinquemilacinquecento (5.500). Gli elettori sono distribuiti in egual numero in ogni sezione. Le liste degli aventi diritto al voto in ogni sezione vengono tenuti con le medesime procedure di quelle per i voti secondo la procedura di persona. Fin quando le altre votazioni avverranno con il metodo tradizionale, il comune mantiene due insiemi di sezioni elettorali e relativi iscritti, uno per le votazioni per corrispondenza e uno per gli altri voti.
- Gli elettori ricevono il materiale di voto per posta al domicilio registrato presso il comune. Qualora la normativa preveda la spedizione di materiale informativo relativo al voto, ulteriore rispetto al plico previsto dal comma 6, il comune può prevedere alternativamente:
a) l’inserimento del materiale nel plico previsto dal comma 6;
b) con proprio regolamento l’invio di in una sola copia per nucleo familiare - Gli elettori impediti a esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, possono chiedere l’invio del materiale di voto presso la residenza temporanea.
- Ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza, gli elettori di cui al comma 4, devono far pervenire apposita richiesta al comune di iscrizione entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni. La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine di cui sopra, non può più essere ritirata. Tale richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica certificata e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale dell’elettore richiedente nonché la firma dello stesso.
- Il comune, a stretto giro di posta, provvede a trasmettere all’indirizzo di residenza, ovvero all’indirizzo indicato dagli elettori temporaneamente fuori provincia che hanno avanzato la richiesta di votare per corrispondenza, mediante raccomandata o con mezzo di analoga affidabilità, un plico contenente:
a) il tagliando elettorale. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell’elettore e l’iscrizione nelle liste elettorali, inclusa la sezione; il contenuto e la veste grafica del tagliando sono definiti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, sentiti i Consigli dei Comuni delle due Province Autonome;
b) la scheda o le schede di voto;
c) un’apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l’avvenuta espressione del voto;
d) un’apposita busta grande recante l’indirizzo dell’Ufficio elettorale del comune, da utilizzarsi per l’invio del tagliando elettorale e della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;
e) un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto per corrispondenza e le liste di candidati per le elezioni o il libretto informativo per i referendum. - Espresso il proprio voto sulla scheda, l’elettore che esercita il voto per corrispondenza introduce la scheda o le schede di voto nella busta piccola, ovvero nelle buste piccole, che sigilla e inserisce nell’apposita busta grande, in cui include altresì il tagliando elettorale di cui al comma 6, comprovante l’esercizio del diritto di voto, debitamente sottoscritto. Il voto deve essere espresso con una penna con inchiostro di colore nero o blu, pena la nullità della scheda. Di seguito l’elettore può alternativamente:
a) inviare la busta grande a mezzo raccomandata a proprio carico all’ufficio elettorale del comune, cui la stessa deve pervenire entro e non oltre il giorno antecedente il giorno della votazione.
b) recapitare a mano presso l’ufficio elettorale del comune, ovvero presso apposite bussole postali che il comune dovrà allestire presso le sedi comunali. Le caratteristiche di queste bussole sono definite dalla struttura regionale competente in materia elettorale, sentiti i Consigli dei Comuni delle due Province Autonome; la busta deve essere depositata entro la mezzanotte del giorno antecedente le elezioni, ma se depositata successivamente ma prima che venga ritirata dagli ufficiali comunali viene considerato valido. - Presso l’ufficio elettorale comunale sono custodite tante urne sigillate quante sono le sezioni elettorali. Ogni mattina entro le 9 gli agenti di polizia locale incaricati del servizio consegnano all’ufficio elettorale le buste grandi raccolte presso le bussole postali. Entro quell’ora l’ufficio elettorale raccoglie anche tutte le buste grandi giunte fino a quel momento via posta.
- Gli incaricati dell’ufficio elettorale comunale aprono le buste grandi, verificano la presenza del tagliando elettorale firmati e delle buste piccole di cui al comma 6, introducono tutte le buste piccole pervenute e contenenti le schede di voto nell’urna urna sigillata corrispondente alla sezione indicata nel tagliando elettorale, all’interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 10. Le buste piccole che contengono le schede non devono recare alcun segno di riconoscimento. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di cui al presente comma i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici designati ai sensi dell’articolo 243. Una volta terminate le operazioni le urne sigillate sono conservate in un luogo sicuro ad accesso controllato fino al giorno successivo.
- L’ufficio elettorale centrale consegna senza indugio l’urna e i tagliandi elettorali e lista degli elettori della sezione all’ufficio elettorale di sezione nella composizione di cui all’articolo 224. Gli uffici elettorali di sezione sono insediati entro le ore 9 della giornata delle elezioni e procedono allo spoglio delle schede elettorali. Per i referendum il Sindaco, con propria ordinanza fatta in occasione dell’indizione dei comizi elettorali, può disporre per i referendum, in considerazione della semplificata attività di spoglio, l’accorpamento delle sezioni elettorali fino a 3 sezioni elettorali. Alle operazioni del seggio sono presenti i rappresentanti di lista, qualora designati. Le buste postali pervenute all’ufficio elettorale centrale dopo il termine di cui al comma 7, sono distrutte a cura dell’ufficio elettorale comunale, che in merito redige apposito verbale.
- Non si applica ai comuni della regione che votano per corrispondenza la disposizione di cui all’articolo 251.
- E’ divieto corrispondere il sussidio assistenziale agli elettori residenti all’estero quando sia disponibile il voto per corrispondenza.
- La modalità di voto illustrata dal presente articolo si applica in via generale a tutti i comuni solo al termine della fase di sperimentazione disciplinata dalla presente legge.
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