Davanti alla Corte costituzionale: tre questioni che riguardano la democrazia, non solo il caso Sgarbi vs Marini

Al netto delle questioni strettamente giuridiche sul conflitto di attribuzione tra Corte d’Appello di Ancona e Camera dei Deputati che saranno valutate dalla Corte costituzionale, la lettura della memoria depositata dai legali della Camera dei Deputati mi ha portato a maturare alcune riflessioni di carattere politico ed etico. Non riguardano soltanto il caso che mi vede coinvolto, ma il modo in cui il potere tende a organizzarsi, a proteggere sé stesso e a reagire quando viene sottoposto a controllo.

1. Quando manca il contraddittorio, il potere finisce per ascoltare soltanto sé stesso

La prima riflessione riguarda il metodo.

Leggendo la memoria della Camera, ho avuto l’impressione di trovarmi davanti a una ricostruzione dei fatti costruita quasi esclusivamente sulla versione fornita da Vittorio Sgarbi. Non attribuisco questa circostanza agli avvocati che hanno predisposto l’atto. Credo piuttosto che sia la conseguenza di un meccanismo istituzionale che presenta un limite evidente: chi è chiamato a valutare l’applicazione dell’insindacabilità parlamentare ascolta il parlamentare interessato, ma non ascolta il cittadino che subisce gli effetti della decisione.

Io non sono mai stato sentito dalla Giunta per le autorizzazioni. Non ho avuto la possibilità di chiarire i fatti, di produrre documenti o di correggere ricostruzioni inesatte. E questo si riflette inevitabilmente nel risultato finale.

Nella memoria della Camera, ad esempio, si afferma che sarei stato io a promuovere per primo iniziative giudiziarie contro Sgarbi. In realtà fu lui ad attivare per primo una procedura per chiedermi un risarcimento danni di 25.800 euro. Analogamente viene attribuita a me l’espressione “pagliacciata” riferita alla sua nomina o al parere dell’ANAC, quando quella parola fu pronunciata dall’allora consigliera Sara Ferrari in un contesto peraltro completamente diverso.

Ma c’è un aspetto che considero ancora più significativo.

La citazione in giudizio di Sgarbi non nacque nel vuoto. Arrivò immediatamente dopo alcune interrogazioni con cui avevo contestato la sua nomina a presidente del MART e, in particolare, dopo aver sollevato dubbi sull’utilizzo della qualifica di “professore”, qualifica che successivamente venne rimossa dalla documentazione pubblicata sul sito della Camera dei Deputati dimostrando che avevo colpito nel segno.

Per questo, al di là della vicenda personale, mi domando se un sistema che decide senza ascoltare tutte le parti coinvolte possa davvero garantire imparzialità. Quando il contraddittorio viene meno, il rischio è che il potere finisca semplicemente per ascoltare sé stesso.

2. I nuovi mezzi di comunicazione non possono trasformare un privilegio funzionale in una protezione personale

La seconda riflessione riguarda il rapporto tra politica e comunicazione.

La memoria della Camera sostiene che l’evoluzione degli strumenti comunicativi abbia modificato il modo in cui i parlamentari esercitano la propria funzione e che questo debba riflettersi anche nell’interpretazione dell’articolo 68 della Costituzione.

È una tesi che comprendo, ma che trovo pericolosa.

Nel mio caso non si discuteva di un intervento parlamentare, di una proposta di legge o di un atto ispettivo svolto alla Camera. Si discuteva di dichiarazioni rilasciate da Vittorio Sgarbi in qualità di presidente del MART e di personaggio pubblico, in risposta alle critiche che avevo formulato nell’esercizio delle mie funzioni di consigliere provinciale.

Se si accetta il principio secondo cui l’utilizzo dei social network o dei mezzi di comunicazione contemporanei estende automaticamente il perimetro dell’insindacabilità, si rischia di arrivare a una conclusione molto semplice: qualsiasi dichiarazione resa da un parlamentare potrebbe essere protetta indipendentemente dal suo contenuto e dal contesto nel quale è stata pronunciata.

In altre parole, il mezzo finirebbe per giustificare il messaggio.

A me pare invece che la questione fondamentale resti sempre la stessa: esiste o no un collegamento concreto tra quelle dichiarazioni e l’esercizio del mandato parlamentare?

Perché se quel collegamento viene meno, una garanzia pensata per tutelare la libertà della funzione parlamentare rischia di trasformarsi in una protezione personale utilizzabile anche al di fuori dell’attività istituzionale. Significativa a tal riguardo è la dichiarazione resa dallo stesso Sgarbi il 22 maggio 2019 a Il Dolomiti: “Che io non prendo uno stipendio, ma sono parlamentare, quindi, toh (e il gesto, ancora più eloquente, dell’ombrello). Lui ha 10.000 euro al mese e io l’immunità parlamentare, gratis”

3. Non tutti gli eletti sono uguali davanti alle istituzioni

La terza riflessione riguarda il rapporto tra Parlamento e autonomie territoriali.

La Costituzione riconosce ai parlamentari e ai consiglieri regionali e provinciali una tutela che nasce dalla stessa esigenza: garantire la libertà del mandato rappresentativo (rispettivamente agli artt.68 e 122).

Nella realtà, però, ho constatato che esistono differenze enormi.

Nel corso di questa vicenda Vittorio Sgarbi ha potuto contare sulla Giunta per le autorizzazioni, sul voto della Camera dei Deputati e sulla decisione della stessa Camera di costituirsi davanti alla Corte costituzionale per difendere la propria interpretazione delle prerogative parlamentari.

Io, invece, pur avendo agito nell’esercizio delle funzioni di controllo e sindacato ispettivo attribuite ai consiglieri provinciali, non ho ricevuto alcuna forma di tutela istituzionale.

Quando ho chiesto al Consiglio provinciale di Trento di valutare la presentazione di una memoria amicus curiae per rappresentare alla Corte il punto di vista delle autonomie territoriali, mi è stato risposto che la vicenda non riguardava direttamente le prerogative dell’assemblea provinciale.

È una risposta che continuo a considerare profondamente significativa.

Perché mostra come il Parlamento sia disposto a mobilitare i propri strumenti per difendere le prerogative dei propri membri, mentre le istituzioni autonomistiche trentine rinunciano persino a far sentire la propria voce.

Al di là dell’esito del giudizio, questa asimmetria dovrebbe interrogare chiunque abbia a cuore il futuro dell’autonomia.

Se le istituzioni territoriali non difendono le proprie prerogative quando vengono messe alla prova, il rischio è che l’autonomia resti una parola molto utilizzata nei discorsi pubblici, ma sempre meno praticata quando occorre esercitarla concretamente.

Ora la parola passa alla Corte

Fatte queste riflessioni di ordine politico posso dire che la nostra parte l’abbiamo fatta e per questo non posso che ringraziare l’avvocata Rosa Rizzi  per la straordinaria disponibilità, la competenza e la generosità con cui in questi anni ha accompagnato non soltanto questa vicenda, ma numerose battaglie di civiltà democratica e di difesa dello Stato di diritto.

Abbiamo portato davanti alla Corte costituzionale questioni che riguardano la qualità della democrazia, il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato, la tutela dell’attività di controllo degli eletti e i limiti entro cui può operare l’immunità parlamentare.

Per quanto mi riguarda, ho sempre ritenuto che difendere la mia dignità personale significasse anche difendere l’onorabilità delle istituzioni che rappresentavo. L’ho fatto spesso in solitudine, mentre molti preferivano voltarsi dall’altra parte o adeguarsi ai rapporti di forza esistenti.

Ora spetta alla Corte costituzionale pronunciarsi.

Qualunque sarà l’esito finale, resta la convinzione di aver fatto tutto ciò che era possibile fare per affermare un principio semplice ma essenziale: nessuna prerogativa istituzionale può trasformarsi in un privilegio personale e nessuna democrazia può funzionare correttamente se chi esercita il controllo sulle istituzioni viene lasciato solo.

Lascia un commento