Contro l’arroganza del potere: il caso Sgarbi-Marini arriva davanti alla Corte costituzionale

Il 27 maggio scorso la Corte costituzionale ha pubblicato l’agenda dei lavori dell’8, 9 e 10 giugno. Per quanto mi riguarda, si avvicina così un passaggio importante di una vicenda iniziata ormai sette anni fa, quando Vittorio Sgarbi reagì con una serie di insulti pubblici alle critiche che avevo formulato, nell’esercizio delle mie funzioni di consigliere provinciale, sulla sua nomina alla presidenza del Mart.

Lunedì 8 giugno la Corte si riunirà in Camera di Consiglio per decidere sull’ammissibilità del mio intervento ad adiuvandum, depositato il 23 febbraio scorso e predisposto dall’avvocata Rosa Rizzi.

Mercoledì 10 giugno si svolgerà invece l’udienza sul conflitto di attribuzione 3/2025 tra la Corte d’Appello di Ancona e la Camera dei Deputati, il cui giudice relatore è la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi. Qualora il mio intervento venga ammesso, sarò rappresentato dall’avvocata Rosa Rizzi, mentre la Camera dei Deputati sarà assistita da tre avvocati: Gaetano Pelella, Marco Cerase e Maria Teresa Losasso.

Sono perfettamente consapevole della sproporzione delle forze in campo.

Quando un cittadino si trova a confrontarsi con i poteri dello Stato, il terreno è inevitabilmente in salita. Eppure ritengo che esistano momenti nei quali difendere i propri diritti non sia soltanto una scelta personale, ma un dovere civile e istituzionale. Soprattutto quando la questione riguarda il rapporto tra libertà di mandato, corretto esercizio delle funzioni pubbliche e limiti del potere.

Per questo motivo ho deciso di portare fino in fondo questa vicenda.

Perché ho chiesto di intervenire nel giudizio costituzionale

L’intervento ad adiuvandum nasce da una constatazione molto semplice.

L’oggetto del conflitto riguarda formalmente la Camera dei Deputati e la Corte d’Appello di Ancona. Tuttavia, la deliberazione parlamentare contestata produce effetti diretti e immediati sulla mia posizione giuridica.

Se la deliberazione della Camera che ha dichiarato insindacabili le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi dovesse essere ritenuta legittima, verrebbe meno la possibilità di ottenere piena tutela davanti alla magistratura ordinaria per fatti che il Tribunale di Macerata aveva già riconosciuto come lesivi della mia dignità e reputazione.

Per questa ragione la memoria predisposta dall’avvocata Rosa Rizzi ha evidenziato come il mio non sia un interesse generico o riflesso, ma una posizione direttamente coinvolta dall’esito del giudizio costituzionale.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte affermato che l’intervento di soggetti terzi è ammissibile quando la decisione è destinata a incidere in modo immediato e diretto sulla loro sfera giuridica e sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio.

Nel caso di specie ciò appare evidente: il procedimento civile è sospeso proprio in attesa della decisione della Consulta e soltanto dopo la definizione del conflitto potrò continuare a far valere le mie ragioni davanti alla magistratura ordinaria.

Nella memoria integrativa depositata il 20 maggio scorso è stato inoltre evidenziato che il mio intervento è finalizzato esclusivamente a fornire alla Corte elementi utili alla corretta ricostruzione del contesto fattuale e istituzionale nel quale la deliberazione parlamentare è stata adottata, senza alcuna interferenza con le prerogative costituzionali della Camera dei Deputati.

Il contributo della Commissione di Venezia

Nel mio intervento ho ritenuto importante richiamare anche il contributo della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio conosciuta come Commissione di Venezia, uno dei principali organismi internazionali di riferimento in materia di Stato di diritto e funzionamento delle istituzioni democratiche.

La Commissione ha elaborato negli anni una serie di principi e garanzie minime affinché l’immunità parlamentare non si trasformi in un privilegio personale, ma resti uno strumento funzionale alla tutela della libertà del mandato parlamentare (vedasi “Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: a Checklist” – paragrafi nn. 147-151).

Il punto centrale è molto semplice: l’immunità serve a proteggere il Parlamento, non il parlamentare.

Per questo motivo la Commissione di Venezia raccomanda che le decisioni in materia di immunità siano assunte attraverso procedure imparziali, fondate su una verifica oggettiva dei fatti, sul contraddittorio tra le parti e sulla rigorosa verifica dell’esistenza di un collegamento tra le dichiarazioni contestate e l’effettivo esercizio delle funzioni parlamentari.

L’immunità, secondo questi principi, rappresenta un’eccezione e non una regola. Non può essere estesa a comportamenti privati, a dichiarazioni prive di collegamento con l’attività parlamentare o a condotte che nulla hanno a che vedere con l’esercizio del mandato elettivo.

A mio avviso questo è precisamente il nodo che la Corte costituzionale è chiamata ad affrontare.

La questione non riguarda soltanto l’interpretazione di una singola deliberazione della Camera dei Deputati. Riguarda anche il modo in cui, in futuro, verranno valutate le richieste di insindacabilità. Riguarda la necessità di garantire che tali decisioni siano assunte secondo criteri di imparzialità, proporzionalità e oggettività, evitando che una prerogativa costituzionale venga trasformata in uno strumento di protezione personale o in una forma impropria di impunità.

Nel caso che mi riguarda, la deliberazione della Camera è stata adottata senza che vi fosse alcun contraddittorio con il sottoscritto, senza un accertamento oggettivo dei fatti e senza che fosse verificato in maniera rigorosa il presupposto fondamentale richiesto dall’articolo 68 della Costituzione: l’esistenza di un effettivo nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate e l’esercizio dell’attività parlamentare.

Per questo motivo ritengo che il contributo della Commissione di Venezia possa offrire alla Corte costituzionale un importante parametro interpretativo per riaffermare il corretto equilibrio tra Parlamento, magistratura e diritti dei cittadini.

Una questione che va oltre il mio caso personale

La decisione della Corte costituzionale potrebbe contribuire a chiarire non soltanto i limiti dell’insindacabilità parlamentare, ma anche i criteri che la Giunta per le autorizzazioni e le Camere dovrebbero adottare nell’esaminare casi analoghi.

In gioco vi è il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato.

Un equilibrio che richiede certamente il rispetto delle prerogative parlamentari, ma che richiede anche di evitare che tali prerogative si trasformino in strumenti di prevaricazione nei confronti dei cittadini o di altri rappresentanti delle istituzioni.

È esattamente questo il significato che attribuisco alla vicenda.

Non si tratta semplicemente di stabilire se Vittorio Sgarbi potesse o meno rivolgere determinati insulti a un consigliere provinciale. Si tratta di stabilire se una prerogativa costituzionale nata per garantire la libertà del mandato parlamentare possa essere utilizzata per sottrarre al controllo del giudice comportamenti che nulla hanno a che vedere con l’attività parlamentare.

La solitudine nelle istituzioni dell’autonomia

Se oggi questa vicenda arriva davanti alla Corte costituzionale non è certo grazie al sostegno delle istituzioni trentine.

La difesa della dignità della funzione consiliare e dell’onorabilità delle istituzioni che rappresentavo è stata condotta sostanzialmente in solitudine, con il solo ma fondamentale supporto dell’avvocata Rosa Rizzi. In quegli anni, mentre una parte significativa del sistema politico, istituzionale e mediatico locale preferiva accreditarsi presso una figura potente e influente come Vittorio Sgarbi, pochi hanno ritenuto necessario interrogarsi sulle conseguenze che un simile atteggiamento avrebbe potuto produrre sulle prerogative dei rappresentanti eletti e sulla qualità della nostra autonomia.

Non è un caso che, quando la Corte d’Appello di Ancona ha deciso di sollevare il conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei Deputati, quest’ultima abbia immediatamente scelto di difendere le proprie prerogative davanti alla Corte costituzionale, mentre il Consiglio provinciale di Trento ha preferito non utilizzare neppure lo strumento della memoria amicus curiae per rappresentare il punto di vista delle autonomie territoriali e della funzione consiliare.

È forse questa la riflessione più amara che emerge dall’intera vicenda. Non la sproporzione tra un singolo cittadino e i poteri dello Stato, che in una democrazia può sempre verificarsi, ma la rinuncia delle istituzioni autonome a difendere se stesse quando vengono messe alla prova.

Qualunque sarà la decisione della Corte costituzionale, rimane la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era possibile per difendere non soltanto la mia dignità personale, ma anche il principio secondo cui nessun potere, per quanto influente, dovrebbe poter intimidire chi esercita legittimamente una funzione pubblica nell’interesse della collettività.

Ora la parola passa alla Corte costituzionale.

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