Domenica 26 settembre i trentini saranno chiamati alle urne per esprimersi rispetto alla trasformazione del territorio agricolo provinciale in distretto biologico. La politica ha interferito pesantemente con la convocazione di questo referendum propositivo, e non tanto e non solo per l’emergenza Covid, quanto piuttosto per l’atavica volontà di sabotare il diritto dei cittadini a partecipare alle decisioni che li riguardano.
Volete la prova? Nella penultima sessione di Consiglio il M5S aveva ottenuto l’approvazione di un ordine del giorno che avrebbe portato alla distribuzione di un’informativa neutrale sui contenuti del quesito referendario all’interno del periodico provinciale “Cronache”, rendendola disponibile nei Comuni e nelle sedi istituzionali al fine di assicurare un livello minimo di accessibilità all’informazione istituzionale a beneficio dei nostri concittadini. Questo risultato era già un compromesso perché nella versione iniziale della proposta il M5S aveva chiesto che l’opuscolo fosse distribuito a tutti gli elettori e riportasse anche le posizioni dei favorevoli e dei contrari in conformità con le raccomandazioni della Commissione di Venezia e così come avviene nei Paesi civili in caso di referendum. Considerato che si partiva dallo zero assoluto, ritenevamo comunque la soluzione prospettata un primo passo nella direzione dell’informazione dovuta alla cittadinanza dagli organi amministrativi.
Purtroppo ci eravamo illusi. Un sistema costruito sull’opacità e sull’autoreferenzialità non può sopportare trasparenza e coinvolgimento. E così neanche il tempo di approvare l’ordine del giorno che scattava il contrordine. Il presidente del Consiglio provinciale correva a raccontare che essendo il referendum provinciale previsto per l’autunno, il periodico “Cronache” non sarebbe stato in grado di produrre l’informazione sul referendum per tempo, indi per cui l’ordine del giorno veniva approvato più come dichiarazione di intenti che come atto efficace dotato di conseguenze reali. Per capire la serietà dell’argomentazione proposta dal presidente Kaswalder diciamo solo che eravamo a più di 2 mesi e mezzo dalla prima data utile per il voto. Quando una cosa non si vuole fare le scuse per non farla si trovano sempre, insomma.
Peccato. Avrebbe potuto essere un passo importante verso la realizzazione di un sistema più democratico e consapevole nella nostra Provincia. Un sistema nel quale i cittadini sarebbero stati maggiormente responsabilizzati a esprimersi su temi importanti per la loro vita e per il territorio che li circonda invece di accontentarsi di essere trattati come semplici sudditi chiamati a eleggere rappresentanti che poi decidono qualsiasi cosa per loro invece che con loro.
La verità è questa: il sistema politico, quasi senza distinzioni non vuole assolutamente che i cittadini possano partecipare al governo del territorio, anche nelle forme più limitate previste dalla Legge da quando siamo una Repubblica. Il terrore che li anima è tale che persino le più piccole aperture democratiche vengono subito soffocate alla nascita. La chiamano Democrazia ma la intendono come un’oligarchia dominata da ottimati, col non trascurabile particolare che la maggior parte degli individui coinvolti di ottimo non hanno proprio niente.
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Segue il testo integrale della proposta di ordine del giorno n.505/94/XVI del 29 giugno 2021 collegata al Disegno di legge n. 94/XVI: “Modificazioni della legge provinciale sull’agricoltura 2003, in materia di promozione dell’agricoltura biologica e di sostegno all’economia agricola, e della legge provinciale sull’agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001”, Approvato il 20 luglio 2021 con emendamento concordato il 1° luglio 2021 con l’assessora Zanotelli e il presidente Kaswalder e convertito nell’ordine del giorno n.365/XVI
Opuscolo informativo sul quesito referendario e sul quadro normativo di riferimento e recepimento del Codice di buona condotta sui referendum della Commissione di Venezia
in data 17 marzo 2020 venivano depositate numero 12.848 firme a sostegno della richiesta di referendum propositivo relativo alla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia autonoma di Trento, che era stata a sua volta depositata presso il Consiglio provinciale in data 26 luglio 2019. In conseguenza di ciò, in data 7 agosto 2019 veniva istituita un’apposita commissione referendaria provinciale;
in data 9 novembre 2020 la giunta provinciale cercava di rinviare il referendum propositivo per la costituzione del distretto biologico trentino inserendo una apposita disposizione nella Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021 (ddl 74/XVI) ma l’articolo veniva successivamente stralciato perché giudicato inammissibile;
in data 15 gennaio 2021, con propria ordinanza, il presidente della Provincia sospendeva le procedure per l’indizione di referendum propositivo per la costituzione del distretto biologico trentino fino alla data del 20 aprile 2021 (ordinanza n.63);
in data 12 marzo 2021, a seguito del ricorso del comitato promotore del referendum sul distretto biologico trentino, il T.A.R. di Trento annullava la parte dell’ordinanza n.63 riguardante la procedura referendaria (sentenza n.36/2021). Con l’annullamento dell’ordinanza n.63 nella parte riguardante la procedura referendaria, si sottolinea come i giudici abbiano ribadito che il voto elettorale e il voto referendario siano da mettere sullo stesso piano e che pertanto un rinvio della consultazione sine die non fosse possibile e andasse stabilita una data precisa di svolgimento della stessa;
in data 9 aprile 2021, su proposta dell’assessora all’agricoltura Zanotelli la Giunta provinciale approvava il disegno di legge in materia di promozione dell’agricoltura biologica (delibera giuntale n.573);
ancora in data 9 apr 2021, con propria ordinanza il presidente della Provincia fissava la data del referendum sul distretto biologico trentino tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, preferibilmente il 26 settembre (ordinanza n.70);
in data 14 aprile 2021 veniva presentato al Consiglio provinciale il disegno di legge di iniziativa giuntale n.94/XVI “Modificazioni della legge provinciale sull’agricoltura 2003 in materia di promozione dell’agricoltura biologica”;
è pacifico che il disegno di legge n.94 e la conseguente approvazione incidono sulla situazione normativa esistente dalla data di avvio della procedura referendaria e fino al termine ultimo entro il quale si sarebbe dovuta svolgere la consultazione popolare ovvero domenica 30 maggio;
in ragione dell’approvazione del disegno di legge n.94 il quadro normativo generale in materia di agricoltura biologica muterà radicalmente ed è dunque necessario informare i cittadini delle variazione occorse nel periodo di rinvio per ragioni straordinarie della consultazione referendaria rispetto a quanto previsto dalla legge;
la Corte Costituzionale, con la sentenza n.379/2004, ha stabilito che gli istituti di partecipazione “non sono certo finalizzati ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l’attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche”. È’ evidente che i cittadini per poter esercitare i poteri costituzionalmente garantiti devono essere messi nella condizione di agire tramite la messa a loro disposizione di informazioni necessarie, adeguate e puntuali;
come puntualmente richiamato nel voto 3/XVI “Affinché il Governo e il Parlamento italiano adottino tutte le iniziative di competenza allo scopo di ratificare il protocollo addizionale alla Carta europea dell’Autonomia Locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali” approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 18 settembre 2019 e rivolto a Governo e Parlamento, tutti i cittadini europei, indipendentemente dallo Stato in cui risiedono, si considerano anzitutto cittadini di un ente locale, di cui hanno eletto gli organi di governo. Città e regioni sono dunque avamposto della democrazia;
il riconoscimento della democrazia locale da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa ha condotto all’adozione, nel 1985, della Carta europea dell’autonomia locale. Il testo sancisce il ruolo delle collettività in quanto primo livello in cui è esercitata la democrazia ed è diventato il trattato internazionale di riferimento in questo campo;
la Carta è considerata la pietra angolare dell’edificio democratico poiché stabilisce le norme destinate a tutelare i diritti degli enti locali e impone agli Stati che l’hanno ratificata il rispetto di un certo numero di condizioni, principi e pratiche;
la Carta è stata aperta alla firma il 15 ottobre 1985 ed è entrata in vigore il 1° settembre 1988. La Carta è stata ratificata dal Governo italiano l’11 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 1991) ed è entrata in vigore per l’Italia in data 1 settembre 1990. L’11 maggio 1990, in occasione del deposito dello strumento di ratifica, il governo italiano depositava la seguente dichiarazione: «Con riferimento alle disposizioni dell’art. 12, comma 2 della Carta europea dell’autonomia locale, la Repubblica italiana si considera vincolata dalla Carta nella sua integralità»;
la Carta prescrive che il principio dell’autonomia locale sia inserito nella legislazione o nella Costituzione degli Stati, al fine di garantirne l’effettiva applicazione. Sancisce inoltre i principi del funzionamento democratico delle collettività territoriali;
lo stesso Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige all’articolo 47 riconosce che le leggi sulla forma di governo, inclusa la legge che disciplina l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo, debbano essere scritte in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali;
il Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE N° 207) la cui legge di ratifica sta per essere approvata in Parlamento aggiunge una nuova dimensione alla Carta (STE n° 122) prevedendo di garantire in uno strumento giuridico internazionale il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale. Il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale rappresenta il diritto di cercare di determinare o di influenzare l’esercizio delle competenze e responsabilità dell’autorità locale. Le parti contraenti a questo Protocollo sono invitate ad adottare provvedimenti giuridici e altre misure necessarie per facilitare l’esercizio di tale diritto e renderlo effettivo. Il Protocollo richiede inoltre che siano prese le misure necessarie per garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell’esercizio dell’autonomia e delle responsabilità delle collettività locali;
la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, conosciuta come Commissione di Venezia, è un organo consultivo del Consiglio d’Europa che svolge un ruolo chiave nell’attività di assistenza giuridica per tutti quegli Stati impegnati nell’adozione o nella revisione di costituzioni e leggi in linea con gli standard del patrimonio costituzionale europeo. Essa è composta da “esperti indipendenti di fama internazionale per la loro esperienza nelle istituzioni democratiche o per il loro contributo allo sviluppo del diritto e della scienza politica” (art.2 dello Statuto) (Venice Commission, Council of Europe);
nel corso della 70a sessione plenaria (Venezia, 16-17 Marzo 2007) la Commissione di Venezia ha adottato il Codice di buona condotta sui referendum, il quale, tra le altre cose, prevede la predisposizione di materiale al fine di informare il cittadino circa i procedimenti referendari e i relativi quesiti da sottoporre a voto popolare. A questo proposito, all’interno delle Linee guida sulla realizzazione dei referendum del Codice, adottate dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 68a sessione plenaria (Venezia, 13-14 ottobre 2006), al punto 3.1. si afferma quanto segue:
1. Le autorità devono fornire informazioni obiettive. Ciò comporta che debba essere messo a disposizione degli elettori con sufficiente anticipo il testo sottoposto a referendum ed un rapporto esplicativo o del materiale imparziale da parte dei sostenitori e degli oppositori della proposta. Le procedure riguardanti il testo, il rapporto ed il materiale sono le seguenti:
i. devono essere pubblicati sulla gazzetta ufficiale largamente in anticipo rispetto alla data del voto;
ii. devono essere inviati direttamente ai cittadini e ricevuti sufficientemente in anticipo rispetto alla data del voto;
iii. la relazione esplicativa deve fornire una presentazione imparziale non soltanto del punto di vista delle autorità esecutive e legislative o delle persone che condividono la loro opinione, ma anche di quelle opposte.
nella relazione illustrativa del Codice, si specifica quanto segue:
“[…] Gli elettori devono essere in grado di informarsi, con sufficiente anticipo, sia in merito al testo sottoposto a votazione, sia – soprattutto – di una spiegazione dettagliata in merito (punto I.3.1.d):
la migliore soluzione per le autorità è quella di fornire agli elettori una relazione esplicativa che esponga non soltanto il loro punto di vista o quello delle persone che lo condividono, ma anche del parere opposto, in maniera equilibrata; – un’altra possibilità è che le autorità inviino agli elettori del materiale informativo equilibrato sia dei sostenitori che degli oppositori della proposta – composto, mutatis mutandis, agli indirizzi elettorali dei candidati, da mettere a disposizione dei cittadini prima di alcune elezioni.
14. Sia il testo che la relazione esplicativa o il materiale equilibrato della campagna, devono essere inviati direttamente ai cittadini sufficientemente in anticipo prima del voto (almeno due settimane prima).”;
la Commissione di Venezia si esprimeva sul disegno di legge di iniziativa popolare 1/XV con il Parere del 23 giugno 2015 CDL-AD(2015)009 Nr. 797 / 2014 e sul punto riguardante l’informazione dei cittadini sul quesito referendario e sulle diverse posizioni ed opinioni assunte dalla parte favorevole e dalla parte contraria, affermava quanto segue:
“Art. 30 – Informazioni. Secondo il Codice di buona condotta, (31) è opportuno che le autorità preparino una relazione esplicativa che fornisca una presentazione equilibrata non solo del punto di vista del potere esecutivo e potere legislativo o delle persone che condividono il loro punto di vista, ma anche del punto di vista opposto. L’art. 30 dovrebbe essere considerato come l’applicazione della presente raccomandazione.”;
in base a quanto sopra riportato, in occasione del referendum propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento ammesso dalla Commissione per il referendum istituita presso il Consiglio provinciale con decisione di data 28 aprile 2020 (deliberazione n. 2) e trasmesso al Presidente della Provincia che si svolverà tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 sarebbe opportuno produrre un opuscolo informativo in forma cartacea contenente i due e contrapposti punti di vista circa il quesito referendario nonché le modifiche normative realizzate nel periodo di rinvio forzato della consultazione referendaria;
in data 02 marzo 2020 il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol approvava la proposta di voto 5/XVI, la quale disponeva di fare voto al al Governo e al Parlamento italiano affinché predisponessero un opuscolo informativo in versione digitale in occasione del referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari che risultava indetto per la data del 29 marzo 2020. Riguardo alla medesima consultazione referendaria disponeva inoltre di fare voti a Governo e Parlamento in merito alla ricezione delle raccomandazioni della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio d’Europa contenute nel Codice di buona condotta in materia di referendum prendendo a modello le disposizioni vigenti nella Confederazione Elvetica, nello Stato della California e dell’Oregon, richiamate nelle premesse e quelle previste dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 dicembre 2018, n. 22 “Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica”;
nell’opuscolo informativo sarebbe auspicabile che uno spazio fosse dedicato alla posizione dei promotori del referendum e dei loro sostenitori, le posizioni contrarie, la posizione eventualmente assunta dai gruppi consiliari e dalla Giunta provinciale. Nel documento da distribuire alla cittadinanza sarebbe inoltre opportuno che fosse rappresentata una sintesi della conferenza di informazione “L’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nell’agricoltura trentina” che si è svolta presso il Consiglio provinciale il 29 marzo 2021 nonché la posizione del comitato che ha promosso il referendum;
tutto ciò premesso il Consiglio provincia impegna la Giunta
- a predisporre, in occasione del referendum propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento che si svolgerà tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, un opuscolo informativo contenente (1) una descrizione neutrale ed imparziale del quesito referendario e del nuovo quadro normativo di riferimento conseguente all’approvazione del disegno di legge 94/XVI (2) gli esiti della conferenza di informazione svolta il 29 marzo 2021 sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nell’agricoltura trentina nonché (3) le posizioni delle forze politiche consiliari e dei soggetti promotori del referendum rispetto alle ragioni del sì e del no del quesito;
- a recepire le raccomandazioni della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio d’Europa contenute nel Codice di Buona Condotta in materia di referendum e confermate nel parere 717/2014 nella predisposizione e nella distribuzione dell’opuscolo prendendo a modello le prassi vigenti nella Confederazione Elvetica, nello Stato della California e dell’Oregon, richiamate nel voto regionale 5/XVI citato nelle premesse e quelle previste dal Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige e dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 dicembre 2018, n. 22 “Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica”; (IL DISPOSITIVO è STATO SOSTITUITO DAL SEGUENTE EMENDAMENTO)

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2 Replies to “Referendum biologico trentino: approvato ordine del giorno per informare i cittadini… ma hanno già deciso di non attuarlo!”