Basta referendum ostaggio dei Comuni. Grazie al M5S la commissione per stabilirne l’ammissibilità diventa provinciale

Il 10 dicembre il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato un emendamento molto importante per il buon funzionamento delle procedure referendarie nei Comuni della Provincia Autonoma di Trento. Ad assicurare la valutazione dell’ammissibilità dei referendum comunali non sarà più una commissione ad hoc nominata dall’amministrazione comunale ma una commissione provinciale, caratterizzata da terzietà e autonomia di giudizio rispetto alla legge. Come al solito per avanzare sul terreno della democrazia abbiamo dovuto lottare con le unghie e con i denti ma ce l’abbiamo fatta.

Negli ultimi anni le bocciature e i ritardi nella valutazione della regolarità dei quesiti referendari presentati a livello comunale sono state numerose. Nella quasi totalità dei casi le richieste dei cittadini di svolgere consultazioni sugli affari pubblici che li riguardano sono state mandate al mittente oppure se ne è rinviata alle calende greche la valutazione per rendere poi inutile il referendum. 

Nel mio intervento in aula ho menzionato tre esempi emblematici degli ostacoli all’esercizio dei diritti referendari legati alla scarsa funzionalità delle commissioni nominate a livello comunale: (1) il caso del comune di Ledro, in cui i proponenti dei quesiti referendari volti a salvaguardare la piana di Bezzecca, pur avendoli presentati nell’ottobre del 2017 dovettero rivolgersi al tribunale ordinario di Rovereto per vedere riconosciuto il diritto a promuovere referendum; (2) il caso di Fiavè dove i garanti per il referendum furono nominati solo tre mesi dopo la richiesta di referendum per fermare il trasferimento della sede municipale e conclusero il lavoro di valutazione 2 mesi dopo. SI finì col votare nel mese di novembre e l’esito non fu tenuto in considerazione dal sindaco; (3) il caso di Nago Torbole dove il comitato dei garanti fu nominato al costo di ben 9.000 euro per la valutazione del quesito che chiedeva se i cittadini volessero mantenere libero, verde e pubblico senza costruzioni il Parco Pavese e che a conclusione dell’iter non fu ammesso (qui i verbali) + (aggiornamento al 24/3/2022 sentenza Corte dei Conti 82/2021).

Come si vede, con le commissioni comunali le procedure referendarie trovavano spesso impedimenti di ogni tipo. Criticità che speriamo superate grazie all’emendamento che abbiamo proposto e fatto approvare. Una commissione provinciale formata da persone autorevoli dovrebbe infatti essere molto meno suscettibile alle pressioni provenienti dai Comuni per non tenere o rallentare i referendum.

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L’emendamento al disegno di legge 12/XVI (Collegata alla legge di stabilità regionale 2020) approvato introduce un nuovo articolo nel Codice degli Enti Locali del TAA (qui la versione finale della legge regionale):

“Articolo 16bis (Valutazione dell’ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento)

1. Nei comuni della provincia di Trento la legittimità e la regolarità e quindi l’ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta da tre membri. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 200 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 150 euro.

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio delle Autonomie, previa intesa tra il Consiglio delle autonomie, il rettore dell’università degli Studi di Trento, i presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario generale del Consiglio delle Autonomie, di un membro effettivo e di un membro supplente nell’ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dal rettore e dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto.

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. Il presidente della commissione per i procedimenti referendari e il suo sostituto sono scelti per sorteggio. Il presidente convoca e dirige le sedute. La commissione delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali. 

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

6. Fino alla nomina della commissione, l’ammissibilità dei referendum popolari è valutata dall’organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale”;

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Qui il video del mio intervento in Aula:

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Qui l’immagine del subemendamento 4337 all’emendamento 4223/71 che è stato approvato:

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