Democrazia? No grazie. Ai nostri politici in carriera importa di comandare e qualsiasi proposta per dar voce ai cittadini è da loro vista come una minaccia all’unica cosa alla quale tengono davvero: il potere.
Il 17 giugno scorso è stata discussa la proposta per impegnare la Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di competenza al fine di predisporre un sistema di raccolta elettronica delle sottoscrizioni, compresi i servizi di hosting e il software, che consenta il caricamento delle sottoscrizioni raccolte per via elettronica o su carta per promuovere iniziative popolari, referendum e per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale disciplinata dal codice degli enti locali del Trentino-Alto Adige.
Nonostante le argomentazioni e il richiamo alla recente sentenza del Comitato dei Diritti Umani dell’ONU per sostenere la necessità di tutelare i diritti politici e in particolare il diritto a promuovere referendum, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha deciso di rigettare la proposta di ordine del giorno presentata dal M5S. Il parere espresso dalla Giunta è stato negativo e non è stato accompagnato da nessuna motivazione.
Lo Statuto di autonomia, all’articolo 4, stabilisce che la Regione esercita le proprie funzioni e ha potestà di emanare norme legislative in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. La norma è chiara ma evidentemente non deve essere stata compresa dai consiglieri regionali visto che hanno fatto orecchie da mercante alle richieste esplicitate nella recente sentenza emanata ai sensi del Patto internazionale sui diritti civili e politici ratificato dall’Italia nel secolo scorso.
Le proposta di ordine del giorno che convertiva una mozione depositata nelle settimane precedenti e tutte le proposte emendative per introdurre nel Codice degli Enti Locali la possibilità di raccogliere le sottoscrizioni per i referendum comunali sono state inesorabilmente bocciate. Zero le motivazioni. Zero la volontà di ascolto. Lo sconforto è tanto ma la voglia di proseguire la battaglia per la salvaguardia dei diritti politici (fermi all’Ottocento) e per la promozione della partecipazione popolare va avanti.
Di seguito gli interventi in discussione generale e di presentazione delle proposte e il testo integrale della proposta di ordine del giorno:
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Proposta di ordine del giorno n. 1/23/XVI* – Consiglio regionale Trentino-Alto Adige
Collegata al Disegno di legge n. 23/XVI “Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali”
* (ex MOZIONE N. 11 del 1° giugno 2020 – per impegnare la Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di competenza al fine di predisporre un sistema di raccolta elettronica delle sottoscrizioni, compresi i servizi di hosting e il software, che consenta il caricamento delle sottoscrizioni raccolte per via elettronica o su carta per promuovere iniziative popolari, referendum e per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale disciplinata dal codice degli enti locali del Trentino-Alto Adige)
La raccolta di firme è un istituto attraverso il quale un gruppo di cittadini può raccogliere firme autografe per presentare petizioni, iniziative popolari, referendum o liste per poter prendere parte a un processo elettorale. È uno degli strumenti operativi per attuare i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 21) e per rendere effettiva la partecipazione popolare alla vita pubblica del Paese. La raccolta firme consente dunque di attuare il diritto di partecipare al governo del proprio Paese e di partecipare agli affari delle collettività locali, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti;
a livello regionale la raccolta firme è prevista dall’art. 235 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2) per la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e dev’essere sottoscritta da un numero minimo di elettori che varia secondo il numero di abitanti del comune di riferimento. L’istituto della raccolta firme è previsto inoltre dall’art. 4 (Statuto comunale) in caso di richiesta di referendum confermativo per le modifiche apportate allo statuto comunale, dall’art. 15 (Referendum popolare) nel caso di referendum popolare riguardante materie di competenza comunale e dall’art. 24 (Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare) nel caso di domanda di fusione o di aggregazione di comuni;
per quanto attiene la raccolta delle firme nel caso di referendum nazionale, è indispensabile ricordare la vicenda che ha visto coinvolto il nostro Paese portando all’adozione da parte del Comitato dei Diritti umani dell’Onu delle “Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol concerning communication No. 2656/2015”) a seguito del ricorso presentato da due cittadini italiani, Mario Staderini e Michele De Lucia, che avevano presentato in Cassazione, nel 2013, l’iniziale richiesta per lo svolgimento di 6 referendum relativi all’abrogazione di leggi sull’immigrazione, la droga, il divorzio breve e il finanziamento pubblico ai partiti e alla chiesa, senza riuscire però a raccogliere le 500.000 firme richieste proprio a causa dei numerosi ostacoli burocratici e normativi;
il Comitato nel caso di specie ha ritenuto che gli obblighi imposti dall’Italia per la raccolta delle firme (obbligo di raccogliere le firme in presenza di funzionari pubblici o rappresentanti eletti) costituissero una restrizione irragionevole dei diritti con conseguente violazione dell’articolo 25, a) del Patto Internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) che prevede che “Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all’articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: (a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti”;
il Comitato ha ritenuto altresì che lo Stato italiano abbia violato l’articolo 2, paragrafo 3) del PIDCP che specifica che:
“Ciascuno degli Stati parti del Patto s’impegna a: a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; b) Garantire che l’autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell’ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria; c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi”;
il Comitato ha quindi raccomandato all’Italia di rivedere la normativa statale sugli istituti di partecipazione popolare al fine di garantire che non siano previste restrizioni irragionevoli alla partecipazione dei cittadini. In particolare ha suggerito all’Italia di rendere agevole per i promotori dei referendum l’autenticazione delle firme e quindi consentire la raccolta elettronica delle firme e la raccolta delle firme in luoghi dove sia possibile raggiungere i cittadini e di assicurare che la popolazione sia adeguatamente informata sulle iniziative e sulle possibilità di partecipazione;
inoltre, il Comitato ha sottolineato che ulteriori strumenti di democrazia diretta possono essere introdotti anche a livello locale. Tali strumenti non sono menzionati nel dettaglio ma il riferimento è evidentemente all’art. 123 della Costituzione dove è previsto che ciascun statuto regionale “regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione” e alle leggi statali e regionali che disciplinano tali diritti all’interno degli enti locali. A tale riguardo, affinché si abbia una piena attuazione dei rimedi volti a tutelare il diritto effettivo al referendum così come auspicato dal Comitato, è pacifico ritenere che, laddove vi siano degli strumenti referendari che dispongano le stesse o analoghe misure di autenticazione delle sottoscrizioni di quelle statali, com’è per esempio nel caso delle Regioni o delle Province Autonome, sia necessario che anche queste vengano adeguate alle Osservazioni del Comitato;
il Regolamento UE 2019/788 del 17 aprile 2019 riguardante l’iniziativa dei cittadini europei stabilisce la procedura per le iniziative dei cittadini europei che vogliono invitare la Commissione a presentare una proposta su materie in merito alle quali essi ritengano fondamentale un atto giuridico dell’UE ai fini dell’attuazione dei trattati;
nel predetto Regolamento al punto 21 delle premesse si specifica che:
“21. Al fine di rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione dovrebbe creare e gestire un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno. Tale sistema dovrebbe essere messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori e dovrebbe comprendere le necessarie caratteristiche tecniche che rendano possibile la raccolta elettronica, compresi servizi di hosting e il software, nonché caratteristiche di accessibilità per garantire che i cittadini con disabilità possano fornire sostegno alle iniziative”;
nei successivi punti 22 e 23 si esplica la procedura per agevolare il passaggio ad un sistema elettronico centralizzato di raccolta firme:
“22. I cittadini dovrebbero avere la possibilità di sostenere iniziative per via elettronica o su carta fornendo soltanto i dati personali di cui all’allegato III del presente regolamento… […] È opportuno che i cittadini che utilizzano il sistema centrale di raccolta elettronica per l’iniziativa dei cittadini europei possano sostenere un’iniziativa online attraverso strumenti di identificazione elettronica e di firma elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) … […];
23. Nell’ottica di agevolare il passaggio a un nuovo sistema centrale di raccolta elettronica, un gruppo di organizzatori dovrebbe continuare ad avere la possibilità di sviluppare i propri sistemi per la raccolta elettronica e di raccogliere le dichiarazioni di sostegno attraverso tale sistema per le iniziative registrate in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre 2022. … […] ”;
le modalità della procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno è contenuta nell’art. 9 del Regolamento, mentre il funzionamento del sistema centrale di raccolta elettronica è descritto nell’art. 10;
l’articolo 2, comma secondo, del Protocollo addizionale della Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (richiamato nel voto a Governo e Parlamento 3/XVI approvato il 18.09.2019 dal Consiglio regionale) sancisce che le misure per l’attuazione del diritto di partecipare includono: “incoraggiare l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la promozione e l’esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo”;
il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.), all’articolo 2 prevede che: “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”;
all’articolo 9 il CAD prevede altresì che i medesimi soggetti “favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico”;
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) è l’Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio istituita dall’art. 14 bis del CAD che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica; di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese. Inoltre, AGID sostiene l’innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali;
lo stesso articolo 7 (Diritto a servizi on-line semplici e integrati) comma 01 del CAD dispone che “chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili”;
viene stabilito quindi che chiunque ha il diritto di usufruire dei servizi delle pubbliche amministrazioni, di gestori di servizi pubblici e delle società a controllo pubblico (vedasi art. 2 co. 2) in formato digitale e integrato attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dalle PP.AA. e il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 64-bis Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione);
inoltre l’articolo 14 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali) del CAD prevede quanto segue:
“1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle Linee guida. L’AgID assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l’evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma 2.”;
alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, al fine di promuovere il processo di digitalizzazione delle iniziative popolari, in particolare per quanto attiene la raccolta elettronica delle firme che spesso si è constatato essere il principale ostacolo all’effettivo svolgimento dei diritti di partecipazione popolare, è indispensabile agire, come stabilito dall’art. 14 sopra riportato del CAD, in modo integrato attraverso il coinvolgimento non solo delle Province di Trento e Bolzano, ma anche degli enti nazionali ed internazionali competenti;
tutto ciò premesso il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale
ad adottare i provvedimenti di competenza – in collaborazione con le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’Agenzia per l’Italia Digitale, la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 14 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’articolo 2 del Protocollo addizionale della Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali e tenuto conto del Regolamento UE 2019/788 – al fine di predisporre un sistema di raccolta elettronica delle sottoscrizioni, compresi i servizi di hosting e il software, che consenta il caricamento delle sottoscrizioni raccolte per via elettronica o su carta per promuovere iniziative popolari, referendum e per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale disciplinata dal Codice degli Enti Locali del Trentino-Alto Adige;
La Casta è sempre per la raccolta cartacea :ideale per i brogli.
La Giunta Fugatti, e Walter Kaswalder, sono i migliori seguaci della democrazia borghese :
https://www.lavocedellelotte.it/2017/12/06/la-democrazia-borghese/
SUI DIRITTI DISU-MANI
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ANDIAMO D’ACCORDISSIMO!!