La trasparenza è quella cosa della quale a tanti piace parlare ma che in pochissimi praticano, in special modo se hanno ruoli di potere. Lo sa bene chi deve consultare dati o documenti e si trova di fronte muri insormontabili.
Chissà come mai le giustificazioni per non pubblicare e non consegnare informazioni che dovrebbero essere pubbliche sono sempre più forti delle leggi che invece ne imporrebbero o almeno ne consentirebbero la pubblicazione. L’accesso agli atti rimane dunque un’impresa che richiede capacità e mezzi fuori dal comune. Un po’ come raggiungere l’Everest o il K2 senza ossigeno. Solo i più dotati ce la possono fare e in ogni caso per raggiungere la vetta devono disperdere immense quantità di energia e di tempo. Risorse che come tutti sanno sono limitate e che quindi devono essere sottratte ad altre attività e impegni.
Il caso dei processi verbali delle commissioni consiliari è emblematico. Ci sono legge statali e leggi provinciali che parlano di digitalizzazione e di partecipazione democratica elettronica ma quando è il momento di arrivare al dunque, ovvero alla pubblicazione, spuntano ostacoli di ogni sorta. Anziché mettere a disposizione i processi verbali delle commissioni sul sito istituzionale del Consiglio e consentire ai cittadini (e talvolta ai consiglieri) di conoscere il contenuto della discussione sui processi normativi e sulle attività consultive arriva puntuale l’interpretazione del regolamento consiliare che ne impedisce la pubblicazione.
Il regolamento interno del Consiglio è un documento obsoleto che per una scusa o per l’altra si preferisce lasciare com’è. Figurarsi quindi se chi di dovere pensa di adeguarlo agli aggiornamenti legislativi in materia di digitalizzazione e trasparenza. Passano le legislature ma il regolamento rimane eterno e immutabile, uguale a se stesso. Non prevedendo esplicitamente la pubblicazione dei processi verbali, questi, pur essendo pubblici, non vengono pubblicati e restano tenuti sotto chiave in Consiglio nell’attesa che si apra uno squarcio nel tessuto spazio temporale e si metta a calendario la modifica del regolamento. Intanto i consiglieri provinciali e portatori di interesse continueranno a fare comunella fra loro, mentre cittadini e portatori di idee si allontanano sempre di più dalle Istituzioni, un esito del resto ampiamente desiderato e ricercato da chi li considera come un disturbo e un fastidio ai propri affari, fatti però con le risorse di tutti!
* * * * *
Segue il testo integrale dell’interrogazione 1581/XVI dell’11 giugno 2020 avente ad oggetto “Pubblicazione dei processi verbali delle sedute delle commissioni sul sito internet istituzionale del consiglio provinciale” e della relativa risposta:
L’articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione) c.1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, di seguito CAD), prevede che le pubbliche amministrazioni debbano assicurare la “disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”;
l’articolo 9 (Partecipazione democratica elettronica) del CAD prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni debbano favorire “ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.”;
emerge chiaramente dagli articoli del CAD sopracitati che le pubbliche amministrazioni debbano attivarsi per favorire non solo l’accesso, ma anche la fruibilità e quindi il libero utilizzo delle informazioni a livello digitale al fine di promuovere e migliorare la partecipazione dei cittadini e facilitare l’esercizio dei diritti di questi ultimi;
l’articolo 9 (Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici) della legge provinciale 27 luglio 2012, n.16 “Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti” richiamando proprio i principi e le parole contenuti nel CAD afferma che la Provincia “assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.”;
la lp 16/2012 richiama inoltre un altro concetto contenuto nel CAD, ovvero la partecipazione democratica dei cittadini attraverso la tecnologia dell’informazione e della comunicazione. L’art. 14 (Partecipazione ai processi democratici) prevede che:
“1. La Provincia riconosce l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali della pubblica amministrazione e la centralità dell’utente nei processi di erogazione dei servizi. La Provincia riconosce altresì il ruolo abilitante che le ICT rivestono in tali processi.
2. La Provincia promuove forme di partecipazione dei cittadini ai processi democratici di formazione delle decisioni, tenendo in particolare cura il superamento di qualsiasi barriera economica, sociale ed educativa all’esercizio di questo diritto.”;
è evidente che la pubblicazione degli atti sulle piattaforme digitali della P.A. debba intendersi come un’attuazione naturale di quanto stabilito negli articoli sopra citati, considerato anche che la legge provinciale che disciplina l’utilizzo dell’ICT risale al 2012 e perciò lo stato di adeguamento e perfezionamento di tale legge dovrebbe essere quantomeno in uno stato avanzato;
un altro atto al quale è necessario fare riferimento è la Circolare n. 2/2019 recante “Adozione di standard per la rappresentazione elettronica e l’identificazione univoca del patrimonio informativo di natura giuridica e istituzione del Forum Nazionale per l’informazione giuridica” adottata con Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 188/2019 del 17 luglio 2019. La circolare, nel definire lo scenario di riferimento al fine di individuare gli standard per la modellazione della catena informativa dei documenti giuridici, richiama i modelli del Senato della Repubblica Italiana e della Camera dei Deputati, istituzioni che hanno avviato un percorso finalizzato all’utilizzo congiunto dello standard Akoma Ntoso per la rappresentazione degli atti parlamentari e dei loro iter, così come alcune Regioni per gli atti di loro competenza. Tali scenari standard includono i processi verbali e i resoconti di commissione quali elementi essenziali dell’iter normativo;
con interrogazione n. 574/XVI “Pubblicazione dei verbali delle sedute delle commissioni consiliari sul sito istituzionale del Consiglio” dell’11 giugno 2019, l’interrogante chiedeva al Presidente del Consiglio provinciale quando avrebbe provveduto a pubblicare i verbali delle sedute delle Commissioni sul sito istituzionale del Consiglio e se, in attesa di ciò, avrebbe messo a disposizione un’area riservata per i consiglieri nella quale poter consultare detti verbali;
in data 12 agosto 2019, il Presidente del Consiglio rispondeva all’interrogazione n. 574/XVI affermando che laddove vi è la pubblicazione dei verbali (per es. Camera dei Deputati, consigli circoscrizionali di Trento e Commissioni del Comune di Trento), questa è espressamente prevista e che quindi al fine di prevedere un diverso regime di pubblicità dei verbali delle Commissioni è necessario modificare il regolamento consiliare che lo disciplina attraverso il coinvolgimento della Conferenza dei Presidenti dei gruppi. E’ tuttavia altrettanto vero che il regolamento consiliare vigenti non vieti la pubblicazione dei processi verbali;
alla luce di quanto finora esposto, si ribadisce come sia pacifico che sia il CAD, sia la legge provinciale n. 16/2012 che si richiama ai medesimi principi, mirano a favorire forme diffuse di controllo democratico sullo svolgimento delle funzioni istituzionali e una partecipazione effettiva dei cittadini garantendo l’accessibilità e la fruibilità dei documenti classificati con l’aggettivo “pubblico” come i verbali delle Commissioni consiliari;
è altrettanto indubbio che l’intento del legislatore trentino al tempo in cui fu stilato il regolamento consiliare fosse quello di rendere pubblici e quindi totalmente accessibili i processi verbali delle commissioni in un momento storico in cui internet non si era ancora affermato come strumento fondamentale di informazione e di accessibilità ai documenti istituzionali e che pertanto oggi, che questo strumento è disponibile, è fondamentale venga utilizzato al fine di divulgare documenti pubblici come stabilito nelle norme richiamate. In pratica la mancata pubblicazione dei processi verbali rappresenta una barriera che impedisce la libera fruizione di documenti che il regolamento medesimo definisce “pubblici”;
tutto ciò premesso si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere
se intenda procedere alla pubblicazione dei processi verbali delle sedute di commissione sul sito internet istituzionale del Consiglio provinciale in attuazione delle disposizioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n.16 “Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti” e del Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
se, nel caso in cui avesse una posizione ostile rispetto agli ormai consolidati principi di trasparenza che caratterizzano lo stato liberale e più in generale le democrazie mature, intenda procedere alla convocazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e porre all’ordine del giorno il tema della pubblicità dei processi verbali delle sedute di commissione al fine di colmare le lacune evidenziate nelle premesse e di aggiornare la prassi vigente alle disposizioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n.16 “Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti” e al Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
* * * * *
La risposta all’interrogazione 1581/XVI ottenuta il 9 luglio 2020:
FUGATTI, SEGNANA, BISESTI, KASWALDER, PRESTO, PRESTO, VIA, VIA TUTI I VERBALI CHE ARRIVA L’ ALEX MARINI!!!