Abbiamo ottenuto l’approvazione di un ordine del giorno col quale la giunta è impegnata a far sì che le Comunità di Valle che ancora non hanno adeguato il loro statuto per prevedere forme di partecipazione dei cittadini alla vita di tali istituzioni possano esservi coinvolti.
Molte Comunità di Valle non prevedono i referendum consultivi (Val di Fiemme e Comun General de Fascia) altre il referendum abrogativo (Valle di Sole, Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e Bersntol, Vallelaghi, Giudicarie, Val di Fiemme, Alto Garda e Ledro, Rotaliana-Königsberg, Val di Non) altre ancora non hanno un referendum confermativo per il proprio statuto (Valle di Sole, Vallelaghi, Paganella, Val di Fiemme, Valle di Cembra, Vallagarina, Comun General de Fascia, Magnifica C. Altipiani Cimbri, Rotaliana-Königsberg, Val di Non). Oltre a questo però le Comunità di Valle sono oggi enti chiusi, nei quali la partecipazione dei cittadini è ridotta al lumicino. Decidono tutto i sindaci, i quali, per quanto siano legittimati nell’amministrare le risorse pubbliche del comune nel quale sono stati eletti, sono spesso sconosciuti agli altri abitanti della Comunità nel cui nome vanno poi ad esercitare i loro incarichi. Questo stato di cose è inaccettabile, a maggior ragione perché sia la Costituzione italiana che le regole europee prevedono la partecipazione dei cittadini, sia in modo diretto sia tramite rappresentanti eletti, alla gestione degli affari delle collettività locali.
Col nostro ordine del giorno la Provincia dovrebbe contattare le Comunità e spingerle a procedere con l’aggiornamento di statuti e regolamenti, in modo da renderli più democratici e aperti ma soprattutto conformi alle leggi provinciali e regionali. L’impegno è stato assunto. Resta da vedere se sarà mantenuto o se farà la fine di un analogo ordine del giorno approvato a inizio legislatura e mai attuato dai nostri governanti.
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Proposta di ordine del giorno n.108/145/XVI del 28 giugno 2022 “Partecipazione popolare alle decisioni delle comunità”. Collegata al disegno di legge n. 145/XVI “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015”. Approvata il 29 giugno 2022 e convertita nell’ordine del giorno
La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Provinciale 2022-2024 (NADEFP), per quanto riguarda l’area strategica 7 “Per un Trentino Autonomo, con istituzioni pubbliche accessibili, qualificate e in grado di creare valore per i territori e con i territori” afferma quanto segue “L’assunto di base è che territori, persone e organizzazioni vadano accompagnati al cambiamento unitariamente, in modo che gli attori territoriali possano essere protagonisti del cambiamento secondo una logica di governance partecipata. È la responsabilità di guida e accompagnamento che l’Amministrazione provinciale da sempre si è assunta e che intende continuare a promuovere, garantendo in tal modo un livello di autonomia efficiente, in grado di rispondere ai bisogni del territorio.”;
la partecipazione condivisa è un concetto cruciale sancito e codificato nella Costituzione italiana e nei trattati e nelle convenzioni di diritto internazionale ratificate dall’Italia. A tal riguardo si citano ad esempio l’articolo 3 della Costituzione, il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976 e la Carta europea dell’Autonomia locale ratificata dal Governo italiano l’11 maggio 1990 ed è entrata in vigore per l’Italia in data 1 settembre 1990. A livello locale il diritto di partecipazione è disciplinato dalle leggi regionali e dalle leggi provinciali e recepito negli statuti degli enti locali;
è pacifico che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa e quindi anche dell’Italia. Gli enti locali del Trentino-Alto Adige non fanno eccezione, anche in virtù del fatto che è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato in modalità più vicine alle esigenze dei cittadini. La partecipazione dei cittadini, sia in modo diretto sia tramite rappresentanti eletti alla gestione degli affari delle collettività locali, non è quindi solo un concetto astratto, ma rappresenta un elemento centrale per investirli di responsabilità effettive e per perseguire un’amministrazione più efficace e rispondente ai bisogni del cittadino;
il principio di cui al precedente paragrafo è recepito dalla legge provinciale n. 3 del 2006, oggetto di modifiche con il disegno di legge in discussione. Nel caso di specie, il comma 6 dell’articolo 14 (Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità) afferma che lo statuto di ogni singola comunità prevede: a) le forme della partecipazione popolare, del referendum propositivo e confermativo, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto di quanto previsto dal capo V ter. Il comma 7 afferma invece che, per quanto non previsto dalla legge provinciale, si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni, ciò anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta. Le comunità devono quindi adeguarsi alle disposizioni relative al referendum statutario e al referendum propositivo nelle forme previste dalla legge regionale del dicembre 2014 n.11 ora contenute nel Codice degli Enti Locali agli articoli 4 (Statuto comunale) e 15 (Referendum popolare);
con riguardo alle disposizioni sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali previste dalla legge provinciale n.3 del 2006, l’ordine del giorno 9/XVI del 6 febbraio 2019 “Previsione negli statuti delle comunità trentine di strumenti di partecipazione popolare in conformità alla l.p. n. 3 del 2006” impegnava la Giunta provinciale:
(1) ad attivare un monitoraggio sulle comunità per verificare l’adeguamento dello statuto alla legge provinciale n. 3 del 2006 e alla legge regionale n. 11 del 2014 da concludersi entro un mese dall’approvazione del presente ordine del giorno;
(2) a diffidare le comunità inadempienti fissando un termine, differenziato in base al numero degli enti locali che compongono il territorio della comunità, comunque non superiore a nove mesi in considerazione del già grave ritardo, per il recepimento della legge regionale n. 11 del 2014;
(3) a dare ulteriormente dei termini per l’eventuale approvazione dei relativi regolamenti, non superiori a mesi sei, e ad esercitare in caso di inadempienza i poteri sostitutivi che l’ordinamento conferisce al Presidente della Provincia;
in attuazione del punto n.1 dell’ordine del giorno 9/XVI, con nota di data 4.4.19, prot. n. 5094, (inviata ai cons. con nota del 8/4/19, prot. n. 6667) il Presidente della Provincia ha comunicato che è stata effettuata la prevista ricognizione sugli statuti pubblicati sui siti istituzionali delle quindici comunità. Dalla ricognizione è emerso che il referendum propositivo è uniformemente applicato, ed il consultivo risulta non essere previsto solo dalla comunità della Val di Fiemme e dal Comun General de Fascia. Il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto di cui alla legge regionale n. 11 del 2014 trova disciplina in cinque comunità (Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e Bersntol, Giudicarle, Primiero, Alto Garda e Ledro) mentre quello abrogativo è previsto da sei statuti (Paganella, Primiero, Valle di Cembra, Vallagarina, Comun General de Fascia, Magnifica C. Altipiani Cimbri). Nessuna comunità prevede il referendum meramente confermativo (non relativo alle modifiche statutarie);
si riporta di seguito la tabella ricognitiva sugli statuti pubblicati sui siti istituzionali delle quindici comunità che è stata prodotta dagli uffici provinciali:
Comunità | Tipo di referendum previsto in statuto | Adeguamento alla LP 3/2006 | |||||
(ultimo aggiornamento statuto) | propositivo | confermativo | consultivo | conferma statuto | abrogrativo | ||
1 | Valle di Sole03.04.2017 | x | x | sì | |||
2 | Valsugana e Tesino09.10.2018 | x | x | x | sì | ||
3 | Alta Valsugana e Bersntol19 aprile 2016 | x | x | x | Non specificato | ||
4 | Vallelaghi13.09.2017 | x | x | Non specificato | |||
5 | Giudicarie29.06.2016 | x | x | x | sì | ||
6 | Paganella26.02.2016 | x | x | x | sì | ||
7 | Val di Fiemme06.05.2016 | x | sì | ||||
8 | Primiero03.10.2016 | x | x | x | x | sì | |
9 | Valle di Cembraagosto 2008 | x | x | x | sì | ||
10 | Alto Garda e Ledro09.06.2017 | x | x | x | sì | ||
11 | Vallagarina06.07.2017 | x | x | x | sì | ||
12 | Comun General de Fascia02.11.2017 | x | x | sì | |||
13 | Magnifica C. Altipiani Cimbri01.06.2016 | x | x | x | sì | ||
14 | Rotaliana-Königsberg30.12.2016 | x | x | sì | |||
15 | Val di Non13.06.2017 | x | x | sì |
ad oggi ai consiglieri provinciali non sono state trasmesse note in attuazione dei punti 2 e 3 del suddetto ordine del giorno e si ritiene pertanto che la situazione sia rimasta immutata rispetto alla ricognizione effettuata nella primavera del 2019. Ciò evidentemente determina un grave nocumento all’effettivo esercizio del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali nelle comunità della provincia di Trento, il quale è tutelato dall’ordinamento giuridico vigente e sancito come uno degli elementi chiave nel programma di sviluppo provinciale e nei vari aggiornamenti dei documenti di economia e finanza. Tale situazione, a distanza di quasi 6 anni dall’approvazione della legge regionale e nonostante numerosi inviti indirizzati agli organi rappresentativi delle comunità, evidenzia inadempienze che possono essere sanate solo attraverso un’efficace azione di moral suasion da parte della Provincia;
tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale
1. a vigilare sulle procedure di revisione degli statuti delle comunità affinché sia assicurato il corretto adeguamento alle previsioni derivanti dal combinato disposto dell’articolo 14, commi 6 e 7, della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla legge regionale n.11 del 2014;
2. a sollecitare gli organi delle comunità affinché siano adottati i regolamenti atti a garantire il diritto dei cittadini e delle collettività locali di partecipare alla gestione degli affari locali e alle decisioni politiche in ordine alle funzioni amministrative di competenza delle comunità ai sensi della legge provinciale n.3 del 2006 e dei relativi statuti;
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One Reply to “Più partecipazione dei cittadini all’attività delle Comunità di Valle”