Chiusure domenicali. Approvati 2 Ordini del Giorno per rendere effettiva la legge provinciale, contemperare gli interessi in gioco e coinvolgere la cittadinanza tramite referendum

Ieri il Consiglio provinciale ha approvato 2 ordini del giorno proposti dal M5S per migliorare e rendere condivisa l’applicazione della legge sul commercio (disegno di legge 58/XVI“Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali”). La giunta è stata impegnata a consultare sindacati, associazioni delle imprese del commercio e organizzazioni a difesa dei consumatori per valutare gli effetti della legge e la possibilità di sottoporre a referendum consultivo l’introduzione dell’obbligatorietà delle chiusure domenicali.

Al tempo stesso c’è l’impegno a sollecitare le Istituzioni nazionali alla definizione di una norma statale che riconosca alle Regioni un maggiore spazio di manovra nonché di una norma di attuazione che conceda maggior autonomia a livello provinciale nella disciplina delle chiusure degli esercizi commerciali.

La regolamentazione del settore del commercio trentino è materia assai spinosa. Da un lato bisogna prendere atto che esiste un complesso reticolo di interessi, tutti egualmente legittimi. Dall’altro non si può ignorare che lo Stato ha competenza esclusiva riguardo alla concorrenza. Se è giusto cercare di dare regole certe al settore, per arrivarci bisogna tener conto di tutti gli attori coinvolti e ottenere dallo Stato la competenza per poter agire, altrimenti è chiaro a tutti che le norme prodotte in sede provinciale riguardo alla concorrenza verranno subito impugnate e rese nulle.

Per intervenire sul commercio e sulla concorrenza in maniera efficace bisogna dunque tenere conto di una molteplicità di fattori senza porre il carro davanti ai buoi e senza andare alla ricerca di uno scontro che può solo vederci perdenti.

I 2 Ordini del Giorno del M5S approvati oggi vanno esattamente nella direzione di ottenere il via libera dallo Stato per la normativa provinciale contemperando i tanti interessi in gioco, ovvero il vantaggio di aperture per i consumatori, la salvaguardia dei diritti, della sfera sociale e familiare dei lavoratori, delle tradizioni e l’introduzione di forme di incentivazione per i piccoli commercianti per consentire loro di poter meglio affrontare la crisi.

Così si deve agire se chi legifera si pone nell’ottica del realismo e della serietà.

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Seguono le versioni integrali degli ordini del giorno, dei relativi emendamenti e dell’intervento in aula:
1/58/XVIIntervento presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e altri Organi (proposta convertita nell’ordine del giorno 181/XVI)
3/58/XVICostituzione di un tavolo di lavoro per valutare eventuali interventi normativi e regolamentari (proposta convertita nell’ordine del giorno 182/XVI)

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Proposta di ordine del giorno n. 1/58/XVI
(Approvata con emendamento)
“Intervento presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e altri Organi”

L’articolo 70 Cost. sancisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. L’articolo 117 Cost. prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il secondo comma, lettera e) dell’articolo 117 prevede inoltre che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza;

con il D.L. 201/2011 (Decreto cd. “Salva-Italia”) lo Stato italiano ha disposto la piena liberalizzazione dei giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali eliminando qualsiasi vincolo su questo specifico aspetto. All’esito del predetto intervento normativo e del precedente D.L. 98/2011 il nuovo comma 1, lettera d-bis), dell’art. 3 del D.L. n. 223/2006, nella versione oggi in vigore, stabilisce che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il rispetto di orari di apertura e di chiusura, dell’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;

la nuova lettera d-bis) del comma 1 del citato articolo 3 D.L. n. 223/2006, aggiunge pertanto all’elenco degli ambiti normativi, per i quali è espressamente escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, anche la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva di tutti gli esercizi e di tutte le attività commerciali come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. La norma in esame, per la sua formulazione e per il suo contenuto, non necessita di alcuna attuazione ed è quindi direttamente applicativa;

l’art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR 670/1972) stabilisce che la Regione esercita le proprie funzioni e ha potestà di emanare norme legislative “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”;

ai sensi del comma quarto, dell’art. 117 Cost, il commercio rientra tra le competenze residuali delle Regioni (vedi anche ordinanza della Corte Costituzionale 199/2006). Tuttavia la stessa Corte (sentenza 288/2010 sul giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) – Oviesse Spa vs Comune di Curno) ha anche rilevato che pertengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale;

con la sentenza n. 299 del 2012 (punto 6.1. del Considerato in diritto) la Corte Costituzionale ha tratto la conclusione «che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza». La Corte ha quindi affermato la natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza;

la Corte Costituzione, con le sentenze nn. 27/2013 (su modifiche al Codice del Commercio della Regione Toscana) e 38/2013 (giudizio su legge Provincia di Bolzano 7/2012 “Liberalizzazione dell’attività commerciale”), ha definitivamente qualificato le norme sulla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali come norme di tutela della concorrenza, in quanto tali rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e quindi abilitate a disporre costituendo un limite alla disciplina regionale;

il 13 maggio 2015 la Commissione paritetica “dei dodici” per il Trentino-Alto Adige (verbale n. 993 del 13.05.205) – basandosi sul presupposto che il testo licenziato dalla Camera dei Deputati AC 750-AR (primo firmatario Dell’Orco) in materia di orari degli esercizi commerciali avrebbe completato l’iter legislativo al Senato della Repubblica (S.1629) entro il termine della XVII Legislatura – ha approvato lo “Schema di norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di orari degli esercizi commerciali, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1978, n. 1017, in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati”;

all’art. 1 il predetto schema di norma di attuazione dello Statuto prevedeva l’inserimento dell’art. 6-bis al dPR n. 1017 del 1978, ovvero il seguente testo:
Dopo l’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 6-bis” – Le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tenendo conto delle peculiarità socio-culturali, ambientali e della attrattività turistica dei territori.
Gli esercizi di commercio al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva con facoltà di deroga oggetto di specifica disciplina provinciale”;

sullo schema di norma di attuazione il Ministero dello Sviluppo economico, il 16.09.2014 e il 03.02.2015, dava un duplice parere negativo evidenziando come la proposta fosse in contrasto con i principi nazionali vigenti in materia di libera concorrenza e come l’esclusiva competenza statale non sembrasse trovare limiti neppure nelle Regioni a Statuto speciale. La proposta avrebbe consentito l’introduzione di inammissibili limitazioni contrastanti con il principio di libera determinazione dell’orario da parte dell’esercente fissato dalla legge statale, con norme che la Corte Costituzionale aveva già in passato ritenuto riferibili alla competenza esclusiva statale in materia di concorrenza;

il 12.08.2014 anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esprimeva perplessità richiamando la giurisprudenza costituzionale e sottolineando come lo schema di norma proposto dalla Commissione paritetica avrebbe potuto presentare profili di restrittività dal punto di vista concorrenziale e che gli stessi non apparissero superati dalla specialità dello Statuto, nella misura in cui fosse suscettibile di mantenere limiti all’esercizio di attività economiche aboliti dal legislatore nazionale;

la Corte Costituzionale sviluppava più recentemente il proprio orientamento nella sentenza n. 239/2016, con la quale la stessa dichiarava l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale pugliese n. 24/2015 che incidevano sulla disciplina degli orari degli esercizi commerciali. La Corte affermava che le norme regionali sono “in contrasto con il divieto assoluto e perentorio di regolazione, disposto dallo Stato nell’ambito della sua competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» (…)”;

nella sentenza 239/2016 la Corte Costituzionale affermava tuttavia che “la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla. Nondimeno, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenze (Considerando in diritto 3.5)”;

le medesime considerazioni espresse nella sentenza 239/2016 venivano riprese nella più recente sentenza 98/2017 che giudicava negativamente la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sugli interventi in materia di orari degli esercizi commerciali. Pur nella censura delle disposizioni regionali la Corte confermava pertanto una favorevole apertura a condizione che fosse lo Stato a revisionare la normativa nazionale;

nella XVIII Legislatura sono stati presentati molteplici disegni di legge in materia di orari e aperture degli esercizi commerciali. Alla Camera dei deputati è stato avviato l’iter legislativo in ordine ai seguenti disegni di legge: C. 1 di iniziativa popolare, C.587 di iniziativa regionale (Marche) e C.457, C.470 e C.562 di iniziativa parlamentare. Il 07.02.2019 presso la commissione X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) è stata presentata una proposta di testo unificato (relatore deputato Dara) su cui si è sviluppata una nuova serie di audizioni;

in sintesi, come specificato dal relatore Dara nel febbraio del 2019, il testo riafferma il principio delle chiusure domenicali e festive. La novità più rilevante riguarda la determinazione di un massimo di 4 delle 12 festività nazionali e di un numero tra 8 e 26 domeniche in cui gli esercizi commerciali possono rimanere aperti, lasciando la scelta alle singole regioni. Questo per favorire il turismo balneare e quello montano, dato che le regioni potranno concentrare le aperture nella stagione estiva, ad esempio nei mesi tra aprile e settembre, o invernale, a seconda delle caratteristiche del proprio territorio;

nel novembre 2019 l’incarico di relatrice del testo unificato è stato assegnato alla deputata Silvestri, la quale ha fatto presente la sua intenzione di revisionare i temi e contenuti della proposta di legge alla luce del dibattito e di ciò che è emerso dal secondo ed esaustivo ciclo di audizioni svolte;

nel febbraio 2020 la relatrice ha informato la commissione di essere impegnata a predisporre una nuova proposta di testo base. I componenti della commissione hanno affermato di essere consapevoli della crisi del settore del commercio e di voler lavorare per favorire la ricerca di una soluzione in tempi brevi che consideri non solo la questione degli orari degli esercizi commerciali ma anche le esigenze dei consumatori, dei negozi di vicinato e dei piccoli esercizi, le difficoltà del commercio nei centri storici e la tutela dei lavoratori;

l’iter normativo è stato temporaneamente interrotto a causa della pandemia da Covid-19;

in considerazione dei richiamati principi costituzionali, della consolidata giurisprudenza che si è formata con una lunga serie di contenziosi risolti a sfavore delle Regioni di fronte alla Corte Costituzionale e dell’iter parlamentare dei predetti disegni di legge, appare auspicabile un’intensificazione dell’interazione della Provincia autonoma di Trento presso le competenti sedi parlamentari e governative per sollecitare il legislatore nazionale ad adottare provvedimenti per un orientamento definitivo e risolutorio sugli orari e sulle chiusure degli esercizi commerciali che permetta di trovare una giusta sintesi delle esigenze di lavoratori, consumatori e operatori di settore e che consenta alle Regioni di modulare la regolazione in funzione delle proprie peculiarità territoriali;

tutto ciò premesso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

ad attivarsi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, il Governo e il Parlamento della Legislatura XVIII, per sollecitare la ripresa dell’iter del disegno di legge C. 1 di iniziativa popolare e altri introducendo una definitiva e risolutiva disposizione legislativa statale al fine di consentire l’adozione di uno schema di norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige volto a disciplinare con maggiore autonomia la materia in ordine a orari e chiusure domenicali o festive degli esercizi e delle attività commerciali.

emendamento odg 1 legislazione statale

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Proposta di ordine del giorno n. 3/58/XVI
(Approvata con emendamento)
“Costituzione di un tavolo di lavoro per valutare eventuali interventi normativi e regolamentari”

Il riconoscimento della libertà delle imprese in ordine alla definizione di orari e giornate di apertura degli esercizi commerciali non si è affermato in maniera uniforme ed omogenea in tutti i Paesi europei;

le stesse istituzioni europee non hanno a tal riguardo un orientamento univoco. La Corte di Giustizia ad esempio ha affermato la legittimità delle normative nazionali (sentenza 61993J0418 – raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-02975) in quanto “le discipline nazionali che limitano l’apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l’espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali” e “spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario”, purché prive di effetti discriminatori ed anticoncorrenziali. Da notare come tra tali elementi nella sentenza non si considerano le regole sui giorni e sugli orari di apertura degli esercizi commerciali;

la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (2010/2109(INI)), nei punti 16 e 17, stabilisce quanto segue:

“16. sottolinea che la pianificazione del commercio al dettaglio deve fornire un quadro strutturale che permetta alle imprese di competere, rafforzare la libertà di scelta dei consumatori e consentire l’accesso a beni e servizi, in particolare nelle regioni meno accessibili o scarsamente popolate oppure in caso di mobilità ridotta dei consumatori; insiste inoltre sul ruolo sociale, culturale e ambientale svolto dai negozi e mercati locali per il rilancio delle zone rurali e dei centri urbani; esorta pertanto gli Stati membri a incoraggiare le comunità locali sostenibili promuovendo l’innovazione e la crescita delle PMI;

  1. sottolinea che le PMI costituiscono l’ossatura dell’economia europea e rivestono un ruolo unico nella creazione di posti di lavoro, in particolare nelle zone rurali, e nel favorire l’innovazione e la crescita nel settore del commercio al dettaglio nelle comunità locali in tutta l’UE”;

tra i Paesi che hanno eliminato ogni vincolo alle aperture domenicali e festive, oltre all’Italia, si segnalano la Svezia, l’Irlanda, il Portogallo. In questi Paesi si è verificata una tendenza verso regole caratterizzate da una maggiore flessibilità e libertà nelle scelte relative alle modalità di svolgimento dell’attività economica;

si segnalano invece Paesi caratterizzati da un forte impianto federalista e da un ampio utilizzo degli strumenti di democrazia diretta a livello locale come Austria, Germania e Svizzera che hanno adottato soluzioni più sfumate rispetto ad una piena liberalizzazione;

in Germania la legge federale sulle chiusure dei negozi risale al 1956 e disciplina gli orari di apertura e le aperture domenicali e festive (modificata in ultimo nel 2006), stabilisce in via generale l’apertura dei negozi nella fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato, mentre durante la domenica e i festivi gli esercizi commerciali al dettaglio devono rimanere chiusi. Sono previste alcune eccezioni per quanto riguarda i luoghi ad alta intensità di potenziali acquirenti come aeroporti, ferrovie ecc. e alcune categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nei giorni festivi. È lasciata ai Länder la possibilità di individuare criteri e condizioni per permettere fino a 40 aperture domenicali e festive in località ad elevato afflusso di turisti;

inoltre, si menzionano casi analoghi a quello tedesco delle regioni confinanti: il Cantone dei Grigioni in Svizzera e il Land del Tirolo in Austria;

in Svizzera, manca una legge federale che disciplini gli orari di apertura degli esercizi commerciali, perciò la materia è disciplinata dai singoli Cantoni, tuttavia, la legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 e ss.mm. prevede in linea generale il divieto di impiego di lavoratori subordinati dalle ore 23 del sabato alle ore 23 della domenica. Nel Cantone dei Grigioni in particolare, la legge sui giorni di riposo pubblici del 22 settembre 1985 lascia la regolamentazione degli orari di apertura alla competenza dei comuni, limitandosi a prevedere il divieto nei giorni festivi di attività rumorose o che disturbano la quiete pubblica o lo svolgimento di cerimonie religiose;

per quanto riguarda l’Austria, la legge federale del 2003 sugli orari di apertura degli esercizi commerciali lascia ampi margini di manovra ai singoli Länder, prevedendo in linea generale il divieto di apertura nei giorni festivi e di domenica, e delimita la fascia oraria di apertura dalle ore 6.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 18.00 il sabato e consentendo di adattare le disposizioni alle esigenze locali e al turismo. Il Land del Tirolo, ad esempio, per quanto riguarda le aperture domenicali, prevede che esse siano consentite in alcuni comuni a forte vocazione turistica stagionale o in località considerate “a speciale intensità turistica”;

il disegno di legge 58/XVI di iniziativa giuntale ha avuto un iter particolarmente rapido in ragione della scelta di seguire una procedura d’urgenza e di non permettere un confronto tra i rappresentanti delle tre categorie sociali potenzialmente interessate ad avere voce in capitolo: consumatori, imprese e lavoratori;

nonostante ciò, si registrano delle osservazioni che sono state espresse con il deposito di memorie scritte da parte delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati e del comune di Trento;

le associazioni datoriali del commercio (Confesercenti, Confcommercio e Cooperazione) hanno espresso la totale contrarietà al disegno di legge in questione, non condividendo né le tempistiche, la proposta arriva in un momento in cui è previsto per il Trentino un calo del 10% del PIL successivo al periodo di crisi dettato dal Covid 19 e non risulta ormai alcuna particolare emergenza sanitaria legata alla pandemia tale da giustificare la scelta di ridurre le aperture domenicali, né le modalità, non essendovi stato alcun confronto con le associazioni datoriali e non avendo previsto all’interno della proposta di legge criteri per l’individuazione dei Comuni a economia turistica o ad attività commerciale/turistica che saranno quindi individuati con piena discrezionalità da parte della Giunta;

le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL del Trentino hanno posto l’attenzione sulle vicende di contenzioso giurisdizionale che negli ultimi anni hanno caratterizzato tutte le normative regionali che limitavano le aperture degli esercizi commerciali, norme che sono state regolarmente impugnate dallo Stato, in quanto la materia della “tutela della concorrenza” nella quale rientra questo tema è di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 Cost., comma 2, lettera e). I rappresentanti dei lavoratori auspicano che il disegno di legge sia integrato con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali al fine di comporre i diversi interessi tra le parti ed economici;

infine, il comune di Trento ha posto l’attenzione su due elementi: da un lato l’inevitabile contenzioso che, dati i precedenti, si aprirà in sede giurisdizionale e dall’altro il fatto che la scelta di tornare ad una regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, come per esempio avvenuto in Francia e Germania, deve essere regolamentata dalla normativa nazionale e comportare un’applicazione omogenea ed uniforme. Secondo l’assessore alle politiche economiche ed agricole, tributi e turismo del comune di Trento la norma in questione non farà altro che spostare il consumatore nei territori limitrofi pregiudicando non poco l’economia del territorio trentino e causando un ammanco di indotto notevole agli esercenti locali;

per quanto riguarda i consumatori invece, non risulta il deposito di osservazioni da parte di associazioni in rappresentanza di questa categoria. Sul tema risulta tuttavia interessante riportare alcuni concetti estrapolati dall’intervista rilasciata al quotidiano “l’Adige” da Francesca Forno, professoressa di Sociologia dei consumi dell’Università di Trento. Partendo dal punto di vista del consumatore, soprattutto per quanto riguarda i centri a maggior vocazione turistica, la professoressa Forno afferma che oggi il turista, a differenza di quello che accadeva un tempo, non si accontenta di un centro zeppo di pizzerie e gelaterie, magari di grandi catene, ma è alla ricerca del prodotto locale, del territorio, perciò questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione nella valutazione generale per accontentare da un lato le esigenze dei turisti e dall’altro quelle degli esercenti ed incentivare così la ripresa dell’economia locale (“La vera sfida è favorire solo i prodotti “buoni” ” – pag.17 – L’Adige, 25 giugno 2020);

alla luce della complessità e delle diverse sfaccettature che la questione delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali comporta, è evidente come sia necessario un approfondimento sulla soluzione normativa proposta dalla Giunta e un’analisi di impatto normativo e finanziario derivante da una nuova regolazione delle aperture degli esercizi commerciali;

si ritiene auspicabile un maggior coinvolgimento non solo delle categorie sociali, ma anche un coinvolgimento effettivo di tutti i cittadini nel dibattito pubblico su un tema che ha indubbie ricadute sul modello di sviluppo nelle diverse declinazioni ambientali, urbane e rurali, del paesaggio, della fruizione delle località turistiche periferiche e dei centri storici delle aree urbane etc.;

pur in previsione di un contenzioso che si profila quasi certo di fronte alla Corte Costituzionale, la legge provinciale potrà produrre effetti per un determinato periodo di tempo consentendo così ai cittadini di maturare un’opinione sulla base dell’esperienza reale che vivranno nei prossimi mesi. In conseguenza di ciò la valutazione sull’efficacia e sull’utilità della nuova regolazione sulle aperture domenicali potrà essere sottoposta al parere diretto dei cittadini con la convocazione di un referendum consultivo ai sensi dell’articolo 17 della legge provinciale sui referendum 3/2003, da tenersi entro il 31 maggio 2021 (termine ultimo per l’anno 2021 ai sensi dell’art.22 della legge provinciale). Peraltro, un referendum consultivo da convocare nella prossima primavera potrebbe essere accorpato con il referendum propositivo sul distretto agricolo, così da ottenere il parere dei cittadini senza rilevanti oneri aggiuntivi per le casse pubbliche semplicemente aggiungendo un quesito da porre ai cittadini, in tal modo approfittando dell’organizzazione per la consultazione referendaria già in programma;

più in generale, con riguardo ai temi da approfondire in materia di commercio sarebbe di indubbia utilità la costituzione di un tavolo di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composto da rappresentanti della Giunta, delle sigle sindacali maggiormente rappresentative nel settore di riferimento a livello provinciale, delle associazioni datoriali del commercio e delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale al fine di:

  1. comparare gli effetti derivanti dalle legislazioni vigenti in altri Stati e riportarne l’esito alla commissione consiliare competente entro 90 giorni dall’approvazione del presente ordine del giorno;
  2. analizzare gli effetti economici e sociali conseguenti all’attuazione della legge provinciale che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali;
  3. valutare la previsione di misure compensative transitorie per far fronte a eventuali perdite di fatturato derivanti dalla nuova regolazione delle aperture;
  4. considerare trattamenti economici premiali e integrativi e meccanismi di conciliazione lavoro-famiglia per i lavoratori impiegati nei giorni festivi e nelle domeniche;
  5. valutare la predisposizione di un quesito referendario consultivo sulla nuova normativa in vigore ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale sui referendum 3/2003 entro il 31 maggio 2021;
  6. promuovere un’azione congiunta e concertata con la Provincia di Bolzano per coordinare le iniziative di cui alle lettere precedenti;

il tavolo di lavoro menzionato nel paragrafo precedente potrebbe peraltro portare avanti la propria attività confrontandosi con la Provincia di Bolzano al fine di addivenire ad una normativa il più possibile armonizzata tra le due realtà territoriali;

tutto ciò premesso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

  1. a costituire un tavolo di lavoro composto da rappresentanti della Giunta, delle sigle sindacali maggiormente rappresentative nel settore di riferimento a livello provinciale, delle associazioni datoriali del commercio e delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, al fine di osservare gli effetti conseguenti alla novella normativa, approfondirne gli aspetti tecnici e conoscitivi, valutare la convocazione di un referendum consultivo in merito all’obligatorietà delle chiusure domenicali ed elaborare eventuali interventi normativi e regolamentari di adattamento;
  2. a produrre, di concerto con il tavolo di lavoro di cui al punto precedente, ed entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, una relazione ai fini della valutazione dell’impatto determinato dall’introduzione e dall’applicazione della norma;

emendamento odg 3 referendum chiusure domenicali

Questo il mio intervento nella trasmissione “A tu per tu” il 13 luglio scorso dove affronto proprio il tema delle chiusure domenicali:

Intervento in aula del 2 luglio 2020

5 Replies to “Chiusure domenicali. Approvati 2 Ordini del Giorno per rendere effettiva la legge provinciale, contemperare gli interessi in gioco e coinvolgere la cittadinanza tramite referendum”

  1. L’intervento di Alex Marini non fa una grinza.
    Negli anni 60, ricordo, ci fu in Italia il boom economico e, senza aver stravolto la nostra vita quotidiana: le ferie scolastiche erano di 4 mesi. Si andava ai monti e ai mari. Il sabato e la domenica si riposava, eppure tutti, all’epoca, vissero felici ed economicamente contenti.
    Perché ora, pare che bisogna cancellare il terzo comandamento per poter vivere?

    L’uomo è dentro la natura, non fuori.

    Come ogni essere vivente si muove sulla terra per una parte del giorno e, l’altra parte, la dedica obbligatoriamente al riposo.

    Ricordo un vecchio proverbio trentino :

    Dio fece il mondo e tutto il creato in sei giorni, il settimo si riposò, e dopo che si riposò bene, bene, fece il Trentino Alto Adige. Gli riuscì così bene, che santificò il riposo e lo inserì ai primi posti nel decalogo.

    Chiaro adesso?

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