Le minoranze linguistiche sono una delle ricchezze del Trentino, non da ultimo perché la loro tutela è strettamente connessa alla nostra Autonomia speciale. Di recente è stata presentata in Consiglio provinciale una proposta disegno di legge che mira a dare un seggio al Procurador del Comun general de Fascia quale ulteriore componente del Consiglio delle autonomie. Si tratta di una scelta condivisibile che da seguito ad una serie di sviluppi realizzati a livello parlamentare negli anni passati ad opera, fra gli altri, di Riccardo Fraccaro.
Visto il rilievo che ricopre una scelta come questa, proprio per le connessioni profonde che esistono fra la tutela delle minoranze linguistiche e l’Autonomia ho deciso di stendere una relazione di minoranza alla proposta di disegno di legge. Si tratta di un atto in cui riassumo i passaggi che hanno portato alla stesura della proposta di disegno di legge e il dibattito in commissione. Ho sottolineato la necessità di mettere mano al regolamento interno del Consiglio per assicurare la possibilità di convocare sessioni straordinarie per questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche. Ho inoltre fatto presente come sarebbe opportuno garantire un posto nel Consiglio delle Autonomie non solo al Procurador General in rappresentanza della Val di Fassa, ma più in generale, fare lo stesso per i piccoli Comuni di montagna, importantissimi nel contesto trentino ma di fatto spesso trascurati rispetto alle aree più popolose distribuite lungo i fondovalle ed in particolare quello dell’Adige.
La stesura della relazione di minoranza (un atto che viene presentato assai di rado) è stato il mio modo per dar conto della situazione e cercare di dare l’evidenza che meritano a tutte quelle realtà lontane dal “cuore della Provincia” che pure meritano attenzione e aiuto, a maggior ragione in questi tempi difficili.
Buona lettura!
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Presentazione in aula della sintesi della relazione:
Segue il testo integrale della relazione di minoranza al disegno di legge n.79:
Relazione di minoranza al disegno di legge n. 79
(click qui per scaricare la relazione in versione pdf)
“Integrazione dell’articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005” (proponente consigliere Guglielmi)
Relatore di minoranza: cons. Alex Marini
Il 15 marzo 2013 veniva presentata la Proposta di legge costituzionale C.56 a prima firma del deputato Daniel Alfreider (SVP) recante “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR 31 agosto 1972 n.670) in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano”. Nell’atto iniziale non erano previsti interventi normativi a tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento, tuttavia, nel corso dei lavori parlamentari il testo veniva arricchito con l’introduzione di due elementi innovativi: il primo, consisteva nella possibilità di convocare sessioni consiliari straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri; il secondo, riconosceva il Comun General de Fascia quale ente sovracomunale al quale la Regione e la Provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.
L’iter seguito dalla proposta C.56 viene riassunto nei paragrafi seguenti al fine di offrire elementi di riflessione al dibattito sul disegno di legge provinciale 79.
In prima lettura, il 20 ottobre 2016, venivano approvati una serie di emendamenti nella Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati finalizzati a estendere la tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio trentino. In tale direzione andavano gli emendamenti 01.01 (art.27 Statuto), 01.04 (art.34 Statuto) e 06.01 (art.101 Statuto) a prima firma del deputato Riccardo Fraccaro (M5S).
L’emendamento 01.01 otteneva l’integrazione delle modalità di convocazione delle sessioni del Consiglio regionale definite dall’articolo 27 dello Statuto, introducendo dopo il primo comma, il seguente: «Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri». Da notare come, ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, le disposizioni dell’art.27 siano applicabili anche ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. L’intenzione del proponente era di prevedere sessioni straordinarie per la tutela della minoranza linguistica con la possibilità di consentire la convocazione di tali sessioni straordinarie presso i territori delle minoranze linguistiche oggetto di tutela.
Nel corso dei lavori in Commissione veniva invece giudicato inammissibile l’emendamento 06.02 a prima firma del deputato Michele Nicoletti (PD) con cui si proponeva di aggiungere il seguente comma all’articolo 102 dello Statuto: «Nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui al terzo comma, dell’articolo 48 è costituito il Comun General de Fascia, ente sovracomunale al quale i comuni stessi e la provincia di Trento possono trasferire o delegare funzioni, compiti o attività loro proprie».
Le integrazioni agli articoli 34 e 101 dello Statuto apportate con gli emendamenti 1.04 e 6.01 venivano successivamente abrogate con degli emendamenti soppressivi presentati in Aula. Le novelle all’articolo 27 dello Statuto, invece, venivano mantenute anche in seconda lettura e fino al termine dell’iter legislativo che si sarebbe concluso con l’approvazione della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 recante “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina”.
Sempre in prima lettura, veniva presentata in Assemblea la proposta emendativa 8.051 ancora a prima firma del deputato Nicoletti. Il testo riprendeva il contenuto dell’emendamento 6.02 presentato in Commissione con l’aggiunta della seguente locuzione integrativa: “rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica”. L’emendamento all’articolo 102 dello Statuto veniva pertanto ammesso e approvato e la riformulazione rimaneva immutata fino all’adozione del testo finale in seconda lettura.
Da notare come congiuntamente alla legge costituzionale n.1 del 2017 veniva accolto anche l’ordine del giorno 9/56-A/3 a prima firma del deputato Ottobre (Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche) con cui si impegnava il Governo “a rendersi disponibile ad intraprendere un percorso, unitamente alla Provincia autonoma di Trento, nel quale venga valutata la possibilità di porre in essere azioni volte a veder riconosciuti i diritti della minoranza linguistica ladino – retica delle Valli del Noce”.
A distanza di 3 anni dall’approvazione della modifica statutaria, il consigliere Guglielmi ha riportato doverosamente l’attenzione sulla questione per affrontarla nelle sedi competenti.
La Prima Commissione del Consiglio provinciale permanente ha esaminato il disegno di legge n. 79 nelle sedute di data 28 gennaio, 9 febbraio e 17 febbraio 2021.
In data 28 gennaio 2021 il proponente del disegno di legge, consigliere Guglielmi, ha illustrato la proposta, che modifica l’articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2005 istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, per inserirvi, quale ulteriore componente dell’organo, il Procurador del Comun general de Fascia. La modifica – ha spiegato il consigliere proponente – nasce a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2017 che ha mutato l’assetto del Comun general de Fascia da ente di aggregazione di comuni ad ente costituzionale.
In apertura dell’istruttoria il consigliere Guglielmi ha altresì ricordato come il disegno di legge n. 79 abbia dato seguito alla petizione popolare n. 10 sottoscritta dal Procurador del Comun general de Fascia, in qualità di referente, da tutti i sindaci della valle di Fassa, oltre che da numerosi cittadini.
In sede di programmazione della audizioni il consigliere Alex Marini ha chiesto di allargare l’ambito delle audizioni per cogliere l’occasione di approfondire la conoscenza riguardo alla problematica relativa alla rappresentanza dei comuni periferici e dei comuni di montagna rispetto ai lavori del Consiglio delle autonomie locali e più in generale per promuovere eventuali interventi di manutenzione sulla normativa vigente. Ha pertanto proposto di ascoltare i sindaci dei comuni di Sagron Mis e di Vallarsa, che nel corso della legislatura avevano presentato delle petizioni specifiche sulla condizione dei comuni di montagna e periferici. A tal fine e per facilitare l’approfondimento della tematica, si menzionano le interrogazioni 1981/XVI del 18 novembre 2020 “Petizione sull’abbassamento del costo medio della vita nelle zone di montagna a rischio spopolamento e iter presso il Consiglio provinciale”, 2066/XVI del 18 dicembre 2020 “Iniziative adottate dalla giunta provinciale per contrastare lo spopolamento dei comuni di montagna” e 2068/XVI del 18 dicembre 2020 “Disparità di trattamento nel procedimento di accoglimento delle petizioni”).
Marini ha chiesto altresì di ascoltare l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) per comprendere, in una logica comparativa con i territori alpini e appenninici, la situazione dei comuni di montagna nel resto del Paese nella compartecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali in attuazione del principio sancito dall’articolo 44 della Costituzione relativamente alla promozione di politiche economiche e sociali a favore delle zone di montagna. La ratio della proposta è insita nell’articolo 123 della Costituzione, il quale prevede che in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali, e nel fatto che ogni Regione dovrebbe dunque avere l’interesse a impegnarsi per garantire il funzionamento ottimale di tale organismo, mettendo in condivisione le buone pratiche esistenti. Il fine sarebbe inoltre stato quello di permettere di riportare una sintesi del confronto politico in sede UNCEM tra territori lontani fra di loro ma allo stesso tempo aventi fattori comuni per caratteristiche economiche e sociali, comprese le diversità linguistiche e/o dialettali, legate, o direttamente conseguenti all’orografia montana, la quale può determinare l’isolamento di alcune zone ma anche la preservazione dei caratteri distintivi delle popolazioni.
Come sottolineato anche nel Rapporto sullo stato dell’ambiente, pubblicato da Appa nel 2020 la popolazione trentina si distribuisce in modo non omogeneo sul territorio, prevalentemente nei Comuni a maggiore ampiezza demografica e nella fascia altimetrica di fondovalle. Meno di un decimo della popolazione trentina (circa 41.000 individui), invece, risiede nei 69 Comuni (circa un terzo di quelli trentini) con meno di 1.000 abitanti. Solo il 6% della popolazione vive al di sopra dei 1.000 di altitudine. Evidentemente questo fattore dovrebbe essere tenuto in considerazione nella composizione del Consiglio delle autonomie locali e nell’esercizio delle funzioni ad esso assegnate dalla legge provinciale, anche procedendo a una verifica dell’efficacia della legge in vigore rispetto a una peculiarità che accomuna la val di Fassa e numerose altre valli periferiche del Trentino, quali potrebbero essere ad esempio il Primiero, la Val di Sole, la Val di Non o le Giudicarie, solo per citare quelle più lontane dal capoluogo provinciale.
La proposta di organizzare delle audizioni di più ampio raggio rispetto a quelle indicate dal primo firmatario del disegno di legge non è stata accettata dalla Commissione, ritenendo che il disegno di legge dovesse perseguire il mero fine di tutelare la minoranza linguistica ladina attraverso un’adeguata rappresentanza del Comun General de Fascia nel Consiglio delle autonomie locali e non una verifica della funzionalità della legge provinciale con riferimento alla rappresentanza degli enti locali situati in zone periferiche e di montagna.
Parallelamente al disegno di legge n. 79 la Commissione ha svolto l’istruttoria per trattare la petizione popolare n.10/XVI presentata il 23 novembre 2021 “Partecipazione al Consiglio delle autonomie locali del Comun general de Fascia” avente un oggetto analogo a quello della proposta legislativa. La petizione è stata trattata il giorno 9 febbraio ascoltando il primo firmatario della stessa. Successivamente, in data 17 febbraio, la commissione ha licenziato la relazione conclusiva, la quale risulta di fatto essere una sintesi del dibattito svolto. La relazione conclusiva è direttamente accessibile e scaricabile dal sito istituzionale del Consiglio, nella scheda della petizione 10/XVI, a disposizione di tutti coloro che volessero approfondirne i contenuti.
Con riferimento al disegno di legge n.79 la Commissione ha svolto audizioni con il Procurador del Comun general de Fascia, con l’Autorità per le minoranze linguistiche, con il sindaco di Campitello di Fassa, in qualità di attuale rappresentante del collegio ladino di Fassa nel Consiglio delle autonomie locali, e con il presidente dell’Union di Ladins de Fascia. Il 17 febbraio le audizioni sono state completate con l’audizione del Consiglio delle autonomie locali, le cui osservazioni si allegano alla presente relazione, ai sensi dell’articolo 134 bis del regolamento interno che disciplina appunto la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali al procedimento legislativo.
I processi verbali delle sedute di commissione saranno accessibili nei prossimi mesi, una volta che la commissione li avrà approvati e dietro richiesta alla segreteria generale ai sensi dell’articolo 49 del regolamento interno del Consiglio. In questa sede, anche ai fini di una maggiore trasparenza in ordine ai lavori d’aula, si può tuttavia anticipare che nel dibattito complessivo è emersa una sostanziale condivisione rispetto alla partecipazione del Procurador del Comun general de Fascia al Consiglio delle autonomie locali.
Fra le diverse idee discusse nel corso dei lavori di commissione, quella che più di tutte ha acceso il dibattito è stata la proposta espressa dal presidente del Consiglio delle autonomie locali il quale ha suggerito di considerare l’ipotesi di mantenere un singolo rappresentante per il collegio elettorale della Val di Fassa ma con la possibilità che i soggetti candidabili a ricoprire quel seggio al Consiglio delle autonomie locali non siano solo i sindaci dei comuni dove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa (Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei) ma anche il procurador del Comun general de Fascia. Tale considerazione, ritenuta del tutto ipotetica da parte del presidente del Consiglio della autonomie locali, si basava sul fatto che già oggi il delegato eletto in rappresentanza dei comuni della Val di Fassa esprime i bisogni e le esigenze della comunità ladina e forse un unico rappresentante potrebbe essere sufficiente purchè lo stesso possa coincidere con la figura del procurador e non solo con uno dei sindaci del territorio ladino.
Il consigliere Guglielmi ha risposto che il Comun general è assimilabile a una comunità di valle ma la legge provinciale che lo istituisce lo differenzia nettamente. Non ha dunque giudicato positivamente l’ipotesi illustrata dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.
Il consigliere Marini ha impostato una riflessione più ampia sulle comunità di minoranza e ha quindi espresso una posizione di astensione in prospettiva di un maggiore approfondimento della materia.
Il consigliere Guglielmi, in risposta ad un’osservazione del consigliere Job, ha chiarito che la possibilità che al Consiglio delle autonomie locali partecipi un delegato del Procurador risponde a un principio generale e che sarebbe attuabile anche in assenza della precisazione, inserita per chiarezza e niente affatto riduttiva del valore del ruolo riconosciuto al Comun general de Fascia.
Il consigliere Tonini, intervenendo in dichiarazione di voto, ha confermato il sostegno al disegno di legge, pur comprendendo la posizione espressa dal Consiglio delle autonomie locali, posizione che gli pare peraltro attenere agli equilibri interni di quel consesso.
La consigliera Demagri, intervenuta in sostituzione del consigliere Rossi nella seduta del 17 febbraio, ha espresso voto favorevole ritenendo che il disegno di legge n. 79 consenta di avvalorare le peculiarità del Comun general de Fascia riconosciuta dallo Statuto e completa un percorso di valorizzazione dell’ente.
Il consigliere Zanella ha espresso voto favorevole sul testo come depositato ritenendo che la possibilità di delega ivi prevista non modifichi la questione sostanziale.
La consigliera Dalzocchio ha dichiarato voto favorevole.
Il disegno di legge n. 79 è stato approvato con 7 voti favorevoli (La Civica, Futura 2018, PD del Trentino, PATT, Lega Nord Trentino Salvini) e un voto di astensione (Gruppo Misto).
In considerazione delle riflessioni sviluppate nel corso dei lavori di commissione e degli approfondimento svolti nei giorni seguenti all’adozione del testo di legge da parte della commissione è possibile affermare quanto segue.
Il disegno di legge ha il pregio di dare concretezza alle disposizioni dell’art 102, Titolo XI “Uso della lingua tedesca e del ladino”, dello Statuto di autonomia assicurando la tutela della minoranza modificando la legge provinciale che disciplina i rapporti tra enti locali, provincia e regione. L’introduzione di una simile disposizione assicura una maggiore rappresentanza all’interno del Consiglio delle autonomie locali offrendo una serie di opportunità con potenziali ricadute di ordine sociale ed economico, che sono il fondamento per la tutela della minoranza linguistica ladina. Da sottolineare a tal fine che resta ferma la tutela delle minoranze linguistiche dei cimbri e dei mocheni, le quali, a turno, continuano ad avere un rappresentante all’interno del Consiglio delle autonomie locali.
In termini numerici, con l’entrata in vigore della nuova norma la Val di Fassa avrà un rappresentante all’interno del Consiglio delle autonomie locali ogni 5.000 residenti. Considerato anche il fatto che, ai sensi dello Statuto di autonomia, un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato di diritto al territorio fassano, il peso politico e la capacità di incidere sulle scelte della collettività trentina dovrebbe essere ritenuto adeguato per salvaguardare e promuovere gli interessi economici e sociali del territorio fassano. A tal riguardo, per avere un ordine di grandezza del rapporto esistente tra il numero di eletti e la dimensione demografica delle comunità, basti sapere che la comunità territoriale di Fiemme esprime un rappresentante nel Consiglio delle autonomie locali ogni 20.144 residenti mentre per la Val di Non e le Valli Giudicarie il rapporto si riduce rispettivamente a un rappresentante ogni 19.645 residenti per la prima e 18.564 residenti per la seconda.
Più in generale dunque, sulla base dei numeri e delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, sotto il profilo della rappresentanza in relazione alla dimensione demografica, alla superficie di territorio da amministrare, alle caratteristiche orografiche dei territori e all’indice di sviluppo economico, se per il gruppo linguistico ladino la tutela può ora essere ritenuta soddisfacente, per gli altri comuni di montagna della Provincia di Trento rimane l’incombenza di trovare risposte specifiche alle loro esigenze.
Continuano inoltre a rimanere nel limbo i diritti della minoranza linguistica ladino – retica delle Valli del Noce, nonostante ben 9.035 cittadini trentini residenti nelle Valli del Noce si siano dichiarati “ladini retoromanzi” in occasione del Censimento del 2011 e nonostante la totalità dei consigli comunali dell’Anaunia (Val di Non), tramite deliberazioni formali, abbia rivendicato formalmente il riconoscimento dei ladini retici – anauni quale autonomo gruppo linguistico della Provincia e della Regione.
Risulta pacifico che il disegno di legge non possa far nulla in ordine all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 27 e 49 dello Statuto di autonomia, le quali dovrebbe essere recepite con una modifica del regolamento interno del Consiglio, come sottolineato anche dall’Autorità per le minoranze linguistiche. A tal riguardo vale la pena portare all’attenzione dell’aula alcuni passaggi di rilievo.
Nella relazione annuale 2018 prevista dall’art.10, comma 7, lettera e), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”, nel capitolo IV “Sull’attuazione degli articoli 27 e 49 dello Statuto di Autonomia”, l’Autorità per le minoranze linguistiche evidenziava l’opportunità di riprendere la proposta dell’Assessore regionale della scorsa legislatura avv. Giuseppe Detomas, in merito all’attuazione dell’emendamento del deputato Fraccaro ovvero dell’art. 27 dello Statuto di Autonomia in combinato con l’art. 49 del medesimo Statuto.
Nella relazione l’Autorità rilevava altresì la necessità di una disciplina attuativa, anche mediante integrazione del regolamento del Consiglio provinciale, che specificasse i casi nei quali il Consiglio può essere convocato, nonché i termini e le modalità con cui i lavori debbano essere condotti invitando quindi il Consiglio provinciale ad attivarsi per dare attuazione alla legge costituzionale, integrando a tal fine il regolamento d’assemblea.
Il Presidente uscente dell’Autorità riportava infine la necessità di attuare integralmente la legge costituzionale anche nel corso dell’audizione svolta in commissione aggiungendo peraltro ulteriori considerazioni sulle problematiche collegate alla tutela delle minoranze linguistiche. Il tentativo del consigliere Marini di approfondire alcuni degli spunti offerti dal Presidente dell’Autorità veniva però ritenuto non attinente al disegno di legge da parte di alcuni componenti della commissione. La presidente della commissione riteneva quindi di rinviare a data da destinarsi un eventuale ulteriore esame della materia riservandosi di invitare il presidente dell’Autorità qualora ve ne fosse l’esigenza. Il consigliere Marini per esprimere il suo dissenso rispetto a un simile atteggiamento di chiusura e di limitazione alle prerogative dei consiglieri lasciava anzitempo i lavori della commissione.
In conclusione, l’introduzione delle modifiche al regolamento consiliare adottate con la deliberazione 16 aprile 2020, n. 2 dimostra come modifiche puntuali al regolamento, laddove necessarie per assicurare il regolare svolgimento dei lavori e il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico senza sopprimere i diritti delle minoranze, volendo, siano possibili.
L’adeguamento del regolamento interno è stato richiamato anche nell’interrogazione 2271/XVI del 9 febbraio 2021 “Sessioni straordinarie del Consiglio provinciale presso i territori delle minoranze linguistiche e modifiche al regolamento interno”. Tramite detto atto si chiedeva al presidente del Consiglio provinciale (1) se intendesse predisporre una proposta di modifica regolamentare per attuare il dettato costituzionale disposto dall’art. 49 dello Statuto di autonomia o se ritenesse che l’adeguamento del regolamento potesse essere posticipato a data destinarsi; (2) se, anche in assenza di una puntuale modifica del regolamento consiliare, intendesse convocare una sessione straordinaria del Consiglio provinciale da svolgersi presso uno dei comuni ladini menzionati nell’articolo 48 dello Statuto di autonomia o nei territori mocheni o cimbri per discutere disegni di legge e altri atti inerenti la tutela delle minoranze linguistiche.
Alla data di deposito della presente relazione l’interrogazione risulta ancora essere senza risposta. L’opportunità di convocare una sessione straordinaria del Consiglio provinciale sui territori di riferimento delle minoranze linguistiche non è pertanto ancora stata scartata da parte del Presidente del Consiglio pro tempore e rimane a tutti gli effetti un’opzione esercitabile. Una simile opzione rappresenterebbe un’iniziativa per sancire, anche simbolicamente, il valore della legge costituzionale n.1 del 2017 e affermare con procedure istituzionali innovative la valenza della tutela delle minoranze linguistiche tradizionali.
Alex Marini

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