Società partecipate regionali. La commissione respinge la proposta di legge del M5S per garantire trasparenza sui processi di nomina… poi il Governo nazionale costringe la giunta a tornare sui suoi passi!

Nella primavera del 2022 la Giunta regionale aveva portato in Aula il disegno di legge 49 “Disposizioni per il recepimento dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e per le nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione”, chiedendo l’anticipazione della trattazione rispetto ai numerosi disegni di legge delle minoranze fermi da mesi.

Dopo aver fatto sentire la sua voce in commissione, il M5S aveva fatto la sua parte anche in Consiglio, cercando di migliorare la norma, evidenziandone i profili di potenziale incostituzionalità anche attraverso la presentazione di specifiche interrogazioni, ed elaborando una serie di proposte emendative per modernizzare la legge regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale caratterizzata da contorni obsoleti e poco corrispondenti alle esigenze di trasparenza dei nostri tempi. Dalla lettura dei resoconti di seduta ci si può rendere conto di come sono andate le cose. Ci siamo riuniti il 13 aprile 2022 e il 18 maggio 2022 e la maggioranza non ha voluto dare il minimo ascolto alle osservazioni del M5S, bocciando senza esitazione tutte le proposte emendative avanzate.

Nonostante questo il M5S non si è dato per vinto. Per provare a rimediare alle lacune delle disposizioni regionali sulle nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione abbiamo presentato il disegno di legge 51 il cui scopo è quello di modificare la normativa regionale in materia rendendola trasparente e rispondente a dei minimi standard di accountability. 

Abbiamo anche chiesto di poter ascoltare in audizione in Commissione soggetti che avrebbero potuto esprimere delle osservazioni di alto profilo, come ad esempio rappresentanti di Anac, piuttosto che i rappresentanti di nomina regionale di A22 e di Pensplan, in modo da poter valutare e conoscere le persone che amministrano imprese chiave per l’intero assetto economico regionale (persone che, peraltro, non abbiamo mai potuto ascoltare nel corso dell’intera consiliatura…).

Come è andata a finire? Il disegno di legge è stato prontamente respinto dalla Prima commissione senza nemmeno la possibilità di svolgere delle audizioni come potete verificare nella relazione sui lavori di commissione del 19 maggio 2022. Siamo al punto in cui la maggioranza non fa più nemmeno finta di ragionare sul merito delle proposte prima di bocciarle: ormai si procede direttamente in base al nudo ed evidente calcolo d’interesse politico perseguito con i metodi tipici della democrazia della clava.

A distanza di 7 mesi però qualcosa si è mosso. La Giunta regionale, costretta dal Governo italiano, con un provvedimento inserito all’art. 4 del disegno di legge della collegata alla manovra regionale di bilancio 2023 ha dovuto mettere mano alla legge regionale 3/2022 che era nata dall’approvazione del disegno di legge 49, abrogando l’articolo 1 con il quale si pretendeva di derogare agli obblighi del cosiddetto decreto Madia (D.lgs 175/2016) e prevedere modalità radicalmente diverse nella redazione del piano triennale di riassetto delle partecipazioni pubbliche.

In sostanza la solita brutta figura fatta fare al Trentino-Alto Adige/Südtirol da gente che intende l’autonomia come il diritto della partitocrazia locale a fare quello che più le aggrada in barba a qualsiasi limite. Ci avessero ascoltati a suo tempo si sarebbero evitati la figuraccia e soprattutto l’avrebbero risparmiata ai trentini e agli altoatesini incolpevoli. A volte basterebbe poco, sfortunatamente però questi soggetti ben difficilmente impareranno qualcosa da quest’esperienza, sono troppo abituati a considerare il ruolo pubblico che ricoprono, non come servizio alla comunità che li ha eletti ma come mezzo per esprimere potere su di essa!

Comunque potremo tornare sull’argomento una volta che il disegno di legge 51 sarà trattato dall’aula del Consiglio regionale.

* * * * * 

Segue il testo della relazione al disegno di legge 51/XVI “Disposizioni sulle nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla regione” a firma di Alex Marini e Diego Nicolini del gruppo consiliare regionale del M5S.

Il disegno di legge persegue un maggior coinvolgimento dell’organo consiliare nella procedura di nomina degli amministratori delle società e degli enti pubblici partecipati dalla Regione, nonché la digitalizzazione e la razionalizzazione delle modalità di presentazione e pubblicazione di relazioni e resoconti sull’attività svolta dai soggetti nominati dalla Regione in considerazione del principio della cosiddetta accountability. Attualmente la documentazione presente nella sezione amministrazione trasparente della Regione risulta essere molto scarna e non consente l’esercizio di un controllo efficace riguardo alla gestione dei servizi d’interesse generale. Al fine di aumentare il livello di trasparenza e di accessibilità alle informazioni, acquisisce dunque un’importanza fondamentale la pubblicazione delle relazioni e dei documenti presentati dai soggetti nominati dalla Regione presso società ed enti pubblici partecipati. Ciò infatti permetterebbe di continuare ad esercitare il controllo anche dopo aver nominato i rappresentanti di cui sopra e assicurerebbe quindi un maggior controllo rispetto all’operato della pubblica amministrazione da parte dei consiglieri e della cittadinanza.

Per quanto attiene alla questione delle procedure di nomina, si può affermare che, vista la normativa attuale, il vaglio della Commissione legislativa consiliare competente risulta di fatto ridotto a mero passaggio formale, senza alcuna reale possibilità di avviare un confronto tecnico/politico né con i candidati e nemmeno con i soggetti nominati. La necessità di procedere con una revisione delle procedure di nomina è stata evidenziata anche nel corso del dibattito avvenuto nella Prima commissione legislativa e in Consiglio regionale (13 aprile 2022 e il 18 maggio 2022) sul disegno di legge di iniziativa giuntale n.49/XVI avente ad oggetto “Disposizioni per il recepimento dell’articolo 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e per le nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione”.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto di aggiornare la normativa specificando le modalità di svolgimento delle audizioni con i candidati e con i soggetti nominati nelle società partecipate. Nello specifico, si propone di riconoscere il diritto di nominare soggetti nel consiglio di amministrazione di A22 e Pensplan anche alle minoranze e di prevedere espressamente di svolgere audizioni nel cui corso i soggetti proposti dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale possano illustrare la loro esperienza professionale ed istituzionale e possano presentare le proprie idee sugli indirizzi di gestione che intenderebbero perseguire all’interno dell’istituto o ente pubblico o nelle società per cui viene proposta la loro nomina.

ARTICOLATO
Disposizioni sulle nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla regione 

Articolo 1
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 “Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale” e s.m.

1. Dopo il primo paragrafo dell’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 è inserito il seguente:
“I soggetti candidati rispetto ai quali la Commissione legislativa consiliare competente deve esprimere il parere sono invitati a un’audizione presso il Consiglio regionale. Nell’ambito dell’audizione, a cui possono partecipare tutti i componenti della commissione consiliare e almeno un componente dei gruppi consiliari non rappresentati nella commissione, i soggetti proposti dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale illustrano la loro esperienza professionale ed istituzionale e possono presentare le proprie idee sugli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico o nelle società per cui si propone la nomina.” 

Articolo 2
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 “Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale” e s.m.

1. Dopo primo paragrafo dell’articolo 5 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 è inserito il seguente:
“La richiesta di cui al paragrafo precedente è predisposta su un modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale da allegare alla presente legge, previa deliberazione della Giunta. Il modello prevede almeno un’illustrazione analitica dei motivi della scelta del candidato, delle relative capacità professionali in rapporto all’incarico proposto e dei motivi in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. La commissione consiliare competente esprime un parere sul formato e sul contenuto del modello prima dell’emanazione del decreto.

Articolo 3
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 “Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale” e s.m.

1. Al primo paragrafo dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 4, prima del punto, sono inserire le seguenti parole:
“; il consenso per la pubblicazione del curriculum di cui all’articolo 9 della presente legge.”

Articolo 4
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 “Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale” e s.m.

1. Dopo le ultime parole del primo paragrafo dell’articolo 9 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4, prima del punto, sono inserite le seguenti parole:
“nel formato del documento informatico ai sensi delle leggi vigenti in materia di amministrazione digitale.”

2. Dopo il primo paragrafo dell’articolo 9 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 è inserito il seguente:
“Le persone nominate, in forma singola o collegiale, illustrano la relazione alla commissione legislativa consiliare competente entro 60 giorni dal deposito e riferiscono sull’attività svolta. Alla seduta partecipano i componenti della commissione consiliare, non più di un componente dei gruppi consiliari non rappresentati nella commissione e il Presidente della Giunta regionale. Il Presidente può essere sostituito dall’assessore competente in materia. I consiglieri regionali possono chiedere alle persone nominate notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione. Le persone nominate possono fornire chiarimenti e osservazioni ulteriori rispetto al contenuto della relazione.”.”

Articolo 5
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 “Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale” e s.m.

1. Al secondo paragrafo, dell’articolo 10 della Legge regionale 21 marzo 1980, n. 4,  le parole “una biografia” sono sostituite dalle seguenti:
“un curriculum standard formato europeo ai sensi delle leggi vigenti in materia di amministrazione digitale”

Articolo 6
Modifiche alla Legge regionale 20 novembre 1958, n. 25 “(Autorizzazione alla Giunta regionale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada «Passo del Brennero – Modena – Autostrada del sole».

1. All’articolo 3, al termine comma 2 è inserito il seguente periodo:
“Uno dei rappresentanti della Regione è designato dalle minoranze del Consiglio regionale”;

2. All’articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“(3) Un membro del collegio sindacale della società è designato dalle minoranze del Consiglio regionale.”;

Articolo 7
Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 “Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale”.

1. All’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“3. I rappresentanti legali della società illustrano la relazione di fronte alla commissione legislativa consiliare competente entro 60 giorni dalla pubblicazione e riferiscono sull’attività svolta. Alla seduta partecipano i componenti della commissione consiliare competente, non più di un componente dei gruppi consiliari non rappresentati nella commissione e l’Assessore pro-tempore competente in materia previdenziale. I consiglieri regionali possono chiedere ai rappresentanti legali della società notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione. I rappresentanti legali della società possono altresì prospettare ai consiglieri e all’amministrazione regionale situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti..

Articolo 8
Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 “Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale”.

1. Dopo il comma 2-ter, dell’articolo 3, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, sono inseriti i seguenti:
“2-quater. I rappresentanti della Regione nell’organo amministrativo della società, di cui uno su designazione delle minoranze politiche presenti in Consiglio regionale, sono nominati con le procedure previste dalla legge regionale per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale.
2-quinquies. Un membro del collegio sindacale della società è designato dalle minoranze del Consiglio regionale.”

Articolo 9
Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 “Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale”.

1. All’articolo 8bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, comma 2, lettera d) dopo la parola “Bolzano” sono inserite le seguenti:
, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale di Bolzano”.

2. All’articolo 8bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, comma 2, lettera e) dopo la parola “Trento” sono inserite le seguenti:
, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale di Trento”.

Articolo 10
Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 “Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale”.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, è inserito il seguente:

“5. Il comitato esprime un parere scritto sui disegni di legge e sui provvedimenti della manovra di bilancio in materia previdenziale.”.

Articolo 11
Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 “Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8-ter della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, è inserito il seguente:

“4. Il comitato esprime un parere scritto sui disegni di legge e sui provvedimenti della manovra di bilancio in materia previdenziale.”.

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